Sentenza del 09/09/2024 n. 24161 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi all’anno d’imposta 2006, con cui l’Agenzia aveva recuperato presunti ricavi non dichiarati dalla società e imputato ai soci maggiori redditi di partecipazione, in proporzione alle quote (25% ad A.A. e 75% a B.B.). La CTP di Terni aveva riunito i ricorsi e li aveva respinti; la CTR dell’Umbria aveva rigettato l’appello, ritenendo applicabile la disciplina delle società di comodo e accertata in concreto la non operatività della società. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità per mancata integrazione del contraddittorio, sostenendo che il giudizio relativo al ricorso del socio B.B., pendente presso la CTP di Roma, avrebbe dovuto essere riunito agli altri; 2) violazione dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994, perché l’interpello disapplicativo sarebbe facoltativo e la società avrebbe comunque provato l’esistenza di circostanze oggettive che impedivano di raggiungere i ricavi minimi. Hanno inoltre chiesto il rinvio per una definizione agevolata e, con memoria, la rideterminazione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo: il litisconsorzio necessario tra società e soci era stato rispettato, poiché tutti e tre avevano partecipato al giudizio fin dal primo grado; era irrilevante che B.B. avesse inizialmente impugnato il proprio avviso davanti a un’altra CTP. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva fondato la non operatività non sulla sola mancata presentazione dell’interpello o sul mancato superamento di una soglia presuntiva, ma su elementi concreti, tra cui la prevalenza di boschi nei terreni e la locazione dei fabbricati al socio per dieci mesi l’anno, a fronte di soli due mesi di attività agrituristica; contestare tale valutazione richiedeva un riesame dei fatti non consentito in cassazione. La richiesta di rinvio per la definizione agevolata è stata respinta perché generica e non documentata, e la richiesta di rideterminazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché proposta soltanto in memoria. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in 1.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Quando l’accertamento dei redditi di una società di persone determina automaticamente il reddito imputabile ai soci, la controversia sugli elementi comuni deve svolgersi con la partecipazione della società e di tutti i soci interessati. L’omessa partecipazione di un litisconsorte necessario determina nullità assoluta; nel caso deciso, però, tutti i soggetti avevano partecipato al giudizio.
Art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La riunione dei giudizi è possibile come modalità di coordinamento delle controversie connesse, ma il principio decisivo è che tutti i litisconsorti necessari partecipino al giudizio. La distinta pendenza iniziale del ricorso di un socio davanti a un’altra commissione non comporta, da sola, nullità se la partecipazione di tutti è comunque assicurata.
Art. 30 della legge n. 724/1994
La sentenza impugnata ha, infatti, accertato la non operatività in concreto della società contribuente e non a seguito dell'applicazione della soglia di ricavi previamente fissata dalla disciplina antielusiva prevista in materia di società di comodo, atteso che l'evasione fiscale è stata constatata sulla base di elementi oggettivi.
La disciplina mira a contrastare l’uso dello schema societario per finalità estranee all’attività economica ordinaria e prevede standard minimi di ricavi e proventi. Nel caso esaminato, tuttavia, la non operatività è stata confermata sulla base di circostanze concrete dell’attività e dell’utilizzo dei beni, non della sola applicazione automatica della soglia presuntiva.
Art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994
Nel caso in esame, la CTR ha verificato che la società contribuente era una società non operativa non tanto per ragioni formali (non avendo presentato l'istanza di interpello per la disapplicazione della normativa antielusiva sulle società di comodo), ma perché non esercitava una reale attività economica e si limitava a concedere in locazione, per la maggior parte dell'anno, i due fabbricati ivi esistenti al socio accomandante, sfruttandoli come agriturismo per soli due mesi all'anno.
La decisione non riconosce che l’interpello sia un requisito indispensabile per far valere in giudizio le circostanze che giustificano la disapplicazione della disciplina. Stabilisce invece che, in questo caso, la censura non poteva essere esaminata nel merito in cassazione, perché la non operatività era stata accertata sulla base di elementi fattuali e la doglianza mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove.
Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all' art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.
Per le società di persone, il reddito accertato alla società è imputato automaticamente ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione. Per le questioni comuni sull’accertamento ne consegue il litisconsorzio necessario di società e soci; restano distinti i casi in cui siano dedotte questioni personali del singolo socio.
La sentenza impugnata ha, infatti, accertato la non operatività in concreto della società contribuente e non a seguito dell'applicazione della soglia di ricavi previamente fissata dalla disciplina antielusiva prevista in materia di società di comodo, atteso che l'evasione fiscale è stata constatata sulla base di elementi oggettivi.
La disposizione è richiamata nella valutazione di merito relativa alla natura agricola dell’attività e al rapporto tra i redditi dei terreni e quelli derivanti dall’utilizzo dei fabbricati. La Corte non ne formula una regola interpretativa autonoma: rileva che gli elementi concreti valutati dalla CTR sostenevano l’accertamento di non operatività.
Art. 378 del codice di procedura civile
Inammissibile è anche l'istanza di rideterminazione delle sanzioni, in applicazione del D.Lgs. n. 158 del 2015, inserita solo nella memoria presentata ai sensi dell' art. 378 cod. proc. civ. e non dedotta con il ricorso per cassazione.
La memoria prevista dall’art. 378 c.p.c. non può introdurre una nuova richiesta o un nuovo motivo di impugnazione non proposto con il ricorso per cassazione; per questo la domanda di rideterminazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto dell’impugnazione, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie sui redditi di società di persone, se si discutono elementi comuni dell’accertamento che incidono automaticamente sui redditi dei soci, società e soci interessati devono partecipare al giudizio. La separata presentazione iniziale dei ricorsi non determina da sola nullità se il contraddittorio è comunque integro.
- L’assenza di interpello disapplicativo non va confusa con l’impossibilità di contestare in giudizio la non operatività: la decisione qui ha confermato l’accertamento perché fondato su elementi concreti, e non ha stabilito che l’interpello sia sempre condizione obbligatoria per far valere circostanze oggettive.
- Per contestare in cassazione un accertamento di fatto non basta proporre una diversa lettura delle prove: occorre denunciare un vizio di legittimità ammissibile, perché la Corte non procede a una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Nelle valutazioni sulle società di comodo, l’utilizzo effettivo dei beni e l’attività realmente svolta possono essere decisivi: una locazione dei beni al socio per la maggior parte dell’anno, accompagnata da un’attività agrituristica limitata, può sostenere in concreto la conclusione di non operatività, se tale accertamento è adeguatamente motivato.
- Le memorie nel giudizio di cassazione non sono uno strumento per introdurre domande o motivi nuovi; richieste come la rideterminazione delle sanzioni devono essere formulate tempestivamente nel ricorso.
- Una richiesta di rinvio fondata su una definizione agevolata deve essere specifica e documentata, con elementi che colleghino la procedura agli atti oggetto del giudizio; documenti riferiti a una cartella diversa non sono sufficienti.
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