Cassazione Civile, Ordinanza n. 00319/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal transito di un dipendente dell'I.P.I. (Istituto per la Promozione Industriale), ente soppresso, nei ruoli del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 78/2010. In primo grado era stato riconosciuto al lavoratore il diritto alla conservazione dell'anzianità maturata presso l'ente di provenienza e all'inclusione, nell'assegno personale riassorbibile, di varie voci economiche: premio di produttività, versamenti del datore al fondo di previdenza complementare Previgen, premio annuale Asfalisis, controvalore di polizze assicurative per caso morte e per infortuni, mentre era stata respinta la domanda relativa all'indennità di funzione. La Corte d'appello ha applicato la disciplina generale dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, ritenendo comunque garantita la continuazione del rapporto e la conservazione del trattamento economico, ma ha escluso alcune voci per mancanza di fissità e continuità e ha ritenuto inammissibile una parte dell'appello ministeriale. In Cassazione il Ministero ha denunciato la violazione dell'art. 7 d.l. n. 78/2010, dell'art. 31 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 2112 c.c., sostenendo che non fosse applicabile la disciplina generale e che la garanzia riguardasse solo le voci fisse e continuative del trattamento economico. Ha inoltre contestato l'inclusione nell'assegno personale dei premi delle polizze assicurative, negandone la natura retributiva. Sul piano processuale ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello sul premio Asfalisis, deducendo che la censura era specifica e investiva l'intera sentenza, con richiamo anche all'art. 51 d.P.R. n. 917/1986. Il dipendente ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che il premio di produttività, i versamenti a Previgen e l'indennità di funzione avessero natura retributiva fissa e continuativa e dovessero essere inclusi nell'assegno personale; ha inoltre denunciato vizi motivazionali e di violazione delle norme sulla contrattazione aziendale e sulla valutazione delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero nei limiti di cui in motivazione e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. È stata cassata la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando il principio per cui, nel transito del personale dell'I.P.I. nei ruoli ministeriali, opera la disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, non l'art. 31 d.lgs. n. 165/2001, e la conservazione è limitata al trattamento retributivo fondamentale e accessorio avente carattere di fissità e continuità. La Corte ha inoltre affermato che l'anzianità pregressa non può essere automaticamente riconosciuta in sé, ma solo se incide su diritti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore; ha poi ritenuto erronea la qualificazione del premio assicurativo come retributivo basata sulla sola mancanza di liberalità. Quanto al premio Asfalisis, la Suprema Corte ha ritenuto specifica la doglianza ministeriale e ha censurato la declaratoria di inammissibilità della Corte territoriale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e vizi processuali, si risolveva in contestazioni della interpretazione della contrattazione aziendale e nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentite nei termini prospettati in cassazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010
Norma speciale applicabile al transito del personale dell'I.P.I.; garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio con carattere di fissità e continuità, non l'applicazione della disciplina generale del trasferimento d'azienda o del passaggio di personale pubblico.
art. 31 d.lgs. n. 165/2001
Disposizione generale sul passaggio di personale in caso di trasferimento/successione; nella fattispecie non è applicabile perché derogata dalla disciplina speciale dell'art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010.
art. 2112 c.c.
Richiamato dal ricorrente principale come disciplina del trasferimento dei rapporti, ma ritenuto non applicabile direttamente alla fattispecie in presenza della norma speciale sul passaggio del personale dell'ente soppresso.
art. 45 d.lgs. n. 165/2001
Utilizzato come criterio ricostruttivo della distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale invocata per la deduzione di violazioni di legge e di errores in procedendo nel ricorso principale e incidentale.
artt. 342 e 434 c.p.c.
Richiamati per sostenere che l'appello ministeriale era specifico e non generico, così da rendere erronea la declaratoria di inammissibilità sul capo Asfalisis.
artt. 115, 116, 132 c.p.c.
Richiamati dal ricorrente incidentale per dedurre vizi di motivazione e di valutazione delle prove, ma la Corte ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. nella censura incidentale, senza che la Corte ne ravvisasse una effettiva violazione autonoma.
art. 51 d.P.R. n. 917/1986
Invocato nel motivo sull'Asfalisis per sostenere che i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito del dipendente; richiamato a sostegno dell'assenza di natura retributiva della voce.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, in relazione al ricorso incidentale inammissibile.
Massime di principio
- Nel transito del personale di un ente soppresso verso un'amministrazione pubblica, la disciplina applicabile va individuata prioritariamente nella norma speciale che regola il passaggio, e non nella disciplina generale del trasferimento o della successione nel rapporto, quando la norma speciale sia incompatibile o derogatoria.
- La garanzia di conservazione del trattamento economico riguarda solo le voci retributive che abbiano natura fondamentale o accessoria e che siano caratterizzate da effettiva fissità e continuità, secondo la funzione economica della singola voce, non sulla base della sola stabilità della corresponsione.
- L'anzianità maturata presso il datore di provenienza non costituisce, di per sé, un diritto autonomamente azionabile verso il nuovo datore; può assumere rilievo solo se incide su diritti economici già entrati nel patrimonio del lavoratore e la sua mancata considerazione determina un peggioramento del trattamento goduto.
- Per qualificare come retributiva una voce economica non basta escluderne la natura di liberalità: occorre verificare, alla luce della disciplina legale e contrattuale complessiva, se essa sia effettivamente corrispettiva della prestazione lavorativa.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge deve indicare specificamente quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastino con le norme invocate; la sola elencazione di molteplici disposizioni senza correlazione analitica con la motivazione comporta inammissibilità.
- La censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità va valutata tenendo conto del contenuto della motivazione di primo grado: se la sentenza impugnata è apodittica o sommaria, può essere sufficiente una critica che riproponga e sviluppi gli argomenti già svolti nel precedente grado.
- In cassazione, per la contrattazione aziendale o integrativa, non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o in una mera contrapposizione interpretativa rispetto al merito.
- Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è ristretto ai casi di motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile, non potendo essere dedotta la sola insufficienza della motivazione sulle questioni di fatto.
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