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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12645/2020 del 25/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

La società fornitrice aveva ottenuto dal Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, il decreto ingiuntivo n. 47/2006 per Euro 6.930,74, quale corrispettivo di undici finestre e un portoncino a due ante. Il compratore si era opposto, deducendo di aver già pagato parte della merce e denunciando vizi. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e confermato il decreto; la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 1310/2014 depositata il 22 ottobre 2014, aveva invece accolto l’opposizione e rigettato la domanda, reputando non provata la fornitura sulla base della fattura accompagnatoria, priva di indicazioni essenziali sulla consegna e difforme dai preventivi. Aveva inoltre ritenuto provato il pagamento di Euro 3.600,00 mediante assegno, accertati tramite CTU vizi di montaggio e tenuta dei serramenti e tempestiva la denuncia dei difetti, manifestatisi con piogge copiose; aveva anche rilevato che la venditrice non aveva eccepito la decadenza dalla garanzia. La società ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 1470 e 1490 c.c. e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza fosse illogica nel negare la prova della fornitura pur riconoscendo la consegna di parte della merce e un errore materiale nell’indicazione dei beni; (2) violazione degli artt. 1470, 1490 e 1495 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza e contestando la prova della denuncia entro otto giorni; (3) violazione degli artt. 1470, 1490, 1495, 1497, 115 e 113 c.p.c., contestando la qualificazione dei difetti come vizi redibitori anziché mancanza di qualità e l’asserita esigenza di tenuta stagna; (4) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata ammissione di prova testimoniale, la mancata richiesta di chiarimenti al CTU e la valutazione della scheda clienti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione d’appello consentiva di comprendere il percorso logico, e la censura sulla prova della fornitura chiedeva una non consentita rivalutazione dei fatti; correttamente l’onere di provare il credito gravava sulla fornitrice, attrice in senso sostanziale, e la fattura, priva della firma e dei dati del vettore e del destinatario, della data e del luogo di consegna e difforme dai preventivi, non provava la prestazione contestata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava specificamente l’autonoma ratio secondo cui la denuncia dei difetti era tempestiva, dato che i difetti non apparenti si erano manifestati solo con piogge copiose; inoltre, la Corte territoriale aveva rilevato la contraddittorietà della condotta processuale della venditrice quanto alla dedotta decadenza. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulava contestazioni apodittiche e fattuali, senza confrontarsi adeguatamente con l’accertamento del CTU; la Corte d’appello aveva qualificato i difetti di montaggio, siliconatura e stuccatura come vizi della cosa ex art. 1490 c.c., non come mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. La deduzione di violazione dell’art. 115 c.p.c. non era fondata, poiché contestava la valutazione delle prove, non l’uso di prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri del giudice. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: l’omesso esame di una questione processuale non integra omessa pronuncia; la censura sulla prova testimoniale non riportava i capitoli, i testi e gli elementi necessari a valutarne la decisività; le ulteriori doglianze miravano a sindacare l’apprezzamento delle prove riservato al giudice di merito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. È stato dato atto, se dovuto, dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1470 c.c.

    La corte di merito, correttamente ritenendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi spettasse alla parte opposta, attore in senso sostanziale, in presenza di una contestazione che investiva l’esistenza del credito, ha ritenuto che la fattura accompagnatoria non costituisse prova della prestazione perchè priva della firma e del nominativo del vettore e del destinatario, della data e del luogo della consegna e per la difformità della merce in essa indicata rispetto ai preventivi allegati.

    Nella controversia sul pagamento del prezzo della vendita, contestata nell’esistenza stessa della fornitura, spetta al venditore, quale attore in senso sostanziale, provare i fatti costitutivi del credito; la fattura accompagnatoria priva dei dati essenziali di consegna e difforme dai preventivi non è stata ritenuta prova sufficiente della prestazione.

  • art. 1490 c.c.

    Sotto tale profilo, la corte di merito ha ritenuto sussistente il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e non la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), in quanto pur presupponendo entrambe le norme l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra (Cass. civ. Sez. II Sent., 05/04/2016, n. 6596).

    I difetti inerenti alla formazione o alle caratteristiche funzionali della cosa, come quelli di montaggio e di tenuta accertati sui serramenti, ricadono nella garanzia per vizi redibitori; la mancanza di qualità ex art. 1497 c.c. riguarda invece elementi essenziali della natura della merce che ne determinano l’appartenenza a una specie piuttosto che a un’altra.

  • art. 1495 c.c.

