Cassazione Civile, Ordinanza n. 08379/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato la pendenza di un ricorso precedente contro la stessa sentenza di appello e, in applicazione dell'art. 335 c.p.c., ha disposto la riunione del presente ricorso a quello già iscritto al n.r.g. 7561/21. Non vi è decisione sul merito del ricorso né sulle censure proposte; l'ordinanza si limita a un provvedimento processuale di riunione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4261/2020. Dalla sola ordinanza emerge che, contro la medesima sentenza, era già stato proposto un ricorso precedente iscritto al n.r.g. 7561/21, anch'esso pendente davanti alla Corte di cassazione. Il testo non consente di ricostruire il merito della controversia originaria, se non il riferimento all'oggetto 'specializzandi'. Il motivo deciso nell'ordinanza riguarda esclusivamente l'esistenza di due ricorsi contro la stessa decisione e la necessità della loro riunione ex art. 335 c.p.c.
Norme richiamate
art. 335 c.p.c.
impose la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione
Quando contro la stessa sentenza sono stati proposti più ricorsi per cassazione, il giudice deve disporne la riunione.
Massime di principio
- Se avverso la stessa decisione di merito risultano proposti più ricorsi per cassazione, il giudice deve disporne la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
- La riunione dei ricorsi è un provvedimento processuale che precede ogni esame del merito e serve a evitare la trattazione separata di impugnazioni dirette contro la medesima sentenza.
Come è indicizzato
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