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Sentenza

Sentenza del 09/09/2024 n. 319 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La societa' aveva trasmesso modelli F24 nei giorni 30 e 31 dicembre 2023 compensando un credito d'imposta di euro 17.349,63 derivante da agevolazioni 2023. La trasmissione e' stata scartata con motivo 'credito assente' perche' il sistema telematico (Entratel) registra i pagamenti solo nei giorni feriali e, al primo giorno feriale utile (2 gennaio 2024), il credito non e' stato ritenuto utilizzabile in quanto la sua scadenza era fissata al 31 dicembre 2023. La ricorrente ha sostenuto che, ai sensi del principio secondo cui i termini scadenti in giorno festivo o non lavorativo si prorogano al primo giorno feriale successivo, anche l'utilizzabilita' del credito per la compensazione va considerata valida nel primo giorno lavorativo successivo.

La decisione

La Corte ha accolto i ricorsi riuniti. Ha respinto l'eccezione di inammissibilita' ritenendo che la comunicazione di scarto, ostacolando l'utilizzazione di un'agevolazione gia' acquisita, rientra tra le fattispecie impugnabili ai sensi dell'art. 19 lett. h) del d.lgs. 546/1992. Nel merito ha applicato il principio consolidato secondo cui i termini scadenti in giorno festivo si prorogano automaticamente al primo giorno feriale successivo e ha esteso tale principio all'utilizzabilita' del credito d'imposta ai fini della compensazione anche se la scadenza originaria cadeva in giorno non lavorativo. Per tali ragioni la compensazione e' stata ritenuta legittima nel primo giorno lavorativo successivo e i ricorsi sono stati pertanto accolti. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. h)

    il ricorso puo' essere proposto avverso il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari

    La comunicazione di scarto che impedisce l'utilizzo di un'agevolazione e' assimilata al diniego/revoca di agevolazioni e quindi e' impugnabile; il credito contestato deve essere considerato valido agli effetti del principio di non contestazione.

  • Legge n. 13 del 1962, art. 1

    sono prorogati di diritto al primo giorno feriale successivo tutti i termini anche se di prescrizione o di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento, od operazione... quando scadono in giorno feriale che... sia da considerarsi non lavorativo e comporti chiusura degli sportelli bancari

    Fondamento normativo storico del principio di proroga automatica dei termini che scadono in giorno non lavorativo; utilizzato come base per estendere la regola alle operazioni connesse agli adempimenti tributari telematici.

  • Codice civile, art. 2963, comma 3 (richiamato mediante art. 1187)

    se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo

    Norma generale sulle obbligazioni applicata anche alle obbligazioni tributarie per affermare la proroga automatica dei termini.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33

    Richiama il principio civilistico (art. 2963 c.c.) in tema di adempimenti tributari, rafforzando l'applicabilita' della proroga automatica nel campo fiscale.

  • Codice di procedura civile, art. 155, commi 3 e 4

    i giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza e' festivo, la scadenza e' prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo

    Conferma, nel procedimento civile, la regola di proroga dei termini e viene usata analogicamente per sostenere la stessa regola in materia tributaria.

  • D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 1

    se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo

    Previsione specifica in materia di versamenti tributari che supporta l'interpretazione estensiva della proroga anche per i pagamenti e le compensazioni telematiche.

  • D.L. n. 70 del 2011, art. 7 (comma 1 lett. h e comma 2 lett. l)

    Norma che dispone il rinvio al primo giorno lavorativo successivo per versamenti e adempimenti (anche telematici) che scadono il sabato o in giorno festivo; l'Ufficio aveva richiamato una disposizione analoga per opporsi, mentre la Corte ha condiviso l'applicazione generale della proroga anche agli adempimenti telematici.

  • Giurisprudenza (Cass. sez. civ.): sentenze richiamate

    Piu' sentenze di legittimita' (es. Cass. n. 24891/2023; Cass. n. 8155/2019; Cass. nn. 11391/1995, 10012/2006, 12998/2007) hanno affermato il principio generale della proroga dei termini al primo giorno feriale successivo, principio che la Corte ha ritenuto applicabile anche in materia tributaria e per le compensazioni telematiche.

Massime di principio

  • Il principio per cui i termini che scadono in giorno festivo o non lavorativo si prorogano automaticamente al primo giorno feriale successivo ha valenza generale e puo' essere applicato anche alle obbligazioni tributarie e agli adempimenti telematici, incluse le compensazioni con modello F24.
  • Una comunicazione di scarto che impedisce l'utilizzo di un credito d'imposta gia' acquisito puo' integrare una fattispecie impugnabile ai sensi dell'art. 19 lett. h) del d.lgs. 546/1992: il contribuente puo' proporre ricorso avverso il diniego/rigetto che limita l'agevolazione.
  • Il principio di non contestazione opera in favore del contribuente: il credito dichiarato e portato in compensazione deve ritenersi valido e sussistente in assenza di prova contraria adeguata, anche se la verifica telematica avviene solo nel primo giorno lavorativo successivo.
  • Quando la scadenza per l'utilizzo di un'agevolazione ricade su giorno festivo, l'utilizzabilita' del beneficio si estende al primo giorno lavorativo successivo; quindi lo scarto per presunta 'assenza' del credito per trasmissione effettuata in giorni non feriali e' illegittimo se il termine ricade in festivita'.
  • In mancanza di precisa giurisprudenza di legittimita' sulla fattispecie specifica, i giudici possono compensare le spese di lite; tuttavia la prassi suggerisce di adottare ed osservare la regola della proroga nei processi decisionali e amministrativi.
  • In pratica, i contribuenti che tentano adempimenti telematici in prossimita' di festivita' hanno titolo a considerare tempestivi gli adempimenti effettuati il primo giorno feriale successivo e, se necessari, a impugnare comunicazioni di scarto che impediscano l'utilizzo del credito.

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