Cassazione Civile, Ordinanza n. 21748/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un preavviso di fermo amministrativo fondato su più cartelle esattoriali, relative a sanzioni per violazioni del codice della strada e, per una delle cartelle, a un credito di natura tributaria. In primo grado il giudice di pace aveva accolto l'opposizione annullando due cartelle per ritenuta irritualità della notifica e per prescrizione del credito. In appello l'agente della riscossione e il comune avevano contestato sia la regolarità delle notifiche sia la prescrizione, sostenendo che una cartella riguardasse credito tributario e che un'altra fosse stata validamente notificata. Il Tribunale, ritenendo che una delle cartelle effettivamente impugnate non fosse stata decisa dal primo giudice e che l'altra attenesse a credito tributario, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su una cartella e ha rigettato l'opposizione sull'altra. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultra-petizione, assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ricostruito l'oggetto dell'impugnazione e rilevato d'ufficio un difetto di giurisdizione non eccepito; 2) ulteriore violazione degli artt. 112 e 37 c.p.c. per avere la corte territoriale pronunciato su una cartella non impugnata; 3) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2719 c.c. per omessa pronuncia su varie contestazioni relative alla notifica delle cartelle e al disconoscimento delle copie documentali; 4) violazione delle norme sulla prescrizione delle sanzioni amministrative, sostenendo che il credito fosse prescritto; 5) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, contestando la validità della notifica a mezzo posta con consegna al portiere senza raccomandata informativa; 6) omessa applicazione della disciplina di annullamento automatico dei carichi di modesto importo prevista dal d.l. n. 119/2018, assumendo che una cartella di importo inferiore a 1.000 euro dovesse essere estinta di diritto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che il Tribunale aveva correttamente interpretato l'atto introduttivo e gli atti difensivi per individuare l'oggetto della domanda; ha inoltre chiarito che, essendo mancata una pronuncia di merito su una delle cartelle, non si era formato giudicato implicito sulla giurisdizione, sicché il giudice di appello poteva rilevarne d'ufficio il difetto ex art. 37 c.p.c. Ha rigettato anche il terzo motivo, precisando che la contestazione ex art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di verificare la conformità della copia con altri mezzi di prova e che, in tema di notifica della cartella, l'avviso di ricevimento e l'estratto di ruolo erano elementi sufficienti; inoltre le questioni sulla notifica dei verbali presupposti erano precluse una volta accertata la validità della notifica della cartella. Ha rigettato il quarto motivo sulla prescrizione, osservando che il Tribunale aveva applicato la prescrizione quinquennale ma correttamente computata, tenendo conto della sospensione prevista dalla legge di bilancio 2014 per i carichi affidati prima del 31 ottobre 2013. Ha rigettato il quinto motivo, ribadendo che la disciplina dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si applica anche alle cartelle per sanzioni amministrative e per violazioni del codice della strada, e che non occorre raccomandata informativa o ricerca delle persone abilitate quando la notifica avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo, ritenendo che l'agevolazione dell'annullamento automatico non fosse applicabile alla cartella che, secondo il giudice di merito, era estranea all'impugnazione proposta. Ha condannato il ricorrente alle spese nei confronti della parte controricorrente e dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di appello non incorre in ultra o extra petizione se ricostruisce l'oggetto della domanda sulla base del petitum, della causa petendi e degli atti difensivi; non vi è omessa pronuncia quando la corte si pronuncia sui capi effettivamente devoluti e sulle questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato fino a quando non sia maturato il giudicato, anche implicito; se manca una pronuncia di merito sulla domanda, non si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
La contestazione della conformità della copia all'originale non ha gli effetti della disconoscenza della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.; il giudice può accertarne la conformità anche mediante altri mezzi di prova, incluse le presunzioni.
La notifica della cartella può avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento; quando si usa tale modalità, la notifica si perfeziona con la consegna al portiere dello stabile e non occorre una successiva raccomandata informativa né la ricerca delle persone abilitate ex art. 139 c.p.c.; la disciplina si applica anche a cartelle per sanzioni amministrative e per violazioni del codice della strada.
La cartella giunta all'indirizzo del destinatario si presume conosciuta, salvo prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni amministrative e notifiche; la Corte non ne accoglie la censura e ritiene prevalente la disciplina speciale della riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973.
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione delle sanzioni amministrative; la Corte ritiene infondata la censura per le ragioni esposte sul computo del termine e sulla sospensione legislativa.
art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147/2013
Per i carichi comunali affidati alla riscossione prima del 31 ottobre 2013 opera una sospensione del termine di prescrizione sino al 15 marzo 2014.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018
L'annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro opera ipso iure solo al ricorrere delle condizioni di legge e non per carichi estranei all'impugnazione individuati dal giudice di merito.
art. 4, comma 4, d.l. n. 119/2018
Restano esclusi dall'annullamento automatico i carichi espressamente indicati dalla norma.
Il decorso del termine perentorio per impugnare un atto di riscossione non trasforma automaticamente in decennale la prescrizione breve del credito.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di cartelle o preavvisi di fermo, l'oggetto della domanda si individua in base al contenuto complessivo dell'atto introduttivo e degli atti difensivi, non in base a un mero dato formale o a un'errata indicazione numerica se il contesto consente di identificare con chiarezza il bene della vita richiesto.
- Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma solo quando il giudice di merito abbia effettivamente pronunciato sul merito della domanda; se invece manca del tutto la decisione di merito su quella domanda, il giudice successivo può ancora rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione.
- La contestazione ex art. 2719 c.c. della conformità della copia all'originale non determina, di per sé, l'inutilizzabilità del documento, poiché il giudice può verificarne la conformità con ogni mezzo di prova idoneo.
- In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la prova del perfezionamento può essere fornita mediante l'avviso di ricevimento; la consegna al portiere è sufficiente e non è necessaria la successiva raccomandata informativa.
- La disciplina semplificata di notifica prevista per la riscossione ex art. 26 d.P.R. n. 602/1973 si applica anche alle cartelle relative a sanzioni amministrative e a violazioni del codice della strada.
- La prescrizione del credito va calcolata applicando il termine proprio della pretesa e tenendo conto delle eventuali sospensioni legali della riscossione; la mera irretrattabilità del credito non comporta conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale.
- L'annullamento automatico dei carichi di modesto importo opera solo se la cartella rientra effettivamente nell'oggetto dell'impugnazione e sussistono tutte le condizioni legali previste dalla disciplina agevolativa.
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