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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08376/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione al passivo fallimentare di un credito professionale per attività difensive svolte da un’avvocata in un giudizio conclusosi nel 2015. Il giudice delegato aveva ammesso il credito per euro 11.472,11 oltre accessori in privilegio ex art. 2751-bis, comma 2, c.c.; il tribunale, decidendo sull’opposizione, ha rideterminato il compenso in euro 6.301 oltre spese forfettarie, IVA e CPA, ammettendo il credito così ridotto in prededuzione e compensando le spese. La professionista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2233 c.c. e del D.M. 55/2014, sostenendo che il tribunale avesse liquidato il compenso sotto i minimi tariffari senza considerare il limite del 50% alle riduzioni dei valori medi; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 91 c.p.c., assumendo che la regolazione delle spese non potesse risolversi in una compensazione integrale nonostante la soccombenza della procedura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il limite del 50% alle riduzioni dei valori medi introdotto dalle modifiche al D.M. 55/2014 non era applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale integralmente esaurita prima del regime invocato; per la liquidazione restava applicabile la disciplina precedente, che consentiva una maggiore discrezionalità del giudice, purché motivata. La Corte ha inoltre rilevato che il tribunale aveva adeguatamente motivato la riduzione del compenso in ragione dell’esito del giudizio e del carattere prevalentemente dilatorio dell’opposizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura sulle spese non riguardava una condanna della parte totalmente vittoriosa, ma la compensazione, valutazione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, per mancata costituzione della procedura intimata. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    La liquidazione giudiziale del compenso professionale deve avvenire secondo i criteri normativi applicabili ratione temporis e nel rispetto della motivazione del giudice quando si discosti dai parametri tabellari.

  • D.M. 55/2014

    Per i parametri professionali, la Corte richiama la disciplina dei compensi degli avvocati e il relativo regime temporale di applicazione.

  • art. 4, comma 1, D.M. 55/2014

    Nel regime applicabile al caso, il giudice poteva discostarsi dai valori medi tabellari anche oltre i limiti ordinari, purché fornisse adeguata motivazione; il limite del 50% non era applicabile alla fattispecie.

  • D.M. 37/2018

    Le modifiche che introducono il limite massimo di riduzione dei valori medi operano solo per le liquidazioni soggette al nuovo regime temporale.

  • art. 91 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulle spese è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei casi previsti dalla norma.

  • art. 2751-bis, comma 2, c.c.

    È richiamato come base del privilegio originariamente riconosciuto al credito professionale insinuato al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La disciplina dei parametri forensi applicabile alla liquidazione del compenso professionale va individuata in base al momento in cui la prestazione si è esaurita e alla data della liquidazione; le modifiche normative successive non si applicano retroattivamente alle prestazioni già completamente svolte e liquidate.
  • Quando la liquidazione del compenso avviene in un regime che consente la deroga ai valori medi tabellari, il giudice può discostarsi dai parametri anche in misura significativa, purché dia conto in motivazione delle ragioni concrete dello scostamento.
  • Il sindacato di legittimità sulla liquidazione del compenso professionale non consente di sostituire la valutazione di merito compiuta entro i parametri normativi, ma solo di verificare la correttezza dell’applicazione della disciplina e la sufficienza della motivazione in caso di deviazione dai valori di riferimento.
  • In tema di spese processuali, la censura ex art. 91 c.p.c. è ammissibile solo se la parte totalmente vittoriosa sia stata erroneamente gravata delle spese; la compensazione, nei casi consentiti dalla legge, resta oggetto di discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteAccertamento del passivoMandato
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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