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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19341/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) censura per travisamento della prova e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 369 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello abbia attribuito alla committente un concorso di colpa per omessa manutenzione senza che la c.t.u. o le risultanze provassero tale responsabilità; 2) censura per irriducibile contraddittorietà e insufficienza della motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lamentando affermazioni inconciliabili nella motivazione (la Corte avrebbe contemporaneamente ritenuto parzialmente fondato il motivo dell'appaltatore, poi affermato l'esclusività o diversa percentuale di responsabilità, e nel dispositivo confermato l'importo già imposto al primo grado) rendendo incomprensibile l'iter logico-giuridico che ha portato al dispositivo. In sede di cassazione sono stati poi esaminati anche i motivi di ricorso incidentale proposti da Ernesto Minicucci (cinque motivi), che riguardavano questioni relative al giudicato da decreto ingiuntivo, alla qualificazione della responsabilità ex art. 1669 c.c., all'ammissibilità e rilevanza delle prove, alla critica tecnica della c.t.u. e al ruolo di eventuali transazioni con il direttore dei lavori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso principale (irriducibile contraddittorietà e insufficienza della motivazione), ritenendo che la sentenza impugnata non espliciti un ragionamento logico e coerente circa l'attribuzione e la quantificazione del concorso di colpa tra committente e appaltatore e che la correzione di errore materiale non abbia eliminato l'incomprensibilità della motivazione. Per l'effetto la sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione di riesaminare le risultanze probatorie e la c.t.u., compresa la valutazione delle istanze istruttorie e dell'eventuale integrazione o rinnovazione della consulenza tecnica. Sono stati respinti il primo motivo di ricorso principale e i motivi incidentali primo, secondo, terzo e quinto; il quarto motivo incidentale è stato assorbito in funzione del rinvio. La Corte ha altresì regolamentato che la Corte d'appello dovrà decidere nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    La responsabilità per gravi difetti delle costruzioni è stata qualificata come ipotesi di responsabilità extracontrattuale; la Corte conferma che l'esistenza di un giudicato sul credito dell'appaltatore non esclude la responsabilità ex art. 1669 c.c., se ne ricorrono i presupposti

  • art. 1227 c.c.

    Norma sul concorso di colpa: la Corte territoriale aveva quantificato un concorso di colpa della committente per omessa manutenzione; la Cassazione ha ritenuto però che la motivazione della quantificazione fosse contraddittoria e debba essere riesaminata dal giudice di rinvio

  • art. 702-bis c.p.c.

    Procedura utilizzata dalla committente per ottenere l'accertamento tecnico preventivo; le questioni istruttorie e le risultanze di tale procedimento (e della successiva c.t.u.) devono essere valutate nuovamente dal giudice di rinvio

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Obbligo motivazionale nel processo civile: la Corte ha richiamato il requisito del minimo costituzionale della motivazione e ha cassato la decisione per motivazione contraddittoria e incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Motivazione per cassazione rilevante: la Corte ha accolto il gravame sulla base di questo vizio, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata perplessa, contraddittoria e inidonea a esporre il percorso logico-giuridico

  • art. 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente per censurare il travisamento della prova; la Corte di Cassazione ha assorbito la censura sul travisamento in ragione dell'accoglimento del vizio motivazionale principale

  • art. 111 Cost.

    Principio del diritto a una giustizia ragionevole e motivata: invocato per sostenere l'insufficienza motivazionale della sentenza impugnata

  • art. 2697 c.c.

    Regola relativa all'onere della prova: richiamata nelle censure incidentali sulla valutazione del rapporto di causalità e sulla necessità di documentare adeguatamente i fatti rilevanti

Massime di principio

  • Una sentenza di merito deve contenere un percorso motivazionale coerente: contraddizioni palesi o omissioni di passaggi essenziali possono giustificare la cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
  • La quantificazione del concorso di colpa (art. 1227 c.c.) deve essere logicamente e tecnicamente motivata e collegata alle risultanze probatorie (in particolare alla c.t.u.); percentuali attribuite senza adeguato fondamento possono essere rimesse in discussione in sede di rinvio
  • La qualificazione della responsabilità in termini di art. 1669 c.c. (responsabilità per difetti delle opere) è autonomia sostanziale che non viene esclusa da un giudicato favorevole all'appaltatore sul pagamento del prezzo; il giudicato sul compenso non integra automaticamente una barriera alla domanda di responsabilità per vizi
  • Le censure su travisamento della prova richiedono che la sentenza presenti chiaramente i motivi per cui le prove sono state valutate in un certo senso; tuttavia, se la corte di legittimità ritiene decisivo un vizio motivazionale, può assorbire questioni probatorie che dipendono dalla nuova valutazione del fatto
  • Se si contesta la completezza o la correttezza della c.t.u., il giudice del rinvio deve riesaminare la consulenza, valutare le critiche della parte e decidere sull'opportunità di integrazione o rinnovazione della c.t.u. prendendo posizioni tecniche esplicite
  • Le parti che sollevano questioni in cassazione devono dimostrare che le stesse siano state oggetto di deduzione in grado di merito e indicare gli atti in cui sono state proposte; altrimenti le censure saranno inammissibili

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