Cassazione Civile, Sentenza n. 19143/2026 del 11/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione, tra gli altri, interessi passivi corrisposti da una società che svolgeva funzione di sub-holding e che aveva contratto finanziamenti infragruppo per acquisire partecipazioni societarie. L’Ufficio ha ritenuto tali interessi indeducibili perché collegati a un’operazione antieconomica, sostenendo che i finanziamenti erano stati utilizzati per finalità avvantaggianti altre società del gruppo e che la società avrebbe potuto compiere scelte diverse, come estinguere altri debiti o non distribuire utili. La C.T.P. aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la C.T.R. aveva riformato la decisione, ritenendo legittimo il recupero. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dei principi di antieconomicità e inerenza, degli artt. 61, 96 e 109 t.u.i.r., dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo: che non era configurabile un accertamento analitico-induttivo nei termini ritenuti dal giudice di merito; che gli interessi passivi non potevano essere disconosciuti senza una verifica di sproporzione/congruità; che l’antieconomicità non poteva risolversi in un sindacato sulle scelte imprenditoriali; che l’onere probatorio sull’antieconomicità incombeva sull’Ufficio e non era stato assolto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Ha ritenuto infondata la censura sull’art. 39 d.P.R. 600/1973, chiarendo però che la fattispecie non era un vero accertamento analitico-induttivo fondato su passività inesistenti, ma una rettifica di costi ritenuti non deducibili. Ha invece ritenuto fondate le censure su inerenza e antieconomicità: gli interessi passivi non sono sottratti in assoluto al giudizio di inerenza; l’antieconomicità può costituire indice sintomatico della non inerenza, ma deve essere dimostrata con criteri quantitativi e comparativi, confrontando il costo con i dati contabili dell’impresa e/o con il mercato. La CTR, avendo valorizzato soltanto elementi qualitativi e scelte gestionali della società, ha finito per sindacare le scelte imprenditoriali senza un adeguato supporto probatorio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale disposizione applicabile al giudizio tributario di legittimità
art. 61 t.u.i.r.
menzionato dalla ricorrente tra le norme concernenti la deducibilità degli interessi passivi
art. 96, comma 7, t.u.i.r.
richiamato dall'Ufficio e dalla ricorrente; la Corte afferma che nel caso concreto non viene in rilievo la disciplina speciale del ROL, perché la contestazione riguarda l'indeducibilità integrale del costo per antieconomicità
art. 109, comma 5, t.u.i.r.
la Corte afferma che non preclude ogni giudizio di inerenza sugli interessi passivi; li sgancia dalla correlazione a uno specifico ricavo o costo, ma non sottrae il costo al controllo sulla sua funzionalità all'attività d'impresa
art. 39, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente; la Corte osserva che nella specie la rettifica si fonda sulla non deducibilità di un costo, ipotesi tipica di rettifica del reddito
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
ritenuto non pertinente, perché presuppone attività non dichiarate o passività inesistenti, mentre qui gli interessi erano certi nell'an e nel quantum
art. 2697 c.c.
richiamato per l'onere della prova; la Corte afferma che, se l'Amministrazione deduce l'antieconomicità come indizio di non inerenza, su di essa grava la prova di tale antieconomicità
art. 109 t.u.i.r.
indicato come norma di riferimento per la deducibilità dei costi e per il requisito dell'inerenza
art. 10-bis legge n. 212 del 2000
richiamato dalla ricorrente per escludere la configurabilità di abuso; la Corte rileva che l'Ufficio non aveva contestato un'operazione elusiva
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel passaggio sulla motivazione dell'avviso: l'erronea indicazione della norma violata non determina nullità se i fatti posti a base della pretesa sono chiaramente indicati
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, la deducibilità dei costi richiede che essi siano inerenti all’attività d’impresa; l’inerenza è un giudizio qualitativo, non di mera utilità o vantaggiosità economica, e non coincide con la congruità del costo.
- L’antieconomicità di un’operazione o di un costo non determina automaticamente la non inerenza, ma può costituire un indizio della sua estraneità all’attività d’impresa; per assurgere a prova presuntiva deve essere supportata da parametri oggettivi, quantitativi e comparativi.
- Quando l’Amministrazione contesta l’antieconomicità di un costo, deve indicare i parametri interni all’impresa o di mercato su cui fonda il giudizio di incongruità; non è sufficiente richiamare solo scelte gestionali ritenute poco convenienti.
- Per gli interessi passivi, l’art. 109, comma 5, t.u.i.r. esclude la necessità di un collegamento con uno specifico ricavo o costo, ma non elimina il controllo sulla loro funzionalità rispetto all’attività complessiva dell’impresa.
- Il sindacato dell’Amministrazione finanziaria sulle scelte imprenditoriali incontra un limite: non può risolversi nella mera sostituzione del proprio giudizio di opportunità a quello dell’imprenditore, salvo che l’antieconomicità sia dimostrata in modo oggettivo.
- In tema di riparto dell’onere della prova, il contribuente deve dimostrare i presupposti di deducibilità del costo, ma se l’Ufficio allega e prova l’antieconomicità come indice di non inerenza, la prova iniziale di tale elemento grava sull’Amministrazione.
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