Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2020 del 15/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente concedente)
La controversia
La controversia riguardava gli effetti della scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas e la riconsegna degli impianti al Comune. Il lodo arbitrale, sottoscritto il 9-10 ottobre 2012, aveva determinato l’equa indennità spettante alla concessionaria uscente e il canone dovuto per la gestione del servizio dal 1° dicembre 2007 al 31 marzo 2010. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 9 dicembre 2013, aveva rigettato sia l’impugnazione principale del Comune sia quella incidentale della società. Il Comune ha impugnato la sentenza sostenendo che, nel calcolo dell’indennità secondo il valore industriale residuo degli impianti, dovessero essere esclusi i costi degli allacciamenti sostenuti dagli utenti privati, perché non effettivamente sostenuti dal concessionario. La società, con ricorso incidentale, ha contestato anzitutto l’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, dato che la domanda arbitrale era stata introdotta dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006. Con un secondo motivo ha contestato il canone riconosciuto al Comune per il periodo successivo alla scadenza della concessione: ha dedotto che, divenuto inapplicabile il criterio di calcolo previsto dalla convenzione, non fosse dovuto alcun canone, che non fosse consentito sostituire a quel criterio quello ricavato dall’art. 46-bis del D.L. n. 159 del 2007 e che la controversia esulasse dalla clausola compromissoria.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune e rigettato entrambi i motivi del ricorso incidentale della società. Quanto all’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, ha confermato che tale impugnazione era consentita: per stabilirlo rileva la legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale e, nel silenzio delle parti, la disciplina previgente ammetteva l’impugnazione, salvo che gli arbitri fossero autorizzati a decidere secondo equità o il lodo fosse dichiarato non impugnabile. Nel merito del ricorso principale, ha stabilito che l’equa indennità prevista dall’art. 24 del R.D. n. 2578 del 1925, secondo il criterio del valore industriale residuo, va calcolata escludendo la parte degli impianti realizzata mediante costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti; diversamente il concessionario conseguirebbe un arricchimento senza causa. La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla società è stata ritenuta irrilevante. Il secondo motivo incidentale è stato respinto: la convenzione costituiva la fonte dell’obbligo di pagare il canone e, divenuto inapplicabile il meccanismo convenzionale di quantificazione perché dal 1° gennaio 2002 distributore e venditore erano soggetti distinti, era legittimo ricorrere a un criterio di eterodeterminazione del contenuto negoziale, ai sensi dell’art. 1374 c.c., facendo riferimento equitativo ai criteri dell’art. 46-bis del D.L. n. 159 del 2007. La gestione successiva alla scadenza restava inoltre conseguenza della concessione e la censura sulla clausola compromissoria era generica; la determinazione del canone atteneva a diritti soggettivi e non diventava esercizio di potere autoritativo per il solo fatto di richiedere una valutazione discrezionale. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In ogni caso, va ribadito che, in tema di arbitrato, l’art. 829 c.p.c., comma 3, come riformulato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 24, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829 c.p.c., comma 3, rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicchè, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829 c.p.c., comma 2, nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile (Cass., Sez. Un., 9 maggio 2016, n. 9284).
L’ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito si determina in base alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale. Per una convenzione anteriore alla riforma del 2006, nel silenzio delle parti l’impugnazione è ammessa, salvo autorizzazione a decidere secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità.
art. 24 R.D. n. 2578 del 1925
All’esito di un articolato percorso ricostruttivo della normativa e dei criteri ispiratori della stessa (ossia, la finalità di assicurare al concessionario il ristoro delle spese sostenute nello svolgimento del servizio), si è giunti alla conclusione che, in tema di concessioni e di riscatto da parte dell’amministrazione concedente che decide di assumere in esercizio diretto l’impianto di erogazione del servizio dato in concessione, l’equa indennità prevista dal R.D. n. 2578 del 1925, art. 24 in favore del gestore uscente, secondo i criteri di stima del valore industriale residuo degli impianti (cd. VRI; D.P.R. n. 902 del 1986, art. 13), deve essere calcolata senza computare quella parte dell’impianto che è stata realizzata per mezzo di costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti alla rete di distribuzione, ricorrendo in caso contrario un arricchimento senza causa.
