Cassazione Civile, Ordinanza n. 28834/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale relativa all'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società appartenente a un gruppo in regime di consolidato. L'Ufficio aveva emesso più avvisi di accertamento, tra cui quello qui impugnato, relativo all'IRES di secondo livello notificato alla consolidante, contestando l'indebita deduzione di costi connessi a fatti penalmente rilevanti, l'indetraibilità dell'IVA su alcune operazioni e la deducibilità di costi per contributi di start-up, ritenuti privi di inerenza e, per talune operazioni, riferiti a fatture per operazioni inesistenti. La C.T.R. aveva annullato l'avviso ritenendo che, in assenza di esercizio dell'azione penale o richiesta di rinvio a giudizio, non potesse operare il divieto di deduzione di cui all'art. 14, comma 4-bis, l. n. 537/1993, estendendo il ragionamento anche all'IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: omesso esame di fatti decisivi, nullità della motivazione per asserita apparente pronuncia e per aver deciso anche sull'IVA, e violazione dell'art. 109 d.P.R. n. 917/1986 per mancato vaglio dei requisiti di deducibilità. La contribuente ha resistito eccependo, tra l'altro, vizi della notificazione e l'esistenza di un giudicato esterno formatosi su una sentenza identica relativa all'accertamento di primo livello.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Dopo aver respinto le eccezioni preliminari della contribuente sulla notificazione e sulla tardività del ricorso, ha ritenuto assorbente e decisivo il sopravvenuto giudicato esterno formatosi su una sentenza passata in giudicato che aveva annullato l'avviso di accertamento di primo livello, avente ad oggetto le medesime riprese fiscali e di identico contenuto sostanziale. La Corte ha affermato che, nel sistema del consolidato fiscale, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo alla consolidata si riflette necessariamente anche sul giudizio concernente l'avviso di secondo livello notificato alla consolidante, poiché incide sulla determinazione del reddito trasferito al consolidato e quindi sulla legittimità dell'imposta accertata in capo alla consolidante. Le spese sono state integralmente compensate per la formazione del giudicato dopo la proposizione del ricorso. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. n. 537/1993
Il giudice di merito aveva ritenuto non applicabile il divieto di deduzione in assenza di esercizio dell'azione penale; la Corte di cassazione non entra nel merito della norma perché il ricorso è rigettato per giudicato esterno.
È richiamato come norma sulla deducibilità dei costi; la censura dell'Agenzia è rimasta assorbita dal rigetto per giudicato esterno.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È la norma invocata per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma invocata per denunciare nullità della motivazione e della sentenza.
La nullità della notificazione è esclusa quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e la controparte non alleghi un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 16-septies d.l. n. 179/2012
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui fissava un diverso momento di perfezionamento della notifica telematica eseguita dopo le ore 21 ed entro le ore 24.
È richiamato a fondamento dell'efficacia del giudicato esterno.
È richiamato in relazione alla formazione del giudicato interno/esterno sulla sentenza non impugnata.
È la norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- Nel sistema del consolidato fiscale, il giudicato formatosi sull'avviso di accertamento relativo alla consolidata può spiegare effetti anche nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di secondo livello notificato alla consolidante, se le riprese fiscali sono le medesime e gli atti hanno contenuto sostanzialmente identico.
- Il giudicato esterno sopravvenuto, formatosi dopo la proposizione del ricorso per cassazione, può essere rilevante ai fini della decisione e determinare il rigetto del ricorso quando renda incompatibile l'accoglimento della pretesa dell'impugnante.
- La deduzione di un vizio della notificazione telematica del ricorso è inammissibile se non è allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e se risulta comunque raggiunto lo scopo legale dell'atto.
- Quando la decisione è assorbita da un giudicato esterno decisivo, i motivi di ricorso che attengono al merito delle riprese fiscali restano assorbiti e non richiedono esame.
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