    In ogni caso, la corte di merito, con autonoma ratio non scalfita da censura, ha affermato che la contestazione sarebbe tempestiva. in quanto i difetti dell’opera, siliconatura ecc., si sarebbero manifestati solo in occasione di copiose piogge.

    Nel caso esaminato, la denuncia dei vizi è stata ritenuta tempestiva perché i difetti non apparenti si erano manifestati soltanto in occasione di piogge copiose; tale autonoma ragione della decisione doveva essere specificamente censurata in cassazione.

  • art. 1497 c.c.

    Sotto tale profilo, la corte di merito ha ritenuto sussistente il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) e non la mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), in quanto pur presupponendo entrambe le norme l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra (Cass. civ. Sez. II Sent., 05/04/2016, n. 6596).

    La mancanza di qualità promesse o essenziali concerne gli elementi sostanziali della natura della merce che ne determinano la specie all’interno del genere pattuito; non comprende le imperfezioni e i difetti di produzione, formazione o montaggio, ricondotti alla garanzia per vizi.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La violazione di cui all’art. 132 c.p.c., comma 4, ricorre quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

    Il vizio di motivazione rilevante ai sensi della disposizione ricorre solo quando la motivazione manchi, sia apparente o sia obiettivamente incomprensibile, anche per un contrasto irriducibile; non ricorre quando il percorso argomentativo del giudice di merito sia comprensibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il quale consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta di una norma di legge – a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione – e la deduzione non consente la rivalutazione dei fatti di causa.

    La censura per violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie normativa astratta e non consente di ottenere in cassazione una nuova valutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    In primo luogo, il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale, non può dare luogo al vizio di omessa pronunzia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito e non può assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza.

    L’omessa pronuncia è configurabile rispetto alle domande di merito, non per il mancato esame di una questione meramente processuale.

  • art. 115 c.p.c.

    Non risulta neppure essere stato violato l’art. 115 c.p.c., deducibile come vizio di legittimità solo nelle ipotesi in cui il giudice ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche se il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciuti; non può essere invocata per contestare la diversa forza persuasiva attribuita alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Non è ravvisabile nemmeno il vizio motivazionale sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti,che si risolve in un inammissibile sindacato degli apprezzamenti sulle prove effettuati dal giudice di merito.

    Il motivo di omesso esame non può essere utilizzato per sottoporre a nuova valutazione gli apprezzamenti probatori del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La corte di merito, correttamente ritenendo che l’onere della prova dei fatti costitutivi spettasse alla parte opposta, attore in senso sostanziale, in presenza di una contestazione che investiva l’esistenza del credito, ha ritenuto che la fattura accompagnatoria non costituisse prova della prestazione perchè priva della firma e del nominativo del vettore e del destinatario, della data e del luogo della consegna e per la difformità della merce in essa indicata rispetto ai preventivi allegati.

    In presenza della contestazione dell’esistenza del credito, l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul creditore che agisce in senso sostanziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando è contestata l’esistenza stessa del credito per il prezzo di una vendita, il venditore, quale attore in senso sostanziale, deve provare i fatti costitutivi della pretesa; una fattura accompagnatoria carente di dati essenziali sulla consegna e difforme dai preventivi può essere ritenuta insufficiente a provare la prestazione.
  • I difetti che attengono alle imperfezioni o al processo di produzione, formazione, conservazione o montaggio della cosa appartengono alla garanzia per vizi; la mancanza di qualità promesse o essenziali riguarda invece caratteristiche sostanziali della merce che determinano la sua appartenenza a una specie piuttosto che a un’altra.
  • La denuncia di difetti non apparenti può essere ritenuta tempestiva quando questi si manifestino solo successivamente, nelle circostanze concrete accertate dal giudice di merito; in cassazione deve essere specificamente censurata ogni autonoma ratio sufficiente a sorreggere tale accertamento.
  • La violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice attribuisca maggiore attendibilità o forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la censura è configurabile quando la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio oltre i poteri consentiti.
  • La censura per mancata ammissione di una prova testimoniale richiede che il ricorrente indichi i capitoli, i testimoni e le ragioni della loro capacità a testimoniare, così da permettere di valutare la decisività del mezzo istruttorio.
  • Il mancato esame di una questione meramente processuale non integra omessa pronuncia, che è configurabile con riferimento alle domande di merito.
  • Quando la decisione si fonda su più rationes autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non formula specifiche censure contro ciascuna ragione decisoria.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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