L’equa indennità basata sul valore industriale residuo deve ristornare le spese sostenute dal concessionario per il servizio, senza includere la parte degli impianti finanziata dagli utenti privati per i singoli allacciamenti, altrimenti si determinerebbe un arricchimento senza causa del concessionario uscente.
art. 14, comma 8, D.Lgs. n. 164 del 2000
Premesso che, nel caso di specie, l’interpretazione del R.D. n. 2578 del 1925, art. 24 viene in rilievo in quanto richiamata dalla convenzione inter partes, al fine di individuare il criterio di determinazione dell’indennità spettante al concessionario, si osserva che la questione è stata affrontata da questa Corte, in vicenda speculare, da Cass. 17 maggio 2019, n. 13406.
La decisione precisa che il criterio applicato deriva dalla lettura delle fonti originarie e non dalla disciplina introdotta successivamente dall’art. 14, comma 8. Quest’ultima non determina la soluzione per le concessioni preesistenti né rileva quale interpretazione autentica.
Sotto il primo profilo, una volta che sia la stessa convenzione a prevedere l’erogazione di un canone, del tutto legittimamente si è fatto ricorso al criterio di eterodeterminazione del contenuto negoziale, ai sensi dell’art. 1374 c.c. (peraltro, come detto, senza registrare sullo specifico punto, una impugnazione dinanzi alla Corte d’appello).
Quando la convenzione stabilisce l’obbligo di corrispondere un canone ma il meccanismo pattuito per quantificarlo diventa inapplicabile, il contenuto negoziale può essere eterodeterminato ai sensi dell’art. 1374 c.c., ricorrendo a un criterio idoneo a integrare la pattuizione.
art. 14, comma 7, D.Lgs. n. 164 del 2000
Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata ha convincentemente osservato che la gestione del servizio dopo la scadenza della concessione è pur sempre una conseguenza della stessa, dalla quale deriva l’obbligo del concessionario, ai sensi del D.Lgs. n. 164 del 2000, art. 14, comma 7, di proseguire nella gestione sino al nuovo affidamento.
La prosecuzione della gestione del servizio dopo la scadenza della concessione, fino al nuovo affidamento, costituisce conseguenza della concessione stessa e non esclude che la relativa controversia rientri nella clausola compromissoria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- L’equa indennità dovuta al concessionario uscente, determinata secondo il valore industriale residuo degli impianti, deve riflettere le spese effettivamente sostenute dal concessionario. Va quindi esclusa dal calcolo la parte dell’impianto realizzata con i costi sostenuti dagli utenti privati per i singoli allacciamenti, poiché includerla procurerebbe al concessionario un arricchimento senza causa.
- Per stabilire se un lodo sia impugnabile per violazione delle regole di diritto sul merito, occorre fare riferimento alla legge vigente al momento della stipulazione della convenzione arbitrale. Se la convenzione è anteriore alla riforma del 2006, in mancanza di una diversa previsione delle parti l’impugnazione è ammessa, salvo autorizzazione a decidere secondo equità o dichiarazione che il lodo non sia impugnabile.
- Quando il contratto prevede il pagamento di un canone, ma il criterio pattuito per quantificarlo diventa inapplicabile, il contenuto dell’obbligazione può essere integrato mediante eterodeterminazione ai sensi dell’art. 1374 c.c.; la sopravvenuta impossibilità di applicare il meccanismo di calcolo non comporta, da sola, l’inesistenza dell’obbligo di pagamento.
- La gestione del servizio protratta dopo la scadenza della concessione, in attesa del nuovo affidamento, è una conseguenza della concessione; le controversie che ne derivano possono pertanto ricadere nell’ambito della clausola compromissoria. La determinazione discrezionale del canone non trasforma una controversia su diritti soggettivi in una controversia sull’esercizio di un potere autoritativo.
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