Cassazione Civile, Ordinanza n. 37197/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all’anno 2004 emessi nei confronti di una società di persone, poi variamente denominata e divenuta Maluni s.r.l., per l’omessa dichiarazione di componenti positivi di reddito e per il recupero di interessi attivi non contabilizzati. Gli accertamenti avevano riflessi anche sui soci, per trasparenza, con emissione di ulteriori avvisi nei loro confronti. Dopo una complessa vicenda processuale con annullamenti per difetto di contraddittorio e rinvii al primo giudice, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio ritenendo coperta la decisione da giudicato esterno. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio verso litisconsorti necessari; 2) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che non vi fosse un giudicato definitivo ostativo e che comunque il giudicato non potesse espandersi nel modo ritenuto dalla CTR; 3) violazione della disciplina sui poteri istruttori della Direzione regionale delle entrate, censurando l’assetto motivazionale che avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza della DRE e non il giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del litisconsorzio necessario perché, nel giudizio relativo agli avvisi originari, risultavano presenti tutti i soggetti necessari; ha ritenuto infondata la censura sul giudicato esterno, poiché la sentenza richiamata dalla CTR era divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per cassazione nel giudizio parallelo; ha dichiarato inammissibile la terza censura perché diretta contro una questione non costituente ratio decidendi della sentenza impugnata, essendo la decisione d’appello fondata sul giudicato e non sull’incompetenza della DRE. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
"mancata integrazione del contraddittorio"
Richiamato per escludere la nullità del giudizio, poiché il contraddittorio risultava già integro con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denuncia di nullità del procedimento.
Invocato per contestare la formazione del giudicato formale sulla decisione richiamata dalla CTR.
Invocato per contestare l’efficacia del giudicato sostanziale esterno opposto dalla CTR.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per i motivi di violazione di legge dedotti dall’Agenzia.
legge 24 dicembre 2007, n. 244
Richiamata nel terzo motivo quale base normativa dei poteri istruttori della Direzione regionale.
art. 27, comma 13, d.l. n. 185/2008
Richiamato nel terzo motivo per sostenere la competenza della Direzione regionale a svolgere attività istruttoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ritenuto non applicabile nel caso di soccombenza dell’Amministrazione difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario relativo ad accertamenti che incidono unitariamente sulla posizione della società di persone e dei soci, il litisconsorzio necessario è rispettato se tutti i litisconsorti hanno partecipato al giudizio sin dall’origine; non occorre una successiva integrazione del contraddittorio quando la trattazione sia stata effettivamente congiunta.
- La violazione del litisconsorzio necessario sussiste solo se la causa viene decisa senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari o con decisioni non uniformi su posizioni inscindibili; non è configurabile quando tutti i litisconsorti abbiano preso parte al giudizio sugli avvisi originari.
- Il giudicato esterno può fondare l’inammissibilità dell’appello quando la decisione richiamata sia divenuta definitiva; la pendenza di impugnazioni o di rimedi straordinari non impedisce di attribuire efficacia preclusiva alla sentenza se, nel frattempo, essa è ormai passata in giudicato.
- Non è scrutinabile in cassazione una censura diretta contro un’affermazione meramente argomentativa o resa ad abundantiam, priva di incidenza sul dispositivo, perché manca l’interesse all’impugnazione.
- Il ricorso per cassazione deve investire la vera ratio decidendi della sentenza impugnata; la doglianza che colpisca una questione diversa, o una motivazione non decisiva, è inammissibile.
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