Cassazione Civile, Ordinanza n. 00304/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un dipendente aveva prestato attività alle dipendenze di un ente pubblico in forza di contratto a tempo determinato dal 15 febbraio 2012 al 14 febbraio 2017. In primo grado aveva ottenuto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata in tale periodo, con conseguente ricostruzione della carriera e pagamento delle differenze retributive. In appello, tuttavia, la domanda era stata respinta sul presupposto che il riconoscimento dell’anzianità ai fini economico-giuridici sarebbe giustificato soltanto nelle ipotesi di stabilizzazione del dipendente a termine, mentre nel caso di immissione in ruolo a seguito di concorso pubblico il rapporto deriverebbe da una nuova fonte regolata dal bando, incompatibile con un diverso inquadramento richiesto successivamente dal vincitore. Il ricorrente ha impugnato tale decisione deducendo: (i) violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per avere la Corte territoriale negato il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato; (ii) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., per l’irragionevole distinzione tra assunti stabilizzati e assunti definitivamente in ruolo mediante concorso, con penalizzazione dei soggetti che hanno superato la selezione; ha inoltre evidenziato che le mansioni svolte prima e dopo l’assunzione erano identiche e che l’amministrazione non aveva allegato specifiche ragioni oggettive idonee a giustificare il diverso trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati unitariamente i due motivi. Ha ribadito il principio già affermato in precedenti conformi secondo cui il riconoscimento dell’anzianità maturata con contratto a termine non può essere escluso soltanto perché l’assunzione a tempo indeterminato sia avvenuta all’esito di un concorso pubblico. La clausola 4 dell’Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato alla parità di trattamento, che non può essere neutralizzato da considerazioni generali e astratte relative alle modalità di reclutamento. Occorre invece verificare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo e se l’esperienza professionale maturata sia omogenea e rilevante ai fini dell’anzianità. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., n. 3
è stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge
art. 6 del d.lgs. n. 368/2001
richiamato come norma che impone al datore di lavoro di garantire al lavoratore a termine il medesimo trattamento del lavoratore a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive
clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
consente differenziazioni solo in presenza di ragioni oggettive; attribuisce un diritto incondizionato alla parità di trattamento non paralizzabile da valutazioni astratte
art. 3 Cost.
invocato per sostenere l’irragionevolezza della disparità di trattamento tra diverse categorie di assunti
art. 36 Cost.
invocato a sostegno della tutela della proporzione e adeguatezza del trattamento retributivo
art. 97 Cost.
invocato per contestare la coerenza dell’assetto deciso con i principi di buon andamento e imparzialità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamata quale norma modificativa dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata con contratto a tempo determinato non può essere escluso per il solo fatto che il successivo rapporto a tempo indeterminato sia instaurato mediante concorso pubblico.
- Ai fini della parità di trattamento tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, le differenziazioni sono ammissibili solo se sorrette da ragioni oggettive riferite alle concrete caratteristiche delle prestazioni e non alle modalità formali di reclutamento.
- La verifica della non discriminazione va compiuta in concreto, confrontando le attività svolte prima e dopo l’assunzione stabile e accertando se l’esperienza professionale maturata sia omogenea e rilevante ai fini dell’anzianità.
- Le valutazioni astratte sulla diversa fonte di costituzione del rapporto non sono sufficienti a negare il rilievo dell’esperienza lavorativa pregressa, se le mansioni restano sostanzialmente sovrapponibili.
- In tema di impiego pubblico contrattualizzato, il principio di non discriminazione opera anche dopo l’immissione in ruolo, quando il percorso professionale precedente sia funzionalmente coerente con quello successivo.
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