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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26699/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversie fiscali relative ad avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 emessi nei confronti della società DA.FI. S.r.l. (IRPEG/IRES, IRAP, IVA) e, conseguentemente, nei confronti dei soci Luigi e Daniela Miglietta per presunta distribuzione di utili extracontabili. Le impugnazioni vertevano su: (i) preclusione degli accertamenti di natura presuntiva per effetto dell'adesione al concordato fiscale (art. 33 d.l. 269/2003 e comma 8-bis sul criterio del 50%); (ii) legittimità dell'estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci e idoneità delle risultanze bancarie a fondare presunzioni ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 600/1973 (presunzioni gravi, precise e concordanti); (iii) insufficiente motivazione della CTR e difetti di imputazione delle somme transitate sui conti del socio alla società; (iv) questioni procedurali relative a riunione dei giudizi e eccezioni pregiudiziali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i giudizi. Per i ricorsi promossi da DA.FI. S.r.l. e da Luigi Miglietta (RG 820/2013; 821/2013; 823/2013; 826/2013) la Corte ha accolto i motivi relativi alla illegittimità/difetto motivazionale dell'estensione delle indagini bancarie ai conti personali del socio e alla mancata prova del nesso tra versamenti sul conto personale e operatività societaria: ha cassato le sentenze della CTR del Lazio e rinviato i giudizi alla CTR in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi indicati. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili altri motivi preliminari (omessa pronuncia su eccezioni di rito, ecc.). Quanto al ricorso dell'Agenzia (RG 18841/2013) contro la sentenza favorevole a Daniela Miglietta, la Corte ha invece accolto il ricorso erariale: la CTR aveva errato nel richiedere indagini bancarie aggiuntive come condizione necessaria, poiché in caso di società a ristretta compagine la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e può reggere l'accertamento salvo prova contraria del contribuente; la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33 (concordato fiscale)

    "Per i periodi di imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria ..." (diverse formulazioni e l'aggiunta del comma 8-bis sul criterio del 50%)

    La norma introduce limiti agli accertamenti presuntivi per i soggetti che si avvalgono del concordato fiscale; occorre verificare se l'accertamento rientri nelle tipologie espressamente consentite e, in caso, se il maggiore reddito accertabile superi la soglia del 50% prevista dal comma 8-bis: sono due profili distinti e complementari da esaminare.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3

    Per imputare redditi a chi non risulta formalmente titolare (es. imputazione alla società di somme passate sui conti del socio) è necessaria la prova, anche per presunzioni, che siano "gravi, precise e concordanti"; l'Amministrazione deve allegare e dimostrare elementi indiziari che colleghino i movimenti bancari all'occultamento di operazioni fiscalmente rilevanti.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 39

    Art. 32 disciplina l'uso delle informazioni bancarie; art. 39 elenca le presunzioni relative. Il giudice deve accertare se le indagini bancarie siano state svolte nei limiti consentiti e se le risultanze costituiscano fondamento probatorio adeguato.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 (IVA)

    Richiamato nell'ambito dell'art. 33 d.l. 269/2003: alcune ipotesi di accertamento IVA sono espressamente regolate e possono essere oggetto di limitazioni in caso di concordato; la valutazione va coordinata con le prescrizioni del concordato.

  • cod. civ., artt. 2697 e 2729

    Disposizioni sul principio della prova e sulle regole logico-giuridiche delle presunzioni: l'onere della prova spetta a chi agisce e le presunzioni devono rispettare logica e ragionevolezza; nel contesto bancario, non basta l'elemento isolato di versamenti in contanti senza un nesso probatorio serio con l'attività societaria.

  • legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiamata relativamente all'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla possibilità di motivare gli avvisi ai soci per "relationem" rispetto all'avviso notificato alla società; la Corte conferma che tale rinvio può essere legittimo se il socio ha accesso agli atti societari.

  • codice di procedura civile, art. 360

    Fondamento dei motivi di cassazione (vizi di diritto, insufficiente motivazione, omessa pronuncia, ecc.): la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e i limiti del sindacato di legittimità sui punti di diritto e sulla motivazione.

Massime di principio

  • Se una società ha aderito al concordato fiscale, il giudice deve verificare separatamente (a) se l'accertamento sia del tipo espressamente inibito dall'art. 33 e (b) se il maggior reddito accertabile superi la soglia del 50% prevista dal comma 8-bis: la verifica di entrambi i profili è necessaria.
  • L'estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci è ammessa ma richiede dall'Amministrazione elementi indiziari idonei a dimostrare che quei conti siano stati impiegati per occultare operazioni rilevanti per la società; versamenti in contanti isolati non sono in sé presunzioni "gravi, precise e concordanti".
  • Nelle società a ristretta compagine la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e può giustificare l'accertamento ai loro danni; tuttavia il contribuente conserva la facoltà di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma reinvestiti o accantonati.
  • In giudizio tributario il socio può essere chiamato a rispondere anche per relationem rispetto all'avviso indirizzato alla società; la mancata notifica del documento societario al socio non è sempre vizio insanabile se il socio ha possibilità di accesso alla documentazione societaria.
  • In fase di impugnazione in Cassazione è importante contestare tutte le "ratio decidendi" rilevanti della sentenza di merito: lasciare incontestate alternative decisive può far perdere interesse o produrre giudicato parziale.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare in modo puntuale e collegare i movimenti bancari all'attività effettiva (o a rapporti con altre società): in assenza di tale prova, l'Amministrazione può comunque fondarsi su presunzioni se risultano gravi, precise e concordanti.

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