Cassazione Civile, Ordinanza n. 14944/2020 del 14/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il Tribunale di Gela, con ordinanza del 16 gennaio 2019 resa nel procedimento n. 1205/2017, dichiarò improcedibile la causa promossa dal ricorrente contro l’INPS e ne dispose la cancellazione dal ruolo, ritenendo che la stessa controversia fosse già pendente nel procedimento n. 507/2014, riunito al n. 77/2014 e definito con sentenza n. 396 del 19 dicembre 2018. Nel procedimento più recente il ricorrente chiedeva di accertare l’insussistenza dell’indebito contestato dall’INPS con nota del 19 gennaio 2017, che richiedeva la restituzione di 6.549,04 euro, corrisposti a titolo di disoccupazione agricola per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, sul presupposto della mancanza dei requisiti per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Nel procedimento anteriore il ricorrente aveva invece chiesto l’accertamento del diritto all’iscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli e alla disoccupazione agricola per il 2010, dopo il rigetto amministrativo della domanda comunicato dall’INPS con nota del 26 settembre 2013. Con regolamento necessario di competenza, il ricorrente ha contestato la sussistenza della litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c., deducendo la diversità del petitum, la pendenza delle cause davanti al medesimo ufficio e la già intervenuta definizione del procedimento anteriore. L’INPS, pur ritualmente citato, non ha svolto difese. Il pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la prosecuzione del processo davanti al Tribunale di Gela.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento di competenza e cassato l’ordinanza impugnata. Ha escluso la litispendenza perché, pur essendo identiche le parti, le domande avevano petitum differente: nel giudizio anteriore si chiedeva di accertare il diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli e alla prestazione per il 2010; in quello successivo si chiedeva di accertare l’insussistenza dell’indebito richiesto dall’INPS, assumendo come presupposto il diritto alla prestazione. Il rapporto tra le cause è stato ricondotto alla continenza, poiché la questione del giudizio anteriore costituisce presupposto logico-giuridico per definire quello successivo. Tuttavia, poiché la causa preveniente era già stata definita con sentenza e il termine per impugnarla era ancora pendente, non era possibile riunire i processi ai sensi dell’art. 39, secondo comma, c.p.c.; il coordinamento doveva essere assicurato mediante la sospensione del giudizio successivo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa del passaggio in giudicato della decisione sulla causa pregiudiziale. La Corte ha rinviato al Tribunale di Gela, anche per le spese, disponendo che le parti riassumano la causa nel termine di legge.
Norme richiamate
l’istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., è fondata;
Il regolamento necessario di competenza è il rimedio accolto contro l’ordinanza che aveva dichiarato improcedibile la causa per litispendenza.
la litispendenza presuppone la contemporanea pendenza tra le stesse parti di due cause identiche per petitum e per causa petendi; tali requisiti non ricorrono nella fattispecie in esame in quanto il petitum azionato nei due diversi procedimenti è differente
La litispendenza richiede identità delle parti, del petitum e della causa petendi; la diversità del petitum esclude che possa dichiararsi la litispendenza, anche se le cause riguardano la medesima vicenda e le stesse parti. In caso di continenza, il meccanismo di riunione previsto dalla norma non opera quando la causa preveniente è già stata decisa e pende ancora il termine per impugnarla.
in tali ipotesi, l’esigenza di coordinamento sottesa alla disciplina dell’art. 39 c.p.c., comma 2, deve essere assicurata comunque ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire l’attrazione all’altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l’attrazione,
Quando la riunione per continenza non è più possibile perché la causa preveniente è stata decisa ma non è ancora passata in giudicato, il coordinamento tra i giudizi si realizza sospendendo la causa dipendente fino alla definizione irrevocabile della causa pregiudiziale.
Massime di principio
- La litispendenza richiede che due cause contemporaneamente pendenti tra le stesse parti siano identiche per petitum e causa petendi; la diversità del petitum esclude la litispendenza.
- Ricorre continenza, anziché litispendenza, quando la questione oggetto della domanda anteriormente proposta costituisce il necessario presupposto logico-giuridico per decidere la domanda successiva.
- La riunione per continenza ai sensi dell’art. 39, secondo comma, c.p.c. non è praticabile quando la causa preveniente sia stata decisa e sia ancora pendente il termine per impugnare, perché non è più possibile una trattazione congiunta.
- Quando non è possibile riunire per continenza la causa dipendente a quella pregiudiziale già decisa ma non ancora passata in giudicato, l’esigenza di coordinamento è soddisfatta sospendendo la causa dipendente ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino al passaggio in giudicato della decisione pregiudiziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 lug 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 14481/2020 del 09/07/2020
- ordinanza_civile · 20 lug 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 15434/2020 del 20/07/2020
- ordinanza_civile · 23 lug 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 15664/2020 del 23/07/2020
- ordinanza_civile · 3 lug 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 13738/2020 del 03/07/2020
- ordinanza_civile · 30 giu 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 13134/2020 del 30/06/2020
- ordinanza_civile · 25 giu 2020Cassazione Civile, Ordinanza n. 12645/2020 del 25/06/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →