Cassazione Civile, Ordinanza n. 11617/2020 del 16/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di un accordo raggiunto con l’ex coniuge mediante procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, le parti si erano impegnate a trasferire beni immobili. Dopo la mediazione stipularono un separato atto notarile di compravendita immobiliare, in relazione al quale l’Agenzia delle Entrate emise un avviso di liquidazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali. Il contribuente impugnò l’avviso e la Commissione tributaria provinciale di Perugia accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale dell’Umbria respinse l’appello dell’Agenzia con sentenza depositata il 28 gennaio 2015. L’Agenzia ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 3, e 17, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 28 del 2010: sosteneva che l’atto notarile successivo, distinto dall’accordo risultante dal procedimento di mediazione, non beneficiava delle esenzioni fiscali previste per gli atti e i verbali della mediazione. La contribuente eccepì l’inammissibilità del ricorso per asserita doppia conforme ai sensi dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità: il ricorso denunciava violazioni di legge e non chiedeva una rivalutazione dei fatti, sicché non ricorreva l’ipotesi dedotta di doppia conforme. Ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia. Ha chiarito che le esenzioni del D.Lgs. n. 28 del 2010 riguardano gli atti concernenti il procedimento di mediazione e, per l’imposta di registro, il verbale di accordo entro il limite di valore previsto; quando il trasferimento immobiliare richiede la trascrizione, rileva la disciplina dell’art. 19 del decreto e l’intervento del pubblico ufficiale per l’autentica delle sottoscrizioni dell’accordo conciliativo. Poiché nella fattispecie le parti non avevano perfezionato in mediazione un accordo traslativo, ma avevano stipulato successivamente un distinto atto notarile di compravendita, tale atto non era esente da imposta di registro né dalle imposte ipotecarie e catastali. La Corte ha ritenuto non pertinente il precedente relativo all’agevolazione prevista per gli accordi tra coniugi in materia di separazione o scioglimento del matrimonio: le parti non avevano richiesto tale agevolazione e l’accordo era stato raggiunto fuori dalle relative ipotesi. Ha quindi cassato la sentenza regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente. Ha compensato le spese processuali dei gradi di merito e di legittimità per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 17, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 28/2010
se ne desume, pertanto, che l’applicazione del regime fiscale agevolato è limitata agli atti concernenti il procedimento di mediazione, considerato anche che il trattamento tributario agevolativo, avente natura eccezionale, è di stretta interpretazione ed insuscettibile di applicazione analogica;
Le esenzioni previste dall’art. 17 riguardano gli atti e i documenti del procedimento di mediazione e il verbale di accordo nei limiti stabiliti dalla legge; non si estendono per analogia a un distinto atto notarile stipulato successivamente.
art. 19 D.Lgs. n. 28/2010
con riguardo all’imposta di registro, come previsto dalla norma citata, si applica, invero, la norma agevolativa di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010 in presenza di verbali di accordo recanti trasferimenti di immobili o trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, atti soggetti anche a trascrizione nei registri immobiliari alle condizioni previste dal D.Lgs. cit., art. 19, che prevede specificamente l’intervento del pubblico ufficiale nel caso in cui si renda necessaria l’autentica delle sottoscrizioni dell’accordo conciliativo, al fine della sua successiva trascrizione;
Per gli accordi conciliativi che dispongono trasferimenti immobiliari soggetti a trascrizione, l’applicazione del regime agevolato presuppone che il trasferimento risulti dal verbale di accordo e che siano rispettate le condizioni previste per l’autentica delle sottoscrizioni da parte del pubblico ufficiale.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
la doglianza non ha pregio in quanto la ricorrente, come di seguito illustrato, ha sollevato censure di violazione di legge, senza alcuna richiesta di rivalutazione dell’elemento fattuale alla base della sentenza impugnata;
L’eccezione di inammissibilità collegata alla doppia conforme non è fondata quando il ricorso per cassazione prospetta censure di violazione di legge senza chiedere una nuova valutazione degli elementi fattuali.
art. 384, comma 1, c.p.c.
inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, cassata la sentenza impugnata, può decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali previste per la mediazione si applicano agli atti e ai documenti appartenenti al procedimento e, nei limiti di legge, al verbale di accordo; non si estendono a un successivo e distinto atto notarile con cui le parti danno esecuzione all’intesa.
- Il regime agevolato per un trasferimento immobiliare soggetto a trascrizione presuppone che il trasferimento sia realizzato nell’accordo conciliativo secondo le condizioni previste per l’autentica delle sottoscrizioni e la trascrizione; non basta che un separato atto traslativo sia stipulato dopo la mediazione.
- Le norme tributarie agevolative, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di applicazione analogica.
- La deduzione di violazioni di legge, senza richiesta di rivalutazione del fatto, non integra la censura fattuale cui si riferisce l’eccezione di inammissibilità per doppia conforme.
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