Cassazione Civile, Sentenza n. 26697/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava a Ferrari l'applicazione, nelle operazioni infragruppo (in particolare con la controllata statunitense Ferrari NA Ltd) di prezzi inferiori al valore normale, determinando minore base imponibile IRAP per l'anno 2005; il contenzioso verteva sia sulla qualificazione dell'art. 110, comma 7, TUIR (se clausola antielusiva o norma di disciplina del transfer pricing) e sul relativo onere della prova, sia sulla correttezza del metodo scelto per determinare il "valore normale" (la contribuente aveva adottato il metodo CUP; l'Ufficio sosteneva la correttezza del metodo TNMM e la non comparabilità delle transazioni portate da Ferrari). In appello la CTR aveva dato ragione a Ferrari ritenendo, tra l'altro, che l'art. 110/7 fosse clausola antielusiva e che l'Amministrazione non avesse dimostrato l'elusione; l'Agenzia impugnava in Cassazione per vizi di interpretazione normativa, motivazione e onere della prova nonché per mancato esame degli indizi dedotti a sostegno dell'intento elusivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi e il quarto motivo di ricorso dell'Agenzia (rigettando il terzo e assorbendo il secondo), ritenendo che la CTR abbia errato nel qualificare l'art. 110, comma 7, TUIR come clausola antielusiva e nel non valutare correttamente la scelta del metodo di determinazione del valore normale (omettendo accertamenti di fatto necessari circa l'applicabilità del TNMM e la comparabilità). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e accertamenti di fatto conformemente ai principi di diritto enunciati dalla Corte; la CTR dovrà anche provvedere sulla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"[i] componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito"
La Corte afferma che la norma disciplina il transfer pricing; non va automaticamente intesa come clausola antielusiva che impone all'Amministrazione di provare un disegno elusivo. La giurisprudenza più recente consente invece che l'accertamento si fondi sulla rilevazione di transazioni a prezzi anomali, lasciando al contribuente l'onere di dimostrare la normalità dei prezzi.
art. 9, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"[p]er valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi..."
Fornisce la definizione di "valore normale" cui attenersi per il controllo dei prezzi di trasferimento; la Corte richiama che la determinazione deve fare riferimento ai criteri previsti dall'art. 9 e che, in mancanza di prova della normalità, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la conformità al mercato.
Riafferma il principio della vicinanza della prova: nella materia fiscale, ove l'Amministrazione evidenzi elementi di anomalia, grava sul contribuente l'onere di provare che i prezzi praticati corrispondono al valore normale.
d.m. 14 maggio 2018 (linee guida applicazione art. 110, comma 7, TUIR)
Stabilisce i metodi generalmente accettati per la determinazione del transfer pricing (CUP, TNMM, ecc.) e ribadisce che occorre scegliere il metodo più appropriato alle circostanze del caso; la Corte richiama tale quadro regolamentare come supporto alla possibilità di utilizzare anche il TNMM se adeguatamente applicato.
Linee guida OCSE (e Commentario OCSE)
Sono considerate "soft law" ma rilevanti per l'individuazione dei metodi di transfer pricing (in particolare il TNMM); la Corte sottolinea che le raccomandazioni OCSE possono legittimare l'uso del TNMM quando siano soddisfatte le condizioni di comparabilità, periodo di indagine e indicatori di profitto affidabili.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma processuale richiamata per censurare vizi di diritto, motivazione e violazioni normative nelle decisioni di merito; la Corte ha valutato i motivi di cassazione alla luce delle fattispecie previste dall'art. 360.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, comma 2, n. 4 e art. 57 richiamati)
Norme del processo tributario utilizzate come parametro di legittimità della motivazione delle decisioni di merito; la Corte ha esaminato la regolarità della motivazione dell'appello e la completezza dell'esame critico operato dalla CTR.
Massime di principio
- L'art. 110, comma 7, TUIR va interpretato come norma sul transfer pricing e non automaticamente come clausola antielusiva che imporrebbe all'Amministrazione l'onere di provare un disegno elusivo; l'accertamento può fondarsi sull'evidenza di transazioni a prezzi anomali.
- Una volta dimostrata l'anomalia dei prezzi infragruppo, il principio della vicinanza della prova (art. 2697 c.c.) pone sul contribuente l'onere di dimostrare che i corrispettivi corrispondono al valore normale previsto dall'art. 9 TUIR.
- La scelta del metodo di determinazione del valore normale (CUP, TNMM, ecc.) va valutata caso per caso: non esistono metodi universalmente esclusi; il TNMM è utilizzabile se applicato correttamente (periodo di indagine, comparabili adeguati, rettifiche e indicatori affidabili).
- Le raccomandazioni OCSE e le linee guida ministeriali sono strumenti rilevanti (sebbene di natura soft law) per individuare le migliori pratiche nella determinazione dei prezzi di trasferimento, ma la loro applicazione richiede verifiche fattuali puntuali.
- Se i giudici di merito non svolgono gli accertamenti di fatto necessari (comparabilità, corretta applicazione del metodo, rettifiche), la decisione è suscettibile di cassazione e rinvio per un nuovo esame nel rispetto dei principi di diritto indicati dalla Corte.
- In controversie di transfer pricing è essenziale documentare comparabili e giustificazioni metodologiche: la copiosa documentazione contabile e studi di settore devono essere valutati e motivati dal giudice, che non può limitarsi a recepire passivamente le argomentazioni di primo grado.
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