Cassazione Civile, Ordinanza n. 00415/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio di un dipendente dell'I.P.I. (Istituto per la Promozione Industriale), ente soppresso, ai ruoli del Ministero ai sensi dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010. In primo grado era stato riconosciuto il diritto del lavoratore al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza e all'inclusione, nell'assegno personale riassorbibile, di varie voci economiche: premio di produttività, versamenti al fondo di previdenza complementare Previgen, premio annuale Asfalisis, controvalore di polizze assicurative per morte e infortuni professionali ed extralavorativi; era invece stata respinta la domanda relativa all'indennità di funzione. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente continuità del rapporto e conservazione dell'anzianità, ma aveva escluso dall'assegno personale il premio di produttività, l'indennità di funzione e i versamenti Previgen per difetto di fissità e continuità, includendo invece le polizze assicurative come fringe benefits; aveva inoltre dichiarato inammissibile, per genericità, la censura sul premio Asfalisis. Il Ministero ricorreva per cassazione deducendo: (1) violazione dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell'art. 2112 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la disciplina speciale escludesse l'applicazione delle norme invocate e garantisse solo la conservazione delle voci fisse e continuative del trattamento economico, nonché il riconoscimento dell'anzianità; (2) violazione dell'art. 7 del d.l. n. 78/2010 per avere incluso nell'assegno personale i premi delle polizze assicurative, che secondo il ricorrente non sarebbero retribuzione; (3) violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la censura sul premio Asfalisis, che il Ministero assumeva invece specificamente proposta in appello, anche con richiamo all'art. 51 d.P.R. n. 917/1986.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero limitatamente ai primi due motivi e al terzo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore, ritenendo che i relativi motivi, pur formalmente prospettati come violazione di legge ed error in procedendo, si risolvessero in censure generiche, nella contestazione diretta della contrattazione aziendale e nella richiesta di una diversa valutazione del materiale istruttorio. La Corte ha affermato che, nel fenomeno successorio relativo all'I.P.I., si applica la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 e non l'art. 31 d.lgs. n. 165/2001; tuttavia, la disposizione speciale garantisce la conservazione solo del trattamento retributivo fondamentale e accessorio con caratteri di fissità e continuità, non dell'anzianità in sé e non delle mere aspettative di carriera. Ha inoltre stabilito che, per valutare se una voce economica debba essere inclusa nell'assegno personale, occorre verificare la sua effettiva natura retributiva e la sua inclusione nel trattamento conservato, mentre il motivo d'appello sul premio Asfalisis non era inammissibile perché non meramente generico. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per il regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010
È norma speciale applicabile al fenomeno successorio relativo all'I.P.I.; garantisce la continuazione del rapporto e la conservazione del solo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio con caratteri di fissità e continuità.
art. 31 del d.lgs. n. 165/2001
Non è la norma applicabile nel caso di specie, perché la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010 prevale.
Richiamato dal ricorrente come norma non applicabile al caso; la Corte ribadisce che il fenomeno va disciplinato dalla norma speciale e che non si trasferiscono mere aspettative di carriera.
art. 45 del d.lgs. n. 165/2001
È richiamato per spiegare la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.
La Corte afferma che l'appello del Ministero sul premio Asfalisis non era generico e quindi non poteva essere dichiarato inammissibile.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per la specificità dei motivi d'appello.
Usato per le censure di violazione o falsa applicazione di legge nei ricorsi principale e incidentale.
Usato per le censure di error in procedendo e di nullità della sentenza/ del procedimento.
art. 51 del d.P.R. n. 917/1986
Richiamato dal Ministero per sostenere che i contributi di assistenza sanitaria non concorrono a formare il reddito del dipendente.
Richiamato dal ricorrente incidentale a sostegno di censure in realtà dirette alla valutazione delle risultanze processuali.
Richiamato dal ricorrente incidentale; la Corte ritiene inammissibile la doglianza perché mira a una diversa valutazione delle prove.
La Corte ribadisce che il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente, non per insufficienza o contraddittorietà non estrema.
Richiamato dal ricorrente incidentale nelle censure sulla motivazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel trasferimento di personale da un ente soppresso a un'amministrazione pubblica, quando una norma speciale disciplini la successione del rapporto, essa prevale sulla disciplina generale del trasferimento d'azienda o della successione del datore di lavoro.
- La conservazione del trattamento economico non implica automaticamente il riconoscimento dell'anzianità di servizio in sé: l'anzianità pregressa è tutelata solo se e nella misura in cui incida su diritti già acquisiti o determini una diminuzione del trattamento retributivo in essere; non tutela mere aspettative di carriera.
- Ai fini dell'inclusione di una voce nell'assegno personale o nella retribuzione conservata, occorre verificare la natura effettivamente retributiva dell'emolumento e la sua riconducibilità al trattamento fondamentale o accessorio conservato; non basta che la voce sia collegata al rapporto di lavoro o che non abbia natura di liberalità.
- Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la distinzione tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio non coincide con i soli requisiti di fissità e continuità: anche voci accessorie possono essere fisse e continuative se correlate stabilmente al profilo o all'organizzazione, mentre ciò non basta di per sé a mutarne la natura.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di violazione di legge deve indicare con precisione le norme violate e sviluppare argomentazioni puntuali sul contrasto tra la sentenza impugnata e le norme stesse; la mera elencazione di disposizioni o la richiesta di una diversa valutazione delle prove conduce all'inammissibilità.
- Per la contrattazione collettiva aziendale o decentrata, la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. non può essere dedotta come per le norme di diritto o i contratti collettivi nazionali senza un rigoroso richiamo ai canoni ermeneutici violati e alle ragioni della loro errata applicazione.
- La specificità del motivo d'appello va valutata in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata: se la decisione di primo grado è generica o apodittica, può essere sufficiente una censura che riproponga in modo non meramente assertivo gli argomenti già svolti e disattesi.
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