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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04169/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'azione dell'INPS per ottenere contributi alla Gestione Separata relativi ai redditi prodotti negli anni 2009 e 2010 da una professionista. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, ha ritenuto tempestivi gli avvisi bonari e ha affermato che, nel periodo considerato, l'attività professionale fosse svolta con abitualità, nonostante il reddito inferiore a euro 5.000. La ricorrente ha chiesto la cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme sulla prescrizione e sulla determinazione del termine di decorrenza e scadenza del credito contributivo, contestando la ricostruzione temporale della Corte territoriale; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sull'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, sostenendo l'inesistenza dei presupposti per l'iscrizione obbligatoria o d'ufficio; con il terzo ha denunciato violazione delle norme sull'abitualità dell'attività professionale e sull'onere della prova, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, contestando che fosse stata provata la continuità dell'attività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati sia i motivi relativi alla sussistenza dei presupposti dell'iscrizione alla Gestione Separata sia quello sulla prescrizione. In particolare, ha confermato che il mero superamento o mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000 non determina automaticamente l'occasionalità dell'attività, dovendo il giudice di merito valutare complessivamente gli indici dell'abitualità; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'iscrizione all'albo e l'espresso riconoscimento della continuità dell'attività. Quanto alla prescrizione, ha reputato corretta la ricostruzione del dies a quo e ha richiamato la natura inderogabile dei D.P.C.M. di differimento dei termini, applicabili ai fini del computo della prescrizione. Non sono state liquidate spese in favore dell'intimata, perché rimasta solo intimata. È stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in relazione alla decorrenza della prescrizione del credito contributivo e alla corretta individuazione del dies a quo/dies ad quem.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Invocato dalla ricorrente nella censura sulla prescrizione e sui termini di versamento/conseguente maturazione del credito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sulla prescrizione.

  • art. 17 d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina dei termini e la prescrizione.

  • art. 3, comma 3, L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina dei termini.

  • D.P.C.M. 10.06.2010

    La Corte lo considera applicabile ratione temporis e attribuisce ai D.P.C.M. di differimento valore di norma inderogabile, rilevante per il computo della prescrizione.

  • D.P.C.M. 12.05.2011

    La Corte lo considera applicabile ratione temporis e necessario per individuare il termine finale ai fini della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di omesso esame di fatto decisivo.

  • cc. 25 e 26 L. 335/1995

    Richiamati nel motivo di ricorso per contestare i presupposti dell'iscrizione alla Gestione Separata.

  • art. 18 L. 111/201

    Richiamato nel motivo di ricorso sui presupposti dell'iscrizione alla Gestione Separata, come riportato nel testo.

  • art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 convertito in L. 326/2004

    Richiamato nel motivo relativo all'inesistenza e alla mancata prova dell'abitualità dell'attività professionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sull'abitualità dell'attività professionale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e la mancata prova dell'abitualità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicato dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura camerale con proposta e comunicazione alle parti.

Massime di principio

  • Ai fini dell'iscrizione alla Gestione Separata di un professionista, la soglia reddituale inferiore a euro 5.000 non basta da sola a qualificare l'attività come occasionale: costituisce solo un indice presuntivo da valutare insieme ad altri elementi oggettivi e soggettivi dell'esercizio professionale.
  • La verifica dell'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere fondato anche su elementi come l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA, l'organizzazione dell'attività e l'eventuale riconoscimento della continuità dell'esercizio professionale.
  • In tema di prescrizione dei crediti contributivi, il giudice deve applicare i termini di differimento previsti dai D.P.C.M. ratione temporis applicabili, i quali hanno valore inderogabile ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva per prescrizione.
  • La contestazione del dies a quo e del dies ad quem della prescrizione deve confrontarsi con la concreta disciplina dei termini di versamento e dei differimenti normativi, non potendosi prescindere dai provvedimenti applicabili nel periodo considerato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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