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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 26702/2022 del 12/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società estera contestava un avviso di accertamento relativo all'anno 2005 con cui l'Agenzia delle entrate aveva contestato maggiori redditi e richiesto maggior IVA ritenendo la società fiscalmente localizzata in Italia ai sensi dell'art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (perché gli impulsi volitivi decisionali promanavano dal territorio italiano). In primo e secondo grado la pretesa era stata confermata: la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto provata, anche per indizi, l'attività esercitata in Italia tramite il soggetto che operava in nome e per conto della società estera (e aveva effettuato un accertamento induttivo sui versamenti percepiti). In cassazione il ricorrente impugnava la sentenza per (i) violazione dell'art. 73 TUIR per aver omesso di valutare i presupposti sostanziali della tassazione in Italia, e (ii) per omessa pronuncia sull'autonomia finanziaria, contrattuale e organizzativa della società e sull'esistenza di un'organizzazione di uomini e mezzi idonea all'attività d'impresa.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio il difetto di legittimazione attiva del ricorrente perché il ricorso era stato proposto dalla società "in persona del ritenuto amministratore di fatto" (Sig. Secchiano). Per le società di capitali la rappresentanza legale è quella degli amministratori nominati secondo le procedure di legge, e l'amministratore di fatto non ha la legittimazione a proporre ricorso o a ricevere notifica di un avviso di accertamento rivolto alla società. Non essendo stato proposto il ricorso da chi risultava legittimato a rappresentare la società, il giudizio non poteva essere iniziato: la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata (art. 382, comma 3, c.p.c.) e ha compensato le spese di lite, tenuto conto che il difetto di legittimazione è stato rilevato d'ufficio solo in questa sede.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma è richiamata quale criterio per ritenere una società estera fiscalmente localizzata in Italia quando dal territorio italiano provengono gli impulsi volitivi determinanti delle decisioni gestionali; la Corte però decide sul profilo processuale della legittimazione e non sul merito dell'applicazione di tale norma

  • art. 62, d.P.R. n. 600/1973

    Stabilisce che la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini tributari, è attribuita alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto solo quando la rappresentanza non sia determinabile secondo la legge civile; la Corte richiama il principio che per certezza la rappresentanza deve emergere da dati pubblici (registro delle società) e non da una qualifica di "amministratore di fatto"

  • art. 145, cod. proc. civ.

    Richiamato per il principio secondo cui la notifica alle persone giuridiche deve avvenire mediante consegna alla persona che rappresenta l'ente; la Corte ne trae la conclusione che l'amministratore di fatto non può sostituirsi al rappresentante legale per le notifiche e per proporre il ricorso

  • art. 60, d.P.R. (norma citata in tema di notifiche alle persone giuridiche)

    Richiamata unitamente all'art. 145 c.p.c. per confermare i criteri di notifica alle persone giuridiche e l'irrilevanza della qualifica di "amministratore di fatto" ai fini della rappresentanza formale

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

    Norme utilizzate dal ricorrente come censure (vizi di motivazione e omessa pronuncia), indicate dalla Corte ma non decise perché il giudizio è stato estinto per difetto di legittimazione

  • art. 382, comma terzo, cod. proc. civ.

    Fondamento per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poiché il giudizio non poteva essere iniziato per difetto di legittimazione attiva

  • Cass. civ., 22 novembre 2021, n. 36034

    Giurisprudenza richiamata che conferma il principio secondo cui l'amministratore di fatto è privo di legittimazione a essere destinatario di un avviso di accertamento rivolto alla società di capitali e, quindi, non può validamente rappresentare la società in giudizio

Massime di principio

  • Per le società di capitali la rappresentanza legale è esercitata dagli amministratori nominati a norma di legge: un "amministratore di fatto" non ha, di regola, legittimazione a proporre ricorsi o a ricevere notifiche rivolte alla società
  • Le notifiche e la legittimazione a stare in giudizio nei confronti di persone giuridiche devono fare riferimento a dati pubblici (registro delle società); qualifiche non formalmente annotate nel registro non garantiscono certezza e possono essere ritenute irrilevanti
  • Se il ricorso è proposto da un soggetto privo di legittimazione per la rappresentanza, il giudizio non può essere iniziato e la Corte di cassazione può cassare la sentenza senza rinvio
  • Il difetto di legittimazione può essere rilevato d'ufficio anche in sede di legittimità e ciò può portare alla compensazione delle spese quando la questione emerge soltanto in questa fase
  • Questioni sostanziali sul requisito della localizzazione fiscale di una società estera (art. 73 TUIR) devono essere valutate nel merito dal giudice competente solo se il ricorrente è legittimato a proporre l'azione; altrimenti tali questioni rimangono inespresse

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