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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24714/2025 del 07/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria emesso ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 a garanzia di crediti iscritti a ruolo. Il giudice tributario di appello aveva accolto il gravame del contribuente, ritenendo: a) non provata la rituale notificazione delle cartelle presupposte, perché l’agente della riscossione aveva prodotto soltanto copie fotostatiche delle relate; b) illegittima l’ipoteca perché, secondo la CTR, trovavano applicazione i limiti introdotti dal d.l. n. 69/2013 in materia di pignoramento della prima casa; c) comunque illegittima l’iscrizione per mancato raggiungimento della soglia minima di euro 20.000. L’Agenzia ricorre in cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia e violazione di norme processuali per non avere la CTR esaminato l’eccezione di tardività dell’appello del contribuente, notificato presso la sede della società e non presso il procuratore domiciliatario; 2) violazione delle norme sul processo tributario e sul potere decisorio del giudice per avere la CTR valutato una questione, la ritualità delle notifiche delle cartelle, che secondo la ricorrente non era stata dedotta nel ricorso originario, con conseguente ultrapetizione; 3) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e delle norme sulla notificazione delle cartelle, per avere la CTR negato efficacia probatoria alle copie fotostatiche delle relate senza considerare che il contribuente non le aveva specificamente disconosciute e che la prova della notifica può essere desunta anche da altri elementi; 4) violazione degli artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602/1973 e del d.l. n. 69/2013, perché la CTR avrebbe applicato all’ipoteca le regole sul pignoramento immobiliare, mentre per l’ipoteca rileva una disciplina autonoma e, nel caso concreto, la soglia minima risultava comunque superata considerando il debito complessivo iscritto a ruolo. La Corte dichiara inammissibile in parte e infondato il primo motivo, respinge il secondo, accoglie il terzo e il quarto, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla CTR in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso dell’agente della riscossione, ritenendo errata la decisione di merito sia sulla prova della notifica delle cartelle presupposte sia sulla disciplina applicabile all’iscrizione ipotecaria e sulla soglia minima di credito. Ha invece respinto il primo e il secondo motivo, precisando che l’omessa pronuncia su una questione puramente processuale non integra vizio ex art. 112 c.p.c. e che, nel caso concreto, la CTR non era incorsa in ultrapetizione. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omesso esame di una questione puramente processuale non configura, di regola, vizio di omessa pronuncia; la censura va ricondotta ad eventuale violazione di norme processuali diverse.

  • art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità della copia fotostatica all’originale deve essere specifica e circostanziata; in difetto, la copia può conservare efficacia probatoria, e il giudice può comunque valutarne la conformità con altri elementi.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato nel contesto della prova documentale per sostenere l’utilizzabilità delle riproduzioni meccaniche e fotografiche.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel confronto tra disconoscimento delle copie e disconoscimento delle scritture private.

  • art. 215 c.p.c.

    Il disconoscimento della copia ex art. 2719 c.c. non produce gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata; non preclude al giudice l’accertamento aliunde della conformità.

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione può essere sanata mediante rinnovazione dell’atto su ordine del giudice o spontaneamente.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato tra le norme processuali invocate nel primo motivo sulla tardività dell’appello.

  • artt. 18-21-24 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel secondo motivo in relazione ai limiti del thema decidendum nel processo tributario e ai motivi aggiunti.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione degli atti tributari.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato nel terzo motivo in tema di notificazione delle cartelle di pagamento.

  • art. 76 d.P.R. n. 602/1973

    Norma sull’espropriazione immobiliare, non applicabile direttamente all’iscrizione ipotecaria ex art. 77; i limiti introdotti dal d.l. n. 69/2013 riguardano il pignoramento e non l’ipoteca.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/1973

    L’agente della riscossione può iscrivere ipoteca anche quando non siano ancora maturate le condizioni per l’espropriazione; resta fermo il limite minimo del credito complessivo previsto dalla norma.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per il rapporto tra ruolo, decorso del termine di 60 giorni e potere di procedere ad azioni cautelari o esecutive.

  • art. 49 d.P.R. n. 602/1973

    Il ruolo costituisce titolo esecutivo e fonda anche azioni cautelari conservative a tutela del credito iscritto.

  • art. 1335 c.c.

    La cartella consegnata all’indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova contraria dell’impossibilità non colpevole di prenderne cognizione.

  • art. 2740 c.c.

    L’ipoteca sulla casa di abitazione resta compatibile con la garanzia patrimoniale generale del debitore.

  • art. 3 d.l. n. 16/2012

    Ha introdotto nell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 il comma 1-bis, consentendo l’iscrizione ipotecaria anche prima delle condizioni per l’espropriazione, purché il credito complessivo non sia inferiore a 20.000 euro.

  • d.l. n. 69/2013

    Ha innalzato la soglia per l’espropriazione immobiliare, ma non quella per l’iscrizione ipotecaria, che resta regolata dall’art. 77.

  • L. n. 98/2013

    Legge di conversione del d.l. n. 69/2013, richiamata per la disciplina del pignoramento immobiliare.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice omette di esaminare una mera questione processuale; in tal caso il vizio, se sussiste, va ricondotto alla violazione della disciplina specifica applicabile.
  • La censura di ultrapetizione richiede che il giudice abbia alterato petitum o causa petendi o abbia introdotto fatti nuovi estranei alle allegazioni delle parti; non vi è extrapetizione quando il giudice si limita a qualificare giuridicamente i fatti dedotti e a verificare d’ufficio la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa impugnata.
  • In tema di prova documentale, la contestazione della conformità di una copia fotostatica all’originale deve essere specifica, chiara e circostanziata; contestazioni generiche non sono sufficienti a privare la copia di efficacia probatoria.
  • Ai fini della prova della notificazione della cartella di pagamento, la produzione della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento è normalmente sufficiente, senza necessità di produrre la cartella in originale o in copia integrale.
  • Il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non equivale al disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: il primo non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia con ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni.
  • L’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 ha natura cautelare e autonoma rispetto all’espropriazione immobiliare; perciò i limiti introdotti per il pignoramento immobiliare non si estendono automaticamente all’ipoteca.
  • Per la soglia minima dell’iscrizione ipotecaria rileva il credito complessivo iscritto a ruolo, comprensivo delle componenti dovute al momento dell’adozione dell’atto, e non la sola quota capitale o il solo importo di singole cartelle isolatamente considerate.
  • La disciplina dell’ipoteca esattoriale consente la tutela del credito anche su immobili che non siano espropriabili, restando però necessario il rispetto dei requisiti espressamente previsti dalla norma speciale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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