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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19140/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da plurimi avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per vari periodi d'imposta, maggiori imponibili Ires e, per quanto qui rileva, Irap 2016, contestando la deducibilità degli interessi passivi corrisposti dalla società su due finanziamenti infragruppo contratti per acquisire partecipazioni societarie. L'Amministrazione ha ritenuto che, pur in presenza del rispetto formale dell'art. 96, comma 7, t.u.i.r. nel perimetro del consolidato, i finanziamenti fossero sostanzialmente funzionali a interessi di altre società del gruppo e che i relativi interessi fossero costi indeducibili perché derivanti da operazione antieconomica. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che l'intera operazione fosse contraria ai canoni dell'economicità e che, per gli interessi passivi, la valutazione di inerenza fosse preclusa dall'art. 109, comma 5, t.u.i.r. La società ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che non ricorressero i presupposti dell'accertamento analitico-induttivo; 2) violazione dei principi di antieconomicità e inerenza, degli artt. 61, 96 e 109 t.u.i.r., dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che gli interessi passivi non possono essere sindacati in termini di inerenza senza una previa contestazione quantitativa di incongruità e che la CTR avrebbe confuso antieconomicità e inerenza; 3) erronea valorizzazione di elementi privi di adeguata valenza indiziaria e violazione dell'onere della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto infondata la censura sull'art. 39 d.P.R. 600/1973, chiarendo che l'Ufficio non aveva effettuato un vero accertamento analitico-induttivo ma aveva rettificato una componente passiva ritenuta non deducibile. Ha invece accolto le censure centrali: l'antieconomicità non coincide con l'inerenza ma può costituirne indice sintomatico; tuttavia, la sua valutazione richiede un accertamento in fatto di tipo quantitativo e comparativo, ancorato a parametri interni (dati contabili dell'impresa) o esterni (mercato). Nel caso concreto la CTR ha erroneamente ritenuto preclusa ogni verifica di inerenza per gli interessi passivi e ha ammesso una valutazione meramente qualitativa dell'antieconomicità, finendo per sindacare le scelte imprenditoriali senza adeguato supporto comparativo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda applicando il principio di diritto enunciato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    norma processuale tributaria richiamata nel ricorso

  • art. 61 t.u.i.r.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla deducibilità degli interessi passivi

  • art. 96, comma 7, t.u.i.r.

    richiamato ma ritenuto non decisivo perché la contestazione non riguardava il solo limite tecnico di deducibilità degli interessi nel consolidato, bensì la loro pretesa indeducibilità integrale per antieconomicità

  • art. 109, comma 5, t.u.i.r.

    la Corte chiarisce che la norma disancora la deducibilità degli interessi passivi dalla correlazione a uno specifico costo o a una specifica gestione, ma non esclude ogni sindacato sulla loro funzionalità all'attività d'impresa

  • art. 39, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 600 del 1973

    prima ipotesi di rettifica del reddito quando l'Ufficio riscontra la violazione di una norma sul reddito d'impresa; nella specie, tuttavia, non è stata la base effettiva dell'accertamento contestato

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    non pertinente nel caso di specie, perché non si trattava di accertare attività non dichiarate o passività inesistenti sulla base di presunzioni semplici, ma di disconoscere la deducibilità di costi effettivamente sostenuti

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio; la Corte ribadisce che, quando l'Ufficio deduce l'antieconomicità come indizio di non inerenza, la prova dell'antieconomicità grava sull'Amministrazione

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per chiarire che l'erronea indicazione della norma violata non comporta di per sé nullità dell'avviso se i fatti posti a base della pretesa sono sufficientemente indicati

  • art. 10-bis legge n. 212 del 2000

    richiamato dalla ricorrente per escludere una contestazione di abuso del diritto, che la Corte ritiene non essere stata effettivamente posta dall'Ufficio

  • art. 55, comma 1, t.u.i.r.

    richiamato come fondamento logico del requisito di inerenza, inteso come derivazione dell'atto dall'esercizio dell'impresa commerciale

Massime di principio

  • In tema di reddito d'impresa, l'antieconomicità di un costo non coincide con la sua non inerenza: può esserne un indice sintomatico, ma non sostituisce il giudizio sulla riferibilità del costo all'attività d'impresa.
  • La valutazione di antieconomicità richiede un accertamento in fatto fondato su criteri quantitativi e comparativi, ancorati ai dati contabili dell'impresa e/o ai parametri di mercato; non è sufficiente una mera valutazione qualitativa o il semplice dissenso dell'Ufficio rispetto alle scelte imprenditoriali.
  • Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la deducibilità di un costo perché antieconomico, l'onere di dimostrare l'antieconomicità grava sull'Ufficio; solo dopo tale dimostrazione spetta al contribuente provare la regolarità e coerenza dell'operazione.
  • Per gli interessi passivi, l'art. 109, comma 5, t.u.i.r. esclude la necessità di riferirli a uno specifico ricavo o a una specifica gestione, ma non li sottrae a ogni verifica circa la loro funzionalità all'attività d'impresa complessiva.
  • L'accertamento dei costi indeducibili per antieconomicità non può tradursi in un sindacato sostitutivo delle scelte imprenditoriali, salvo che l'Amministrazione dimostri, con elementi oggettivi e comparativi, la sproporzione della spesa rispetto all'impresa o al mercato.
  • L'erronea indicazione, nell'avviso di accertamento, della norma astrattamente violata non determina di per sé nullità dell'atto se la motivazione consente di comprendere i presupposti di fatto della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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