Cassazione Civile, Sentenza n. 19142/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per gli anni d'imposta dal 2012 al 2016, maggiori imponibili Ires e Irap contestando la deducibilità di interessi passivi corrisposti su finanziamenti infragruppo contratti per acquisire partecipazioni societarie. Secondo l'Ufficio, pur in presenza del rispetto formale della disciplina del consolidato nazionale e dell'art. 96, comma 7, t.u.i.r., l'operazione era sostanzialmente antieconomica e funzionale a interessi di altre società del gruppo, con costi privi di giustificazione economica. La contribuente impugnava gli avvisi e il ricorso veniva accolto in primo grado; la CTR riformava la decisione ritenendo legittimo il recupero. In Cassazione la società deduceva violazione dei principi di antieconomicità e inerenza, degli artt. 61 e 96, comma 7, t.u.i.r., dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo: che non fosse configurabile un accertamento analitico-induttivo; che gli interessi passivi, in assenza di una verifica di sproporzione quantitativa, non potessero essere disconosciuti per difetto di inerenza; che l'antieconomicità non potesse trasformarsi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali; che mancasse una contestazione di abuso del diritto; e che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio sull'asserita antieconomicità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura relativa all'art. 39 d.P.R. 600/1973, chiarendo che l'atto impositivo non si fondava su un accertamento analitico-induttivo in senso proprio, ma sulla rettifica di una componente passiva ritenuta non deducibile. Ha invece accolto le censure sulla deducibilità degli interessi passivi e sul rapporto tra antieconomicità e inerenza: ha affermato che l'art. 109 t.u.i.r. non esclude il controllo sull'inerenza degli interessi passivi, che l'antieconomicità non coincide con l'inerenza ma può costituirne indice sintomatico, e che tale valutazione deve essere svolta in termini quantitativi e comparativi, rapportando il costo ai dati contabili dell'impresa e/o al mercato. Poiché la CTR aveva fondato il giudizio di antieconomicità su elementi qualitativi e aveva di fatto sindacato le scelte imprenditoriali senza un adeguato raffronto oggettivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come parametro di legittimità per denunciare la violazione di legge in cassazione
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ricorso quale norma processuale del giudizio tributario
richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate
la Corte afferma che non è la norma pertinente alla contestazione, perché qui non si discute della sola misura/mode di deducibilità degli interessi nel perimetro del consolidato, ma della loro integrale indeducibilità per asserita antieconomicità
art. 39, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973
la Corte chiarisce che questa è la disposizione pertinente quando l'Ufficio contesti una violazione di norme sul reddito d'impresa che comporti variazioni in aumento del reddito fiscale
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
non è la disposizione applicabile nella fattispecie, perché l'Ufficio non ha dedotto passività inesistenti o attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova: l'Amministrazione deve provare l'antieconomicità quale indice di non inerenza, e il contribuente deve poi dimostrare la regolarità delle operazioni
la norma non sottrae gli interessi passivi a ogni controllo di inerenza; li sgancia dalla correlazione con un singolo costo o ricavo, ma non dalla necessità di un nesso con l'attività d'impresa complessiva
richiamato per ricavare la nozione di reddito d'impresa e il legame di derivazione degli atti dall'esercizio dell'impresa commerciale
art. 10-bis legge n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente per escludere la configurabilità di una contestazione abusiva, che la Corte non ritiene decisiva perché la pretesa si fonda sull'antieconomicità e non sull'abuso
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel passaggio sulla non nullità dell'atto per errata indicazione della norma violata, se i fatti posti a base della pretesa sono chiaramente esposti
Massime di principio
- In tema di reddito d'impresa, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti della disciplina speciale dell'art. 96 t.u.i.r., ma ciò non esclude che l'Amministrazione possa contestarne l'inerenza complessiva quando deduca che il finanziamento sia estraneo all'attività d'impresa.
- L'inerenza è un requisito qualitativo del costo, distinto dalla congruità: non richiede utilità economica o vantaggio diretto, ma esige un rapporto con l'esercizio dell'impresa nel suo complesso.
- L'antieconomicità non coincide con la non inerenza, ma può costituire un indice sintomatico della mancanza di inerenza; per essere valorizzata deve però essere sorretta da un giudizio quantitativo e comparativo, non da una mera disapprovazione delle scelte imprenditoriali.
- Per dimostrare l'antieconomicità di un costo, l'Ufficio deve indicare parametri oggettivi interni all'impresa o di mercato che mostrino la sproporzione della spesa; solo così il ragionamento presuntivo può sostenere la contestazione di indeducibilità.
- Non è consentito all'Amministrazione fiscale sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'imprenditore, salvo che la sproporzione della spesa sia oggettivamente dimostrata e fondi una presunzione di estraneità all'attività d'impresa.
- Quando la pretesa riguarda la non deducibilità integrale di interessi passivi per antieconomicità, non si tratta di una semplice verifica della misura della deduzione nel perimetro del consolidato, ma di una contestazione sulla stessa deducibilità del costo come componente inerente.
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