Cassazione Civile, Ordinanza n. 08387/2024 del 28/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Un socio di una società di persone cancellata dal registro delle imprese ha impugnato due avvisi di accertamento: il primo relativo alla rettifica del reddito societario per l’anno d’imposta 2007, con contestazione dell’indeducibilità di componenti negativi e di un maggior volume della produzione ai fini IRAP, anche in relazione a un contratto di reverse convertible bond ritenuto dall’Ufficio operazione di ingegneria finanziaria strumentale al risparmio fiscale; il secondo volto al recupero dell’IRPEF imputata al socio ex art. 5 TUIR. In appello, la CTR ha dichiarato l’inammissibilità per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. 546/1992 e, per completezza, ha condiviso il merito della decisione di primo grado. In cassazione il contribuente ha dedotto: violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità; nullità della sentenza perché, pur avendo dichiarato l’appello inammissibile, si era pronunciata anche sul merito; motivazione apparente; omessa rimessione al primo giudice per difetto di litisconsorzio necessario con l’altro socio; illegittimità della conferma dell’accertamento societario; violazione del principio antielusivo e della disciplina sulle operazioni elusive; infine, censure sulla condanna al doppio contributo unificato e questione di legittimità costituzionale della relativa norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d’ufficio un difetto di litisconsorzio necessario tra tutti i soci della società di persone e la società stessa, anche se estinta per cancellazione dal registro delle imprese. Ha affermato che l’unitarietà dell’accertamento dei redditi societari e la consequenziale imputazione ai soci impongono la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari al medesimo giudizio, salvo questioni personali, non ricorrenti nel caso di specie. Poiché risultava pendente anche il ricorso dell’altro socio, la Corte ha escluso che potesse disporsi la sola riunione dei procedimenti in sede di legittimità, non essendo emerse le condizioni richieste dalla giurisprudenza per evitare la rimessione al primo giudice. Ha quindi dichiarato la nullità dell’intero giudizio, cassato la sentenza impugnata e rimesso la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, con compensazione delle spese dell’intero giudizio.
Norme richiamate
imputazione dei redditi ai soci
nei redditi delle società di persone vige l’automatica imputazione ai soci dei redditi societari, con riflessi sul litisconsorzio necessario nel contenzioso sull’accertamento
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiede specificità dei motivi di appello nel processo tributario
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e alla motivazione della sentenza
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro della motivazione della decisione tributaria
richiamato per il requisito di motivazione della sentenza
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
impone l’integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario
art. 59 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di conseguenze del vizio di contraddittorio
richiamato in relazione al litisconsorzio necessario
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla legittimità dell’accertamento
richiamato dalla CTR a sostegno della persistenza della legittimazione passiva dei soci dopo la cancellazione della società
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente in tema di principio di capacità contributiva e di divieto di elusione
art. 37 d.P.R. 20 settembre 1973, n. 600
richiamato dal ricorrente in tema di operazioni elusive e riqualificazione fiscale
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato per la cassazione con rinvio a seguito della nullità del giudizio
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi di ricorso per nullità processuali e motivazione
richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato anche per l’assenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo all’accertamento dei redditi di una società di persone, la controversia è inscindibile tra società e soci, poiché l’unitarietà dell’accertamento comporta l’automatica imputazione dei redditi ai soci e impone la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- Il difetto di litisconsorzio necessario determina la nullità assoluta dell’intero giudizio ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, salvo che vengano dedotte questioni personali estranee alla posizione comune di società e soci.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina il litisconsorzio necessario nei giudizi sull’accertamento dei redditi societari: i soci subentrano nella posizione processuale dell’ente estinto.
- La rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio può essere evitata solo quando, in sede di legittimità, sia possibile una riunione idonea a ricomporre integralmente il contraddittorio, in presenza di rigorose condizioni di simultaneità e identità delle cause; in difetto, la sentenza va cassata con rinvio.
- Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi specifici; tuttavia, quando il giudizio è affetto da vizio originario di contraddittorio necessario, tale profilo processuale prevale e conduce alla nullità dell’intero procedimento.
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