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Sentenza

Sentenza del 09/09/2024 n. 24163 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda gli avvisi di accertamento e di irrogazione delle sanzioni relativi all’anno d’imposta 2006, con cui erano stati recuperati presunti ricavi non dichiarati dalla società e attribuiti maggiori redditi di partecipazione ai soci, rispettivamente per il 25% ad A.A. e per il 75% a B.B. I ricorrenti contestavano, con il primo motivo, che la CTR avesse omesso di integrare il contraddittorio riunendo il giudizio relativo al socio B.B., pendente davanti alla CTP di Roma. Con il secondo motivo sostenevano che l’interpello disapplicativo previsto per le società di comodo fosse facoltativo e che la società avesse comunque documentato le circostanze oggettive che impedivano di raggiungere i ricavi minimi. La CTR aveva confermato la legittimità dell’accertamento, rilevando che la società non aveva dimostrato la propria natura agricola e che i fabbricati erano locati al socio per dieci mesi l’anno e utilizzati come agriturismo solo per due mesi.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato respinto: non vi era violazione del contraddittorio, poiché società e soci avevano partecipato al giudizio fin dal primo grado e l’unitarietà dell’accertamento era stata garantita; non era necessario che le impugnazioni originariamente presentate davanti a diverse CTP fossero previamente riunite. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: la CTR aveva fondato la non operatività su elementi concreti — prevalente uso dei terreni a bosco, locazione dei fabbricati al socio per gran parte dell’anno e limitato esercizio dell’agriturismo — e la censura chiedeva in realtà una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione. È stato ritenuto inconferente il richiamo alla sentenza della CGUE sulla detrazione IVA, perché la non operatività era stata accertata in concreto e non applicando la soglia presuntiva dei ricavi. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, proposta solo con memoria. Respinta anche la richiesta di rinvio per la dedotta definizione agevolata, perché generica e non documentata. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia delle entrate 1.000 euro di spese, oltre alle spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    Nelle controversie in cui l’accertamento del reddito di una società di persone comporta la sua imputazione automatica ai soci, società e soci sono litisconsorti necessari. La loro partecipazione al medesimo giudizio soddisfa il contraddittorio; la riunione di procedimenti separati è una possibile modalità processuale, non una condizione necessaria quando tutti i soggetti interessati sono comunque presenti.

  • Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

    La riunione dei procedimenti tributari è consentita per trattare unitariamente controversie connesse, ma, nel caso deciso, non era necessaria per evitare la nullità, poiché tutti i litisconsorti necessari avevano partecipato al giudizio.

  • Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all' art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.

    Per le società di persone il reddito accertato è imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione. Le contestazioni sugli elementi comuni dell’accertamento coinvolgono quindi inscindibilmente società e soci, salvo questioni strettamente personali.

  • Art. 30, commi 1 e 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724

    La sentenza impugnata ha, infatti, accertato la non operatività in concreto della società contribuente e non a seguito dell'applicazione della soglia di ricavi previamente fissata dalla disciplina antielusiva prevista in materia di società di comodo, atteso che l'evasione fiscale è stata constatata sulla base di elementi oggettivi.

    La disciplina delle società di comodo mira a contrastare l’uso dello schema societario per finalità estranee a una reale attività economica. Nel caso deciso, la non operatività è stata confermata sulla base di circostanze fattuali accertate nel merito, non per la sola applicazione della soglia presuntiva di ricavi. La Cassazione non ha deciso nel merito la tesi sull’asserita facoltatività dell’interpello, perché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • Art. 2135 del codice civile

    La natura dei terreni che per il 70% era sfruttato come bosco, solo in parte per la coltivazione di foraggio; che i due fabbricati venivano locati per ben dieci mesi al socio accomandante, marito della socia accomandataria; e che per solo due mesi per anno sarebbe stato sfruttato come agriturismo (mesi luglio ed agosto) per un corrispettivo di Euro 40.000 per ciascun anno, nonostante il rilascio delle relative autorizzazioni ottenute già nel 2005 (e non nel 2012, come affermato dai contribuenti); con un reddito che certamente non può considerarsi marginale rispetti ai redditi dei terreni agricoli, secondo quanto dispone l' art. 2135 c.c.

    Nel valutare se l’attività dichiarata sia effettivamente agricola, rilevano la natura e l’uso dei terreni e il rapporto tra i redditi delle attività svolte. Nella fattispecie, l’uso prevalente dei fabbricati per locazioni al socio e il limitato esercizio dell’agriturismo sono stati considerati elementi incompatibili con la tesi difensiva dei contribuenti.

  • Art. 378 del codice di procedura civile

    Inammissibile è anche l'istanza di rideterminazione delle sanzioni, in applicazione del D.Lgs. n. 158 del 2015, inserita solo nella memoria presentata ai sensi dell' art. 378 cod. proc. civ. e non dedotta con il ricorso per cassazione.

    La memoria depositata in Cassazione non può introdurre una nuova richiesta o un nuovo motivo non formulato nel ricorso; perciò la domanda di rideterminazione delle sanzioni, avanzata soltanto in memoria, è inammissibile.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Quando il ricorso per cassazione è rigettato, sussistendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.

Massime di principio

  • Negli accertamenti che rideterminano il reddito di una società di persone e lo imputano ai soci, società e soci devono partecipare al giudizio quando le contestazioni riguardano elementi comuni; se tutti sono presenti, il fatto che alcuni abbiano inizialmente impugnato davanti a giudici diversi non determina di per sé nullità.
  • La contestazione della non operatività di una società deve confrontarsi con gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito. In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove presentando come violazione di legge una censura che mira, in realtà, a rivedere i fatti accertati.
  • Nel valutare la reale operatività di una società con attività agricola o agrituristica possono rilevare l’effettivo uso dei terreni e degli immobili, la durata e la natura delle attività svolte e il peso dei relativi redditi. Autorizzazioni formali o l’indicazione di un’attività nell’oggetto sociale non sono, da sole, decisive.
  • Una richiesta di definizione agevolata o di rideterminazione delle sanzioni deve essere tempestivamente formulata e adeguatamente documentata: una deduzione generica o una domanda nuova proposta soltanto con memoria può essere respinta o dichiarata inammissibile.

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