Sentenza del 09/09/2024 n. 24174 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento e irrogazione delle sanzioni relativi all’anno d’imposta 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato presunti ricavi non dichiarati dalla società e attribuito ai soci maggiori redditi di partecipazione, in proporzione alle quote (25% ad A.A. e 75% a B.B.). Dopo il rigetto dei ricorsi da parte della CTP di Terni e dell’appello da parte della CTR dell’Umbria, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione. Con il primo motivo hanno denunciato la mancata integrazione del contraddittorio per la mancata riunione con il giudizio promosso da B.B. davanti alla CTP di Roma. Con il secondo hanno contestato che l’interpello disapplicativo fosse obbligatorio e hanno sostenuto di poter provare in giudizio le circostanze che impedivano il conseguimento dei ricavi minimi. La CTR aveva ritenuto la società non operativa anche sulla base dei fatti: circa il 70% dei terreni era boschivo, i fabbricati erano locati al socio per dieci mesi l’anno e utilizzati come agriturismo solo per due mesi, per un corrispettivo annuo di 40.000 euro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il contraddittorio era integro perché società e soci, compreso B.B., avevano partecipato fin dal primo grado al giudizio relativo all’accertamento societario; non era necessario che il ricorso personale del socio fosse stato riunito con quello pendente davanti a un’altra CTP. Il secondo motivo è inammissibile: benché la CTR avesse rilevato anche la mancata presentazione dell’interpello, aveva fondato la non operatività sulla concreta attività e sugli elementi oggettivi accertati; contestare tale valutazione richiedeva una nuova verifica dei fatti, non consentita in cassazione. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di rideterminazione delle sanzioni, formulata soltanto nella memoria e non nel ricorso. I ricorrenti sono stati condannati in solido a pagare all’Agenzia delle Entrate 5.000 euro di spese processuali, oltre alle spese prenotate a debito; è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 14 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
Nelle controversie da accertamento unitario riguardanti una società di persone e i soci, questi sono litisconsorti necessari se la contestazione concerne elementi comuni della fattispecie. L’assenza di uno di loro comporta nullità; nel caso concreto, tuttavia, tutti i soggetti interessati erano già presenti nel giudizio societario.
Art. 29 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' art. 14 del decreto legislativo n. 546/92 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.
La riunione è una possibile modalità di trattazione dei procedimenti connessi, ma la garanzia essenziale è che tutti i litisconsorti necessari partecipino al giudizio. La mancata riunione con un distinto procedimento non determina, da sola, una violazione del contraddittorio quando tutti gli interessati sono già parti del processo.
Art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all' art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali.
Per i redditi delle società di persone, l’accertamento della società e l’imputazione proporzionale ai soci sono collegati: se si discutono elementi comuni, la controversia coinvolge unitariamente società e soci, anche se l’atto impugnato è intestato soltanto ad alcuni di essi.
Art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Il legislatore, con l' art. 30 della legge n. 724 del 1994 , ha inteso disincentivare la costituzione di società "di comodo", ovvero il ricorso all'utilizzo dello schema societario per il raggiungimento di scopi eterogenei rispetto alla normale dinamica degli enti collettivi commerciali (come quello, proprio delle società c.d. di mero godimento, dell'amministrazione dei patrimoni personali dei soci con risparmio fiscale).
La disciplina mira a contrastare l’uso dello schema societario per finalità estranee a una reale attività economica e a fini di risparmio fiscale. La decisione precisa che, nel caso esaminato, la non operatività è stata accertata in concreto sulla base degli elementi relativi all’attività e all’uso dei beni, non soltanto applicando la soglia presuntiva di ricavi.
Art. 30, comma 4-bis, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724
Il ricorso al giudice non è precluso dalla mancata presentazione dell’interpello disapplicativo: tuttavia, in questa causa la censura è stata dichiarata inammissibile perché la CTR aveva basato la decisione su una valutazione concreta degli elementi di fatto, che i ricorrenti chiedevano sostanzialmente di riesaminare in cassazione.
La sentenza impugnata ha accertato la non operatività in concreto della società contribuente e non a seguito dell'applicazione della soglia di ricavi previamente fissata dalla disciplina antielusiva prevista in materia di società di comodo, atteso che l'evasione fiscale è stata constatata sulla base di elementi oggettivi.
La valutazione della concreta attività agricola e della sua relazione con i redditi ottenuti dai fabbricati e dall’attività agrituristica può contribuire all’accertamento della reale operatività. Nel caso specifico, la CTR aveva ritenuto non marginale il reddito dei fabbricati rispetto a quello dei terreni, richiamando la nozione di attività agricola dell’art. 2135 c.c.
Art. 378 del codice di procedura civile
Inammissibile è anche l'istanza di rideterminazione delle sanzioni, in applicazione del D.Lgs. n. 158 del 2015 , inserita solo nella memoria presentata ai sensi dell' art. 378 cod. proc. civ. e non dedotta con il ricorso per cassazione.
La memoria depositata in cassazione non può introdurre una nuova richiesta o un motivo che non sia stato proposto con il ricorso.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti processuali per il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Negli accertamenti sui redditi di una società di persone, se la controversia riguarda elementi comuni alla società e ai soci, il giudizio deve coinvolgere tutti i soggetti interessati; la riunione di procedimenti distinti non è indispensabile se il contraddittorio è già integro.
- La mancata presentazione dell’interpello disapplicativo non basta, da sola, a impedire al contribuente di contestare in giudizio l’applicazione della disciplina delle società non operative. Occorre però distinguere la questione giuridica dalla contestazione dell’accertamento di fatto.
- In cassazione non si può ottenere un nuovo esame delle prove o una diversa ricostruzione dell’attività economica quando il giudice di merito ha fondato la decisione su elementi concreti e la censura, pur formulata come violazione di legge, mira in realtà a rimettere in discussione quei fatti.
- La reale operatività di una società va valutata anche considerando l’effettivo uso dei beni e lo svolgimento dell’attività dichiarata: in questo caso sono stati ritenuti rilevanti la prevalenza dei terreni boschivi, la locazione dei fabbricati al socio per gran parte dell’anno e il limitato esercizio dell’agriturismo.
- Le richieste e i motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati nel ricorso: non possono essere introdotti per la prima volta con una memoria successiva.
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