Cassazione Civile, Ordinanza n. 08367/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale del 31 gennaio 2017 che aveva coinvolto anche un veicolo assicurato. Una società, alla quale era stato affidato da un soggetto "in house" il servizio di ripristino della sicurezza stradale dopo incidenti, sosteneva di avere eseguito interventi di rimozione detriti e ripristino delle infrastrutture danneggiate e di essere divenuta cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Comune per i danni alla sede stradale. In primo grado il Giudice di pace accoglieva la domanda risarcitoria e condannava l'assicurazione al pagamento di una somma contenuta, oltre spese. La compagnia assicurativa ricorreva per cassazione con un solo motivo, denunciando ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che la sentenza fosse affetta da motivazione meramente apparente perché il giudice si era limitato a recepire le conclusioni della CTU senza considerare le critiche del consulente di parte, senza pronunciarsi sull'istanza di revoca e rinnovazione della consulenza e senza rendere conto dell'iter logico seguito. La ricorrente richiamava anche il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione in tema di censure alla CTU, sostenendo di avere trascritto le critiche mosse all'elaborato peritale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'unica impugnazione ordinaria esperibile sia l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c., e che ciò valga anche rispetto a censure attinenti a giurisdizione, competenza e radicale assenza di motivazione. Ha inoltre osservato che, nelle controversie di valore non superiore a 1.100 euro, la decisione del giudice di pace è comunque resa secondo equità, anche quando il giudice richiami principi di diritto, con conseguente impossibilità di denunciare in cassazione una violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, ha applicato l'art. 96, comma 3, c.p.c. con condanna al pagamento di € 700,00 in favore della controricorrente, e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura proposta dalla ricorrente era formalmente incardinata come vizio di motivazione/nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo radicale; il mero richiamo alla CTU non è scrutinabile in cassazione quando la sentenza del giudice di pace è soggetta al regime dell'appello a motivi limitati.
art. 339, comma 3, c.p.c.
Per le sentenze del giudice di pace rese nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati è l'unica impugnazione ordinaria ammessa.
art. 113, comma 2, c.p.c.
Nelle controversie di valore non superiore a 1.100 euro, la decisione del giudice di pace è solo secondo equità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è invocabile per censurare la lettura equitativa delle norme operata dal giudice di pace quando la decisione è resa secondo equità.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La norma ha funzione sanzionatoria dell'abuso del processo; può essere applicata quando il ricorso sia oggettivamente connotato da giuridica insostenibilità o da uso distorto dello strumento impugnatorio.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La parte che censura la CTU ha l'onere di trascrivere nel ricorso i passaggi rilevanti dell'elaborato e le critiche specifiche mosse ad essi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Contro le sentenze del giudice di pace pronunciate nell'ambito della giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati ex art. 339, comma 3, c.p.c. è l'unico rimedio ordinario esperibile, anche per doglianze sulla motivazione, sulla giurisdizione e sulla competenza.
- Quando la decisione del giudice di pace è resa secondo equità per il solo dato del valore della controversia, la successiva impugnazione non può trasformarsi in un ricorso per cassazione per violazione di legge sulla base della diversa etichetta usata in sentenza.
- La denuncia di vizi della consulenza tecnica d'ufficio in cassazione richiede autosufficienza: occorre riportare in ricorso i passaggi salienti della consulenza contestati e le specifiche critiche formulate.
- Il ricorso per cassazione può integrare abuso del processo, con conseguente condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., quando sia proposto in manifesta contraddizione con un orientamento giurisprudenziale consolidato su una regola processuale basilare.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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