Cassazione Civile, Sentenza n. 26699/2022 del 12/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversie fiscali relative ad avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 emessi nei confronti della società DA.FI. S.r.l. (IRPEG/IRES, IRAP, IVA) e, conseguentemente, nei confronti dei soci Luigi e Daniela Miglietta per presunta distribuzione di utili extracontabili. Le impugnazioni vertevano su: (i) preclusione degli accertamenti di natura presuntiva per effetto dell'adesione al concordato fiscale (art. 33 d.l. 269/2003 e comma 8-bis sul criterio del 50%); (ii) legittimità dell'estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci e idoneità delle risultanze bancarie a fondare presunzioni ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 600/1973 (presunzioni gravi, precise e concordanti); (iii) insufficiente motivazione della CTR e difetti di imputazione delle somme transitate sui conti del socio alla società; (iv) questioni procedurali relative a riunione dei giudizi e eccezioni pregiudiziali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha riunito i giudizi. Per i ricorsi promossi da DA.FI. S.r.l. e da Luigi Miglietta (RG 820/2013; 821/2013; 823/2013; 826/2013) la Corte ha accolto i motivi relativi alla illegittimità/difetto motivazionale dell'estensione delle indagini bancarie ai conti personali del socio e alla mancata prova del nesso tra versamenti sul conto personale e operatività societaria: ha cassato le sentenze della CTR del Lazio e rinviato i giudizi alla CTR in diversa composizione per nuovo esame secondo i principi indicati. Sono stati invece rigettati o dichiarati inammissibili altri motivi preliminari (omessa pronuncia su eccezioni di rito, ecc.). Quanto al ricorso dell'Agenzia (RG 18841/2013) contro la sentenza favorevole a Daniela Miglietta, la Corte ha invece accolto il ricorso erariale: la CTR aveva errato nel richiedere indagini bancarie aggiuntive come condizione necessaria, poiché in caso di società a ristretta compagine la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e può reggere l'accertamento salvo prova contraria del contribuente; la sentenza della CTR è stata cassata e rinviata per nuovo esame.
Norme richiamate
d.l. 30 settembre 2003, n. 269, art. 33 (concordato fiscale)
"Per i periodi di imposta soggetti a concordato preventivo, relativamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria ..." (diverse formulazioni e l'aggiunta del comma 8-bis sul criterio del 50%)
La norma introduce limiti agli accertamenti presuntivi per i soggetti che si avvalgono del concordato fiscale; occorre verificare se l'accertamento rientri nelle tipologie espressamente consentite e, in caso, se il maggiore reddito accertabile superi la soglia del 50% prevista dal comma 8-bis: sono due profili distinti e complementari da esaminare.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3
Per imputare redditi a chi non risulta formalmente titolare (es. imputazione alla società di somme passate sui conti del socio) è necessaria la prova, anche per presunzioni, che siano "gravi, precise e concordanti"; l'Amministrazione deve allegare e dimostrare elementi indiziari che colleghino i movimenti bancari all'occultamento di operazioni fiscalmente rilevanti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 32 e 39
Art. 32 disciplina l'uso delle informazioni bancarie; art. 39 elenca le presunzioni relative. Il giudice deve accertare se le indagini bancarie siano state svolte nei limiti consentiti e se le risultanze costituiscano fondamento probatorio adeguato.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 (IVA)
Richiamato nell'ambito dell'art. 33 d.l. 269/2003: alcune ipotesi di accertamento IVA sono espressamente regolate e possono essere oggetto di limitazioni in caso di concordato; la valutazione va coordinata con le prescrizioni del concordato.
Disposizioni sul principio della prova e sulle regole logico-giuridiche delle presunzioni: l'onere della prova spetta a chi agisce e le presunzioni devono rispettare logica e ragionevolezza; nel contesto bancario, non basta l'elemento isolato di versamenti in contanti senza un nesso probatorio serio con l'attività societaria.
legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7
Richiamata relativamente all'obbligo di motivazione degli atti impositivi e alla possibilità di motivare gli avvisi ai soci per "relationem" rispetto all'avviso notificato alla società; la Corte conferma che tale rinvio può essere legittimo se il socio ha accesso agli atti societari.
codice di procedura civile, art. 360
Fondamento dei motivi di cassazione (vizi di diritto, insufficiente motivazione, omessa pronuncia, ecc.): la Corte ha applicato i criteri di ammissibilità e i limiti del sindacato di legittimità sui punti di diritto e sulla motivazione.
Massime di principio
- Se una società ha aderito al concordato fiscale, il giudice deve verificare separatamente (a) se l'accertamento sia del tipo espressamente inibito dall'art. 33 e (b) se il maggior reddito accertabile superi la soglia del 50% prevista dal comma 8-bis: la verifica di entrambi i profili è necessaria.
- L'estensione delle indagini bancarie ai conti personali dei soci è ammessa ma richiede dall'Amministrazione elementi indiziari idonei a dimostrare che quei conti siano stati impiegati per occultare operazioni rilevanti per la società; versamenti in contanti isolati non sono in sé presunzioni "gravi, precise e concordanti".
- Nelle società a ristretta compagine la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili è legittima e può giustificare l'accertamento ai loro danni; tuttavia il contribuente conserva la facoltà di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma reinvestiti o accantonati.
- In giudizio tributario il socio può essere chiamato a rispondere anche per relationem rispetto all'avviso indirizzato alla società; la mancata notifica del documento societario al socio non è sempre vizio insanabile se il socio ha possibilità di accesso alla documentazione societaria.
- In fase di impugnazione in Cassazione è importante contestare tutte le "ratio decidendi" rilevanti della sentenza di merito: lasciare incontestate alternative decisive può far perdere interesse o produrre giudicato parziale.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve documentare in modo puntuale e collegare i movimenti bancari all'attività effettiva (o a rapporti con altre società): in assenza di tale prova, l'Amministrazione può comunque fondarsi su presunzioni se risultano gravi, precise e concordanti.
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