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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08369/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione ad uso diverso relativo a un complesso alberghiero. Il rapporto, nato nel 1986, prevedeva un canone commisurato ai ricavi della struttura; nel 2003 il conduttore si era inoltre assunto l’onere di eseguire a proprie spese la manutenzione ordinaria e alcune migliorie. Alla cessazione del rapporto, le locatrici sostenevano che l’immobile fosse stato restituito in condizioni manutentive peggiori di quelle dovute e che tale degrado avesse inciso sia sul diritto di Antirion, quale soggetto subentrato nella titolarità dell’immobile, sia sui canoni maturati in favore di Enpam ed Ere per il periodo anteriore al conferimento. La Corte d’appello aveva però rigettato le domande risarcitorie ritenendo, per Antirion, non provati né lo stato iniziale né quello finale dell’immobile e, in ogni caso, non provato un danno patrimoniale effettivo; per Enpam ed Ere, aveva escluso la prova di un danno da minori ricavi, osservando che il canone era stato poi determinato in misura percentuale sui ricavi e che l’allegato pregiudizio era solo ipotetico. Con il ricorso per cassazione le società ricorrenti deducevano, in sintesi: erronea qualificazione dell’atto di apporto e sua interpretazione; violazione dei criteri ermeneutici per non avere riconosciuto ad Antirion la titolarità del credito risarcitorio; violazione degli artt. 1590 e 1218 c.c. per avere negato il trasferimento del danno e per avere considerato irrilevanti vicende successive; omesso esame di fatti decisivi desumibili dall’atto di apporto; violazione dell’onere della prova e omesso esame dei fatti costitutivi del danno, sia per Antirion sia per Enpam ed Ere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo un "non motivo", perché censurava una qualificazione dell’atto di apporto come compravendita che non era contenuta nella sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze documentali; inoltre il quarto motivo non rispettava l’onere di specifica localizzazione del fatto nel processo. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile perché subordinato all’eventuale accoglimento dei precedenti e, comunque, diretto contro la motivazione del primo giudice, non della sentenza d’appello. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché colpiva una ratio decidendi autonoma e sufficiente già non scalfita dalle altre censure, sia perché chiedeva ancora una rivalutazione del fatto. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, l’omesso esame era comunque precluso, e perché il motivo lamentava in sostanza una mancata prova del danno, non l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per contestare la mera ricostruzione dei fatti o per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame deve denunciare un fatto storico decisivo realmente omesso, non una diversa lettura delle prove o una lamentata insufficienza della motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve criticare specificamente la decisione impugnata; la censura che colpisce una motivazione non presente in sentenza si risolve in un 'non motivo'.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il dato documentale, il quando e il come del suo esame nel giudizio di merito; non basta richiamare il contenuto di un documento.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa, salvo che il ricorrente indichi differenze rilevanti tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1590 c.c.

    La responsabilità del conduttore per la restituzione del bene in stato deteriorato viene richiamata come parametro della domanda risarcitoria, ma la Corte non entra nel merito perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità contrattuale del debitore è evocata per sostenere l'inadempimento manutentivo e il risarcimento del danno; anche qui la Corte non decide nel merito per l'inammissibilità dei motivi.

  • art. 1362 c.c.

    Le regole di interpretazione contrattuale non consentono di sostituire al testo della sentenza una diversa qualificazione della fattispecie o una lettura alternativa dei fatti.

  • art. 1470 c.c.

    È richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'erronea equiparazione dell'atto di apporto a compravendita; la Corte rileva però che tale qualificazione non era stata compiuta dalla sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sull'onere della prova è inammissibile quando, in concreto, mira a rivalutare gli elementi probatori invece che a denunciare un errore di diritto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve colpire una effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata: impugnare una motivazione non presente equivale a proporre un non motivo, quindi il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; quando la doglianza si fonda su una diversa lettura delle prove, il motivo è inammissibile.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, decisivo e realmente omesso, non la critica alla valutazione delle prove o alla sufficienza dell’argomentazione del giudice.
  • Per dedurre l’omesso esame di un fatto documentale il ricorrente deve indicare specificamente il dato, il luogo processuale in cui il fatto è stato discusso, e la sua decisività; il mero richiamo a un documento non basta.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e una di esse non viene validamente censurata, le altre doglianze che investono rationes diverse diventano inammissibili per difetto di interesse.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è ulteriormente limitata e il ricorrente deve indicare in modo puntuale la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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