Cassazione Civile, Sentenza n. 26696/2022 del 12/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia tributaria in materia di transfer pricing (anno di imposta 2005, consolidato IRES): l'Amministrazione contestava che Ferrari avesse praticato prezzi inferiori al valore normale nelle vendite verso la controllata estera Ferrari NA, invocando l'art. 110, comma 7, TUIR; questioni principali: qualificazione normativa (clausola antielusiva o norma di determinazione del reddito), onere della prova sull'elusione o sullo scostamento dal valore normale, e scelta/validità del metodo di comparazione (CUP adottato dalla contribuente vs TNMM/Berry ratio proposto dall'Ufficio). L'Amministrazione sosteneva inoltre indizi di comportamento finalizzato a spostare imponibile (cambi di politica di transfer pricing da giugno 2005).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in relazione al primo e al quarto motivo, ritenendo che la CTR avesse errato su alcuni profili di diritto e di fatto (in particolare per non aver compiutamente valutato la scelta e l'applicazione del metodo di determinazione del valore normale e per avere dato rilievo improprio alla qualificazione della norma come clausola antielusiva), ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto e per uniformarsi ai principi di diritto esposti. Il terzo motivo è stato rigettato e il secondo è assorbito. La CTR dovrà svolgere gli accertamenti necessari (identificazione del metodo più adeguato, verifica comparabilità, rettifiche contabili ecc.).
Norme richiamate
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 110, comma 7
"[i] componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono valutati in base al valore normale ... se ne deriva aumento del reddito"
La Corte ricorda l'evoluzione giurisprudenziale: l'art. 110/7 non va trattato automaticamente come clausola antielusiva. L'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni tra parti correlate a prezzi apparentemente inferiori al valore normale; spetta poi al contribuente dimostrare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che i prezzi erano conformi al valore normale
d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - art. 9, comma 3
"Per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione..."
Definizione legale del 'valore normale' che costituisce il parametro di confronto per verificare la correttezza dei prezzi infragruppo
d.l. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 21 giugno 2017, n. 96) - art. 59, comma 1
"[i] componenti del reddito ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti ..."
Modifica normativa che allinea l'art. 110 al principio dell'arm's length in linea con l'OCSE; conferma la centralità della comparabilità e dei metodi OCSE per la determinazione dei prezzi di trasferimento
Decreto Ministeriale 14 maggio 2018
Ha fornito linee guida operative indicando i metodi accettabili (es. CUP, TNMM) e ribadendo che la scelta del metodo deve essere quella più appropriata alle circostanze del caso
Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 22/09/1980
"suggerito l'utilizzazione del metodo CUP in luogo del meno affidabile metodo TNMM 'poco consigliabile per la sua notevole approssimazione e per la sua arbitrarietà'"
Richiamata dalla CTR come argomento a favore dell'affidabilità del CUP, ma la Corte osserva che le circolari non possono impedire l'utilizzo del TNMM quando il caso concreto renda quest'ultimo più appropriato
Art. 2697 cod. civ.
Principio sulla distribuzione dell'onere della prova: nella materia fiscale, una volta che l'Amministrazione dimostra l'anomalia (prezzi apparentemente inferiori), grava sul contribuente l'onere di provare la normalità delle operazioni
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 57
Norma processuale richiamata dall'Amministrazione in relazione al sindacato di merito; la Corte ha valutato la correttezza del trattamento in appello della questione relativa alla scelta del metodo
Codice di procedura civile - art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4
Fondamenti di cassazione invocati (violazione di norme di legge e nullità per insufficiente motivazione); la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi alla motivazione e all'errata valutazione della questione di diritto/fatto
Linee guida OCSE sul transfer pricing
Richiamate come riferimento interpretativo: la selezione del metodo (CUP, TNMM, ecc.) va fatta caso per caso; nessun metodo è universalmente preferibile; il TNMM è riconosciuto valido se rispettate le condizioni di applicabilità (periodo d'indagine, identificazione comparabili, rettifiche, indicatori affidabili)
Circolare Agenzia Entrate n. 42/IIDD/1981
Ulteriore richiamo amministrativo che sottolinea come l'adeguatezza di un metodo vada valutata in concreto, caso per caso
Massime di principio
- In contestazioni di transfer pricing l'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo e che i prezzi appaiono inferiori al valore normale; non è necessario provare un disegno elusivo
- Una volta dimostrato lo scostamento apparente, l'onere della prova sposta sul contribuente (art. 2697 c.c.) che deve dimostrare la normalità dei prezzi mediante documentazione comparabile o altri mezzi di prova
- La scelta del metodo (CUP, TNMM, ecc.) va motivata e valutata caso per caso: non esiste un metodo automaticamente preferibile; sia il CUP sia il TNMM possono essere accettabili se le condizioni di comparabilità e le rettifiche necessarie sono correttamente verificate
- Le circolari e le linee amministrative non escludono l'applicazione di metodi alternativi quando il metodo selezionato sia il più appropriato alla fattispecie concreta
- La giurisprudenza richiede che le decisioni di merito (in particolare in appello) forniscano autonomia argomentativa e non si limitino a motivare 'per relationem' alla sentenza di primo grado; l'omissione di adeguati accertamenti di fatto sulla comparabilità e sull'applicazione del metodo può determinare cassazione e rinvio
- In casi analoghi è opportuno produrre ampia documentazione di comparabili, analisi funzionali, rettifiche contabili e spiegazioni sul periodo di indagine per difendere la scelta del prezzo praticato
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