Cassazione Civile, Ordinanza n. 14481/2020 del 09/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
Un’avvocata, dopo avere ottenuto nel 1998 un decreto ingiuntivo per compensi professionali nei confronti di un cliente, fu convenuta in opposizione e in riconvenzionale per asserita negligenza professionale. Le pretese risarcitorie del cliente furono accolte in primo grado e la professionista venne condannata; il cliente avviò quindi un pignoramento presso terzi. La condanna fu poi riformata in appello e la domanda del cliente rigettata, con decisione passata in giudicato nel 2011. Nel 2005, mentre era ancora pendente il giudizio sulla responsabilità professionale, l’avvocata aveva convenuto il proprio assicuratore, chiedendo che la tenesse indenne dalla pretesa risarcitoria e il ristoro dei danni derivanti dal rifiuto di intervenire: i costi relativi alla procedura esecutiva e gli interessi passivi, indicati in seguito rispettivamente in Euro 19.722,33 e Euro 9.585, pagati su un mutuo contratto per fronteggiare la condanna di primo grado. Dopo la riforma della condanna rinunciò alla domanda di manleva. Il Tribunale di Modena, con sentenza del 7 agosto 2012, rigettò la domanda residua; la Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’8 marzo 2018, accolse l’impugnazione e condannò l’assicuratore a Euro 29.307,33 oltre accessori. L’assicuratore ricorse per cassazione con tre motivi: 1) denunciò violazione degli artt. 1176, 1917 e 2697 c.c. e dell’art. 282 c.p.c., sostenendo che la mera richiesta di indennizzo non bastasse a configurare inadempimento e che la responsabilità dell’assicurata non fosse evidente; 2) contestò il nesso causale tra il proprio comportamento e i costi dell’esecuzione, deducendo che l’esecuzione di una sentenza non definitiva dipendeva dalla scelta dei creditori e, quanto alle spese sostenute per contrastarla, che dovesse applicarsi l’art. 1227 c.c.; 3) denunciò la violazione del principio di non contestazione, affermando di avere contestato tempestivamente i documenti relativi alla quantificazione del danno.
La decisione
La Cassazione ha accolto tutti e tre i motivi, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Sul primo motivo, ha escluso che l’obbligo indennitario sorga dalla sola richiesta dell’assicurato: esso deriva dall’avverarsi del rischio, mentre la mora e l’inadempimento richiedono la valutazione della condotta dell’assicuratore secondo la diligenza professionale. Il giudice di merito dovrà verificare, con prognosi riferita al momento della richiesta, se l’assicuratore si sia attivato diligentemente per accertare la responsabilità oppure se gli elementi allora disponibili rendessero tale responsabilità non seriamente contestabile. La condanna non definitiva dell’assicurata, pronunciata in un giudizio al quale l’assicuratore non partecipò, è un possibile indizio, ma non vincola l’assicuratore né il giudice del rapporto assicurativo. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto che, se i costi liquidati erano spese pagate ai creditori procedenti, l’esecuzione volontariamente intrapresa su una sentenza non definitiva costituiva condotta cosciente e volontaria di terzi, non conseguenza necessitata dell’inadempimento dell’assicuratore; se invece si trattava di spese sostenute dall’assicurata per opporsi all’esecuzione, occorreva verificare, ai sensi dell’art. 1227 c.c., la fondatezza e la ragionevole probabilità di accoglimento delle opposizioni, valutando se la resistenza fosse oculata o avventata. Sul terzo motivo, ha accertato che l’assicuratore aveva contestato i documenti prodotti per dimostrare l’ammontare del danno nella seconda memoria ex art. 184 c.p.c.; non poteva quindi ritenersi non contestato il quantum. La Corte non ha liquidato nuovamente il danno, rimettendo tali accertamenti al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Il suddetto inadempimento può dirsi sussistente soltanto nel caso in cui l’assicuratore abbia rifiutato il pagamento senza attivarsi per accertare, alla stregua dell’ordinaria diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, la sussistenza di un fatto colposo addebitabile all’assicurato; oppure nel caso in cui gli elementi in suo possesso evidenziavano la sussistenza d’una responsabilità dell’assicurato non seriamente contestabile.
L’inadempimento dell’assicuratore dipende dalla mancata osservanza della diligenza professionale nell’accertare la responsabilità dell’assicurato, oppure dal rifiuto dell’indennizzo nonostante elementi che rendano quella responsabilità non seriamente contestabile. La valutazione va compiuta con riferimento alle informazioni disponibili al momento della richiesta.
Quanto alla prima, basterà osservare che l’obbligo indennitario di cui agli artt. 1892-1917 c.c. scaturisce dall’avverarsi del rischio descritto nel contratto, e non dalla richiesta dell’assicurato.
L’obbligo indennitario dell’assicuratore sorge quando si verifica il rischio coperto, non per il solo fatto che l’assicurato ne chieda il pagamento.
nel caso di specie, l’assicuratore doveva ritenersi inadempiente perchè era rimasto inerte alla richiesta della assicurata di versare l’indennizzo direttamente nelle mani del terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 2;
La Corte riporta questa valutazione della sentenza d’appello, ma la censura perché la richiesta di pagamento rimasta inevasa, da sola, non dimostra l’inadempimento. Il testo non enuncia una distinta interpretazione del meccanismo di pagamento diretto previsto dal comma 2.
Ed infatti, poichè è facoltà del creditore mettere o non mettere in esecuzione la sentenza non definitiva a lui favorevole, quella esecuzione e le conseguenti spese non costituirono un effetto “necessitato” rispetto all’inadempimento dell’assicuratore.
La scelta cosciente e volontaria del creditore di eseguire una sentenza non definitiva può interrompere il nesso causale: le spese conseguenti non sono riferibili all’inadempimento dell’assicuratore quando l’esecuzione non ne costituisce un effetto necessitato.
Avrebbe dovuto, in definitiva, valutare se il contrasto alla pretesa esecutiva fosse stato oculato od avventato.
Per stabilire se siano risarcibili le spese sostenute dall’assicurato per contrastare l’esecuzione, il giudice deve verificare gli argomenti dell’opposizione e la loro concreta probabilità di accoglimento, valutando se la resistenza sia stata ragionevole.
Non disponibile nel testo una proposizione della Corte che applichi o interpreti specificamente l’art. 2697 c.c.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non formula nel testo un principio autonomo sulla ripartizione dell’onere della prova.
Non disponibile nel testo una proposizione della Corte che applichi o interpreti specificamente l’art. 282 c.p.c.
La norma è richiamata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione.
art. 184 c.p.c. (testo vigente ratione temporis)
3.1. Il motivo è fondato, dal momento che, nel depositare la seconda memoria di cui all’art. 184 c.p.c. nel giudizio di primo grado, la società Assicuratrice Milanese aveva effettivamente dichiarato di “contestare espressamente” i documenti prodotti dalla parte attrice con la prima memoria di cui all’art. 184 c.p.c., ovvero i documenti dimostrativi dell’ammontare del danno.
La contestazione espressa, formulata nella memoria processuale prevista dall’art. 184 c.p.c. e riferita ai documenti dimostrativi del danno, esclude che il relativo quantum possa essere considerato non contestato.
Massime di principio
- Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’obbligo indennitario deriva dall’avverarsi del rischio assicurato e non dalla mera richiesta dell’assicurato; la richiesta rimasta inevasa non basta, da sola, a dimostrare l’inadempimento dell’assicuratore.
- L’inadempimento dell’assicuratore che rifiuti l’indennizzo sussiste se non si attiva per accertare, secondo la diligenza professionale, la responsabilità dell’assicurato, oppure se rifiuta nonostante gli elementi disponibili rendano tale responsabilità non seriamente contestabile. L’accertamento va svolto con prognosi postuma, riferita al momento in cui l’assicuratore riceve la richiesta e considerando tutte le circostanze allora rilevanti.
- La sentenza non definitiva che condanna l’assicurato verso il terzo, se l’assicuratore non ha partecipato a quel giudizio, può costituire un indizio della responsabilità ma non produce nei suoi confronti efficacia di giudicato, né diretta né riflessa; il giudice deve valutarne contenuto e condivisibilità, insieme alla condotta dell’assicurato.
- Le spese conseguenti all’esecuzione di una sentenza non definitiva non sono causalmente imputabili all’inadempimento dell’assicuratore quando l’esecuzione dipende dalla scelta cosciente e volontaria del creditore e non costituisce una conseguenza necessitata.
- La risarcibilità delle spese sostenute dall’assicurato per contrastare un’esecuzione richiede di valutare gli argomenti dell’opposizione e la loro probabilità di accoglimento, così da stabilire se la resistenza sia stata oculata o avventata.
- La contestazione espressa, tempestivamente formulata nella memoria processuale pertinente, dei documenti prodotti per provare il danno impedisce di considerare non contestato l’ammontare che quei documenti intendono dimostrare.
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