Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00378/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

L’ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi omessi relativi ad alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente. Secondo l’ente, poiché mancava il documento di valutazione dei rischi, il contratto intermittente era nullo e i rapporti dovevano essere considerati sin dall’origine come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; di conseguenza, i contributi andavano calcolati come per tale tipo di rapporto. La società datrice di lavoro aveva invece ottenuto in primo e in secondo grado l’accoglimento dell’opposizione, e la Corte d’appello aveva escluso che dalla nullità del contratto intermittente potesse discendere la conversione in rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato, non essendovi una previsione normativa espressa in tal senso. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul lavoro intermittente e delle norme codicistiche sulla nullità parziale e sulla eterointegrazione del contratto, sostenendo che la mancanza della valutazione dei rischi rende nulla la clausola di intermittence e impone la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, analogamente a quanto avviene nel lavoro a termine.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito la disciplina del lavoro intermittente evidenziando che la mancanza del documento di valutazione dei rischi non determina, per il contratto intermittente a tempo indeterminato, una nullità parziale della clausola contrattuale tale da comportare la conversione del rapporto in contratto subordinato a tempo indeterminato. La conversione è prevista solo dal legislatore, in ipotesi specifiche, per il contratto intermittente a tempo determinato; per il caso esaminato, invece, l’inadempimento datoriale produce l’effetto caducatorio non retroattivo di cui all’art. 2126 c.c. Inoltre, non è possibile distinguere tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale attribuendo al secondo un effetto di conversione non previsto per il primo. Il ricorso è stato quindi rigettato e la sentenza d’appello è rimasta ferma.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro intermittente, la mancanza del documento di valutazione dei rischi non comporta automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, se il legislatore non prevede espressamente tale effetto.
  • La conversione del contratto per nullità parziale opera solo quando la nullità investe una clausola del regolamento negoziale e la legge consente l’eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c.; se manca una clausola colpita da nullità parziale, non può essere costruita una conversione in via analogica.
  • La disciplina del rapporto previdenziale non può essere sganciata da quella del rapporto di lavoro quando l’effetto di conversione non è previsto dalla legge: non è consentito attribuire al solo profilo contributivo una trasformazione del rapporto che manca sul piano civilistico-lavoristico.
  • La giurisprudenza che ammette la conversione del contratto a termine per nullità parziale della clausola appositiva del termine non è automaticamente estensibile ad altre tipologie contrattuali, se la diversa struttura del tipo legale e la disciplina speciale escludono un effetto analogo.
  • In assenza di una previsione normativa di conversione, l’invalidità o illegittimità del contratto di lavoro può produrre effetti caducatori non retroattivi ex art. 2126 c.c., ma non la trasformazione del rapporto nel diverso tipo contrattuale invocato dall’ente previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro intermittenteContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.