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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19265/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca contro il decreto di esecutività che aveva escluso dal concorso un credito complessivo di circa 1,95 milioni di euro derivante dall’inadempimento di due finanziamenti da 1 milione ciascuno, erogati nel 2021 a una società poi fallita. Uno dei finanziamenti era assistito da garanzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI e l’altro da garanzia SACE. Il Tribunale di Napoli aveva respinto l’opposizione ritenendo che la banca avesse concesso credito in modo abusivo, con istruttoria solo formale e senza adeguata verifica del merito creditizio, e aveva reputato compensabile il credito della banca con un controcredito risarcitorio della curatela per aggravamento del dissesto e diminuzione del patrimonio sociale. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c., per avere il Tribunale ammesso la compensazione nonostante il controcredito della curatela fosse tutt’altro che certo, liquido ed esigibile, essendo contestato nell’an e nel quantum e non previamente accertato; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per indebita inversione dell’onere della prova in tema di abusiva concessione del credito; 3) violazione degli artt. 1176, 2697 c.c. e 61 c.p.c., per omesso concreto accertamento dei presupposti dell’illecito, in particolare dell’irreversibile stato di crisi della società al momento dei finanziamenti, e per mancata adeguata considerazione del materiale istruttorio e della richiesta di CTU. Il ricorso incidentale della curatela era subordinato all’eventuale accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti il secondo e il terzo motivo nonché il ricorso incidentale. Ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Corte ha affermato che il Tribunale non aveva correttamente applicato i principi sulla compensazione, perché il controcredito risarcitorio della curatela, fondato sull’asserita abusiva concessione del credito, non era stato né accertato né quantificato, né presentava i requisiti di certezza e pronta liquidabilità richiesti per operare la compensazione nel giudizio di verifica del passivo.

Norme richiamate

  • art. 56 l.fall.

    richiamato come norma che consente la compensazione nel fallimento, ma solo nei limiti dei presupposti sostanziali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 1243 c.c.

    la compensazione richiede, per quella legale, credito liquido ed esigibile; per quella giudiziale, un controcredito certo e facilmente liquidabile; se l’esistenza del controcredito è controversa, la compensazione non può essere pronunciata

  • art. 1176 c.c.

    richiamato in tema di diligenza professionale dell’intermediario finanziario nella concessione del credito

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell’onere della prova in relazione all’abusiva concessione del credito

  • art. 61 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla CTU e all’accertamento tecnico del presupposto fattuale dell’illecito

  • art. 5 d.lgs. 385/1993

    richiamato dal Tribunale come base normativa dei principi di sana e corretta gestione e di verifica del merito creditizio

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 385/1993

    richiamato dal Tribunale a sostegno dell’obbligo di verifica del merito creditizio

  • art. 35 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite per affermare che, se l’esistenza del controcredito è controversa nel medesimo giudizio o in altro già pendente, non può essere pronunciata compensazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la compensazione del credito del creditore con un controcredito della procedura è ammissibile solo se il controcredito opposto è certo e liquidabile; se la sua esistenza è contestata, il giudice non può dichiarare l’estinzione del credito principale per compensazione legale o giudiziale.
  • La compensazione legale presuppone liquidità ed esigibilità del controcredito, intendendosi per liquidità anche la certezza; la compensazione giudiziale è possibile solo se il controcredito, pur non liquido, sia certo e di facile e pronta liquidazione.
  • Non è consentito fondare la compensazione su un credito risarcitorio meramente prospettato e non ancora accertato, specie quando richieda un’autonoma istruttoria e una specifica quantificazione.
  • In tema di abusiva concessione del credito, il giudice di merito deve accertare in modo concreto i presupposti dell’illecito e non può limitarsi ad affermazioni generiche sulla sussistenza del danno o del controcredito.
  • Se il ricorso principale è accolto per una ragione assorbente, restano assorbiti gli ulteriori motivi e il ricorso incidentale subordinato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoCompensazioneMutuoIntermediazione finanziariaProveRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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