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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25043/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione, l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società il recupero a tassazione, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, di costi ritenuti indebitamente dedotti e dell'imposta indebitamente detratta in relazione a fatture emesse da società estere per sponsorizzazioni. L'Ufficio assumeva che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti, perché le società emittenti erano meri schermi privi di struttura, e in parte oggettivamente inesistenti, perché i corrispettivi erano sovrafatturati rispetto al valore reale delle prestazioni. La CTP aveva annullato il rilievo IVA; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la partecipazione della contribuente alla frode e valorizzando la neutralità dell'operazione intracomunitaria. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel riparto dell'onere della prova e nell'escludere la prova, anche presuntiva, della consapevolezza della contribuente circa l'inserimento dell'operazione in una frode IVA; 2) violazione degli artt. 46 e 47 d.l. 331/1993 e degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, contestando l'affermazione della CTR secondo cui il regime intracomunitario renderebbe comunque neutra l'operazione e quindi insussistente il danno erariale. Il secondo motivo, formulato in via subordinata, denunciava anche l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla retrocessione di parte del corrispettivo, alla mancanza di struttura dei fornitori esteri e alla sproporzione dei prezzi rispetto ad altri sponsor.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte ha affermato che, in tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all'Amministrazione provare, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta; una volta assolto tale onere, incombe sul contribuente la prova contraria di avere usato la massima diligenza esigibile. La CTR aveva invece omesso di valutare elementi indiziari rilevanti, come la retrocessione del corrispettivo, l'assenza di struttura del fornitore e la sproporzione del prezzo. La Corte ha inoltre chiarito che il regime del reverse charge o dell'acquisto intracomunitario non consente la detrazione dell'IVA quando il cessionario abbia indicato un fornitore fittizio ed era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell'evasione.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La detrazione dell'IVA non spetta se l'operazione documentata è soggettivamente inesistente e il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione d'imposta.

  • art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La mera regolarità formale della fattura non è sufficiente a fondare il diritto alla detrazione quando l'operazione è fittizia o inserita in una frode IVA.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del destinatario grava sull'Amministrazione; se tale onere è assolto, spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria diligenza e dell'estraneità alla frode.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici sono ammissibili per dimostrare gli indizi della frode e la consapevolezza del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    La prova della consapevolezza del cessionario può essere desunta da elementi oggettivi specifici e concordanti, valutati in via presuntiva.

  • art. 46 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Nel regime degli acquisti intracomunitari l'IVA va integrata in fattura, ma ciò non neutralizza la detrazione se l'operazione è inesistente o il fornitore è fittizio.

  • art. 47 d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    La registrazione dell'operazione sia a debito sia a credito non rende detraibile l'IVA in presenza di frode o consapevolezza del cessionario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È sindacabile in cassazione l'erronea sussunzione dei fatti nella norma e l'errore di riparto dell'onere della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il secondo motivo, prospettato come omesso esame di fatti decisivi, è stato assorbito dall'accoglimento degli altri motivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • In tema di IVA, quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti, non è sufficiente allegare la sola fittizietà del fornitore: occorre provare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale.
  • Una volta che l'Amministrazione abbia fornito un quadro indiziario idoneo a dimostrare la frode e la consapevolezza del contribuente, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per evitare di partecipare alla frode.
  • La regolarità formale della contabilità, la correttezza dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico diretto non bastano, da sole, a escludere la consapevolezza del cessionario in una fatturazione soggettivamente inesistente.
  • Nel regime del reverse charge o degli acquisti intracomunitari, la neutralità contabile dell'operazione non consente la detrazione dell'IVA quando la fattura indichi un fornitore fittizio e il cessionario sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della frode.
  • Il giudice di merito deve confrontarsi con tutti gli indizi rilevanti offerti dall'Amministrazione; la mancata considerazione di elementi come la retrocessione del corrispettivo, l'assenza di struttura del fornitore e la sproporzione del prezzo integra errore di sussunzione e vizio di motivazione giuridicamente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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