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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00304/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente aveva prestato attività alle dipendenze di un ente pubblico in forza di contratto a tempo determinato dal 15 febbraio 2012 al 14 febbraio 2017. In primo grado aveva ottenuto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in tale periodo, con conseguente ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive. In appello, tuttavia, la domanda era stata respinta sul presupposto che il riconoscimento dell’anzianità ai fini economico-giuridici sarebbe giustificato soltanto nelle ipotesi di stabilizzazione del dipendente a termine, mentre nel caso di immissione in ruolo a seguito di concorso pubblico il rapporto deriverebbe da una nuova fonte regolata dal bando, incompatibile con un diverso inquadramento richiesto successivamente dal vincitore. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo: (i) violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale negato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; (ii) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., per l’irragionevole distinzione tra assunti stabilizzati e assunti definitivamente in ruolo mediante concorso, con penalizzazione dei soggetti che hanno superato la selezione; ha inoltre evidenziato che le mansioni svolte prima e dopo l’assunzione erano identiche e che l’amministrazione non aveva allegato specifiche ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati unitariamente i due motivi. Ha ribadito il principio già affermato in precedenti conformi secondo cui il riconoscimento dell’anzianità maturata con contratto a termine non può essere escluso soltanto perché l’assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta all’esito di un concorso pubblico. La clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato alla parità di trattamento, che non può essere neutralizzato da considerazioni generali e astratte relative alle modalità di reclutamento. Occorre invece verificare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo e se l’esperienza professionale maturata sia omogenea e rilevante ai fini dell’anzianità. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge

  • art. 6 del d.lgs. n. 368/2001

    richiamato come norma che impone al datore di lavoro di garantire al lavoratore a termine il medesimo trattamento del lavoratore a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive

  • clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    consente differenziazioni solo in presenza di ragioni oggettive; attribuisce un diritto incondizionato alla parità di trattamento non paralizzabile da valutazioni astratte

  • art. 3 Cost.

    invocato per sostenere l’irragionevolezza della disparità di trattamento tra diverse categorie di assunti

  • art. 36 Cost.

    invocato a sostegno della tutela della proporzione e adeguatezza del trattamento retributivo

  • art. 97 Cost.

    invocato per contestare la coerenza dell’assetto deciso con i principi di buon andamento e imparzialità

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamata quale norma modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratto a tempo determinato non può essere escluso per il solo fatto che il successivo rapporto a tempo indeterminato sia instaurato mediante concorso pubblico.
  • Ai fini della parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, le differenziazioni sono ammissibili solo se sorrette da ragioni oggettive riferite alle concrete caratteristiche delle prestazioni e non alle modalità formali di reclutamento.
  • La verifica della non discriminazione va compiuta in concreto, confrontando le attività svolte prima e dopo l’assunzione stabile e accertando se l’esperienza professionale maturata sia omogenea e rilevante ai fini dell’anzianità.
  • Le valutazioni astratte sulla diversa fonte di costituzione del rapporto non sono sufficienti a negare il rilievo dell’esperienza lavorativa pregressa, se le mansioni restano sostanzialmente sovrapponibili.
  • In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il principio di non discriminazione opera anche dopo l’immissione in ruolo, quando il percorso professionale precedente sia funzionalmente coerente con quello successivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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