Cassazione Civile, Sentenza n. 26800/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Comune di Donori ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell'art. 292 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), sostenendo che, dopo la sospensione del processo, il ricorso per la riassunzione depositato dagli attori (ora in parte sostituiti dagli eredi dei danti causa) doveva essere notificato anche al Comune rimasto contumace. Secondo il ricorrente la notificazione è necessaria quando l'atto riassuntivo sia proposto da soggetti diversi dagli originari e quindi comporti un interesse nuovo e distinto del contumace rispetto alla situazione processuale precedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui l'atto riassuntivo, volto a far riprendere il procedimento nello stato in cui si trovava alla sospensione, deve essere notificato solo alle altre parti costituite e non ai contumaci, salvo che l'atto comporti un 'radicale mutamento' della situazione processuale sotto il profilo oggettivo o soggettivo. Nel caso concreto la prosecuzione promossa dagli eredi non ha modificato domande, petitum o posizione processuale, e il Comune non ha indicato in concreto quali nuove eccezioni avrebbe sollevato né il pregiudizio subito per mancata notificazione. Nessuna nullità è stata accertata; il ricorso è rigettato. Non sono state poste spese a carico degli intimati per mancanza di difese; la Corte ha altresì richiamato l'applicazione dell'art.13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002 in tema di versamenti.
Norme richiamate
Norma che prevede i motivi di ricorso per cassazione; qui richiamata come fondamento della doglianza (n. 4: nullità per violazione di norme processuali).
Prevede gli atti per i quali è obbligatoria la notificazione al contumace; la Corte ha interpretato che l'atto riassuntivo non rientra nell'elenco tassativo salvo il caso di radicale mutamento della situazione processuale.
"La comparsa è notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente"
Richiamato come norma che, pur imponendo la notificazione personale in alcuni casi, non implica che l'atto di riassunzione vada sempre notificato al contumace; la notificazione è necessaria solo se ricorrono circostanze che determinano un radicale mutamento oggettivo o soggettivo.
Norma richiamata rispetto alla modalità di fissazione dell'udienza dopo l'atto riassuntivo; la giurisprudenza ha collegato l'atto riassuntivo al decreto di fissazione dell'udienza notificato alle parti costituite.
Norma sulle notificazioni degli atti processuali richiamata nel contesto della notificazione della comparsa e atti connessi.
art. 13 co.1-quater d.P.R. n.115/2002 (introdotto da L. n.228/2012)
Norma richiamata sulla statuizione relativa ai versamenti da parte del ricorrente principale; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento aggiuntivo.
Giurisprudenza richiamata (orientamento consolidato)
Cass. sez. III, 23.5.2003 n. 8162; Cass. 03/09/1998 n. 8728; Cass.12/03/1994 n. 2389; Cass. 05/03/1987 n. 2315; Cass. 28/05/1984 n. 3262; Cass. 06/06/1981 n. 3654; Cass. 24/07/1975 n. 2897; Cass. 16/06/1972 n. 1898; Cass. 14/10/1969 n. 3304; Cass. 07/08/1967 n. 2098
Orientamento della Corte in base al quale l'atto di riassunzione non deve essere notificato al contumace perché finalizzato a ripristinare lo stato processuale precedente alla sospensione, salvo il caso di mutamento radicale.
Giurisprudenza più recente (eccezioni)
Cass. 24/05/2018 n. 13015; Cass. 24/06/2011 n. 13981; Cass. 16/03/2004 n. 5341; Cass. 10/04/2000 n. 4523
Decisioni che hanno affermato che, in presenza di radicale mutamento oggettivo o soggettivo derivante dall'atto riassuntivo, il contumace deve essere notificato perché altrimenti sarebbe leso il diritto di difesa.
Massime di principio
- L'atto di riassunzione del processo va normalmente notificato solo alle parti già costituite e non ai contumaci perché mira a ripristinare lo stato processuale preesistente alla sospensione.
- Eccezione: se l'atto di riassunzione comporta un 'radicale mutamento' della situazione processuale (sotto il profilo oggettivo o soggettivo, es. nuovi soggetti che assumono posizioni processuali differenti o modifiche del petitum/domande), allora il contumace deve essere notificato per non ledere il suo diritto di difesa.
- Chi contesta la mancata notificazione deve indicare in modo concreto quali nuove posizioni o eccezioni avrebbe potuto proporre e quale pregiudizio specifico ha subito: mere affermazioni astratte non sono sufficienti.
- Nel caso di subentro degli eredi nei diritti e nelle posizioni processuali dei danti causa, se non vi è modifica sostanziale delle domande o della causa petendi, non si configura in automatico il radicale mutamento che impone la notificazione al contumace.
- Per cautela pratica, quando esistono elementi che possono essere interpretati come cambiamenti sostanziali (nuove domande, ampliamento del petitum, nuove eccezioni significative), è consigliabile notificare anche al contumace per evitare rischi di nullità o impugnazioni basate su violazione del contraddittorio.
- In sede di impugnazione è oneroso dimostrare il nesso tra la mancata notificazione e il concreto danno processuale subito: indicare gli atti o le eccezioni che sarebbero stati tempestivamente proposti è cruciale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26695/2022 del 12/09/2022
- Sentenza civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26696/2022 del 12/09/2022
- Sentenza civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26697/2022 del 12/09/2022
- Sentenza civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26698/2022 del 12/09/2022
- Sentenza civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26699/2022 del 12/09/2022
- Sentenza civile · 12 set 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 26702/2022 del 12/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →