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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39524/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una socia di una società in accomandita semplice, fondata su avvisi di accertamento emessi originariamente verso la società per gli anni d’imposta 2005 e 2006. In primo grado la cartella era stata solo parzialmente annullata, con conferma della pretesa limitatamente all’IVA; in appello la contribuente lamentava l’irregolarità della notifica, la propria estraneità al debito perché riferibile alla sola società, l’assenza di una sua coobbligazione solidale, l’illegittimità della pretesa dopo lo sgravio disposto dall’Ufficio per IRES e IRAP e la carenza di motivazione della cartella. Con il ricorso per cassazione articolava cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per errato riparto dell’onere della prova; 2) violazione dell’art. 57 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 24 Cost. per asserita confusione tra opposizione alla riscossione e opposizione all’esecuzione; 3) violazione dell’art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 per mancata emissione di una cartella conforme alla riduzione del credito accertata giudizialmente; 4) violazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. per errata individuazione del soggetto passivo dopo l’estinzione della società; 5) violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000 per difetto di motivazione della cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo, ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, e ha quindi rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, in caso di riduzione giudiziale della pretesa tributaria, l’ente della riscossione non deve necessariamente emettere un nuovo ruolo o una cartella "rettificata", potendo adeguare la richiesta di pagamento al decisum; ha inoltre ribadito che, nel caso di società di persone cancellata o venuta meno la pluralità dei soci, il socio rimasto risponde dei debiti sociali residui. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte rileva che la censura non si confronta con la ratio decidendi e tende a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2697 c.c.; la Corte reputa la doglianza inammissibile perché sollecita una nuova valutazione dei fatti.

  • art. 57 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato per sostenere il diritto di difesa nella fase della riscossione; la Corte dichiara il motivo inammissibile perché estraneo alla ratio della sentenza d’appello.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a tutela del diritto di difesa; la Corte non ravvisa una reale lesione, dichiarando il motivo inammissibile.

  • art. 15-bis d.P.R. n. 602 del 1973

    La Corte afferma che la riduzione giudiziale del credito non impone la formazione di un nuovo ruolo o di una nuova cartella rettificata.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte conferma la possibilità per l’Ufficio di adeguare la pretesa al comando giudiziale senza emettere un nuovo titolo.

  • artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.

    Invocati per contestare l’individuazione del soggetto passivo; la Corte ritiene corretta la ricostruzione della CTR sulla responsabilità della socia per i debiti della società estinta.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    Richiamato per il difetto di motivazione della cartella; il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riprodotto il contenuto dell’atto impugnato.

  • artt. 2312 e 2324 c.c.

    Utilizzati dalla CTR per affermare la responsabilità personale e diretta della socia per i debiti tributari dell’ente estinto.

  • art. 2272, n. 4, c.c.

    Richiamato per affermare che lo scioglimento della società di persone per mancanza della pluralità dei soci non modifica la titolarità dei rapporti, che si concentra nell’unico socio rimasto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge è inammissibile se, sotto l’apparente deduzione del vizio di diritto, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo che, per sostenere una violazione processuale o sostanziale, rinvia genericamente ad atti o documenti non trascritti o non specificamente riprodotti nel ricorso, per difetto di autosufficienza.
  • In materia di riscossione, la mera riduzione quantitativa del credito erariale operata dal giudice non obbliga l’Ufficio a formare un nuovo ruolo o a notificare una nuova cartella, potendo la pretesa essere adeguata al decisum purché non si introduca una nuova o diversa imposizione.
  • Nel sistema della successione dei debiti sociali, la cancellazione della società o il venir meno della pluralità dei soci non elimina i rapporti obbligatori residui, che si trasferiscono o si concentrano sul socio superstite secondo il regime proprio del tipo sociale.
  • La censura di difetto di motivazione della cartella di pagamento è inammissibile in cassazione se il ricorrente non trascrive il contenuto dell’atto, poiché al giudice di legittimità è preclusa la verifica della corrispondenza tra atto e doglianza in assenza del testo rilevante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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