Cassazione Civile, Ordinanza n. 00336/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Tre ricercatori avevano chiesto il riconoscimento, ai fini dell'anzianità di servizio e della ricostruzione della carriera, dei periodi lavorati alle dipendenze dell'ente con contratti a tempo determinato, oltre alle conseguenti differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo inapplicabile il principio di non discriminazione perché i rapporti a tempo indeterminato erano stati instaurati dopo superamento di concorso pubblico e quindi non direttamente ricollegabili alle precedenti assunzioni a termine. I ricorrenti hanno proposto cassazione con due motivi: con il primo hanno dedotto la violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; con il secondo hanno denunciato la violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro, affermando che la disparità di trattamento in tema di anzianità non può dipendere dalle sole modalità di reclutamento, ma va verificata in concreto in relazione alle mansioni e all'omogeneità dell'esperienza professionale prima e dopo l'immissione in ruolo, senza che il bando di concorso possa legittimare una discriminazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione previsti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., rilevando che il ricorso non riportava il contenuto essenziale della sentenza di primo grado né indicava la sua esatta collocazione negli atti. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando i propri precedenti del 2022, secondo cui il riconoscimento dell'anzianità dopo l'assunzione in ruolo non può essere escluso solo perché l'immissione sia avvenuta per concorso pubblico: occorre verificare in concreto se le attività svolte prima e dopo l'assunzione siano omogenee e se l'esperienza professionale maturata sia rilevante ai fini dell'anzianità, senza che valutazioni generali ed astratte o la clausola del bando bastino a negare il diritto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stato invocato come base della censura di violazione di legge relativa alla decisione sulla specificità dell'appello e sulla disciplina eurounitaria applicata.
L'appello deve contenere l'indicazione specifica dei capi impugnati e delle ragioni della critica; la censura in cassazione era però inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti vale anche per gli errores in procedendo e richiede l'indicazione chiara del contenuto dell'atto e della sua sede processuale.
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata adeguata allegazione/localizzazione degli atti rilevanti incide sull'ammissibilità del ricorso.
direttiva 1999/70/CE
È stata richiamata per sostenere che il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato si applica anche al riconoscimento dell'anzianità di servizio.
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
Attribuisce un diritto incondizionato alla parità di trattamento, non superabile da valutazioni generali o astratte; occorre verificare in concreto l'omogeneità delle attività svolte prima e dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, anche quando si deduce un error in procedendo, il ricorrente deve rispettare l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, riportandone il contenuto essenziale e localizzandoli nel fascicolo; il mero rinvio per relationem non basta.
- Il motivo di ricorso che contesta l'ammissibilità dell'appello per difetto di specificità è inammissibile se non consente alla Corte di legittimità di verificare, sulla base del solo ricorso, il contenuto della decisione di primo grado e le ragioni della dedotta carenza.
- In materia di rapporto di lavoro a termine successivamente stabilizzato o trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il riconoscimento dell'anzianità pregressa non può essere escluso automaticamente in ragione delle modalità di reclutamento; è necessario accertare in concreto la coerenza tra le attività svolte prima e dopo l'assunzione stabile.
- Il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro impone una verifica sostanziale dell'omogeneità dell'esperienza professionale e non consente di fondare il diniego del computo dell'anzianità su criteri generali e astratti o sulla sola clausola del bando di concorso.
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