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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00375/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di alcuni dipendenti, tutti con qualifica di macchinisti, volta a ottenere la declaratoria di nullità di clausole del CCNL mobilità e attività ferroviarie e del CCA aziendale nella parte in cui escludevano dal trattamento economico dovuto durante le ferie alcune voci retributive: incentivo per attività di condotta, compenso per giornate di riserva e compenso per assenza dalla residenza. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che tali emolumenti, perché collegati alle ordinarie modalità della prestazione e allo status professionale dei lavoratori, dovessero essere inclusi nella retribuzione feriale, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive per il periodo gennaio 2013-dicembre 2018, sulla base di conteggi predisposti dalla società e accettati dai lavoratori. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione della direttiva 2003/88/CE, del d.lgs. 66/2003, dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2109 c.c., sostenendo che l’interpretazione vincolante della Corte di giustizia sul concetto di ferie retribuite non sarebbe automaticamente trasponibile alla disciplina interna; (2) violazione degli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. e dell’art. 20, comma 3, del CCA Trenord, per avere incluso nella retribuzione feriale voci non previste dalla contrattazione collettiva; (3) ancora violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE e richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, contestando la nozione di non comparabilità tra retribuzione ordinaria e feriale adottata dalla sentenza impugnata; (4) violazione degli artt. 2948 c.c. e 18 l. 300/1970, per avere la Corte territoriale fatto decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto invece che dalla maturazione dei crediti nel corso del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla retribuzione feriale perché le questioni erano già state affrontate in precedenti decisioni conformi, cui ha dato continuità, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE sul diritto alle ferie retribuite e affermando che la retribuzione durante le ferie deve comprendere gli emolumenti collegati all’esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione avrebbe un effetto dissuasivo sul godimento delle ferie. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della Corte d’appello sulla inclusione delle specifiche voci contrattuali e sulla loro incidenza non residuale sul trattamento economico. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale, perché la questione risultava già chiarita dalla giurisprudenza unionale e, in ogni caso, la verifica concreta sulla computabilità di specifiche indennità spetta al giudice nazionale. Infine, è stato respinto il motivo sulla prescrizione, perché per i crediti di lavoro non prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge n. 92/2012, nei rapporti a tempo indeterminato la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto, venuto meno il precedente regime di stabilità del rapporto. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 Direttiva 2003/88/CE

    La nozione di ferie retribuite richiede che il lavoratore percepisca, durante le ferie, una retribuzione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria, tale da non dissuaderlo dal godimento del riposo annuale.

  • art. 10 d.lgs. 66/2003

    Va letto in coerenza con la disciplina eurounitaria sulle ferie annuali retribuite.

  • art. 36 Cost.

    La retribuzione feriale deve essere proporzionata e sufficiente anche nel periodo di ferie, secondo l’interpretazione coordinata con il diritto UE.

  • art. 2109 c.c.

    La nozione di ferie retribuite va interpretata in modo conforme alla funzione di effettivo riposo annuale del lavoratore.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Consente il rinvio per relationem alla motivazione di precedenti conformi.

  • art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    È stato richiamato per verificare che le voci economiche controverse fossero connesse ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo.

  • art. 18 legge 300/1970

    La sua modifica ad opera della legge n. 92/2012 è rilevante per valutare la stabilità del rapporto e quindi la decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 2948 c.c.

    Per i crediti di lavoro non prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine decorre dalla cessazione del rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    Il decorso della prescrizione è collegato alla possibilità di far valere il diritto, che nei rapporti a tempo indeterminato è stata ritenuta, per i crediti non pregressi, differita alla cessazione del rapporto.

  • d.lgs. 23/2015

    È richiamato insieme alla legge n. 92/2012 quale intervento che incide sul regime di stabilità del rapporto di lavoro.

  • legge n. 92/2012

    La riforma ha inciso sulla stabilità del rapporto, con riflessi sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • Nel periodo di ferie annuali retribuite devono essere corrisposti anche gli emolumenti che, per natura e funzione, sono collegati alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione e allo status professionale del lavoratore, quando la loro esclusione possa dissuadere dal godimento delle ferie.
  • La verifica della computabilità di specifiche voci retributive nel trattamento feriale richiede un apprezzamento in concreto della loro connessione con le mansioni e della loro incidenza economica, apprezzamento riservato al giudice di merito.
  • La contrattazione collettiva non può essere interpretata in modo da svuotare la tutela minima eurounitaria delle ferie retribuite, dovendosi privilegiare un’interpretazione conforme alla finalità di garantire un riposo effettivo e non dissuaso da perdite retributive significative.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale e la controversia dipenda soprattutto dall’applicazione concreta della regola al caso specifico.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per i crediti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione dei diritti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, in ragione del venir meno di un adeguato regime di stabilità del rapporto durante la sua pendenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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