Cassazione Civile, Ordinanza n. 00378/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
L’ente previdenziale aveva emesso un avviso di addebito per contributi omessi relativi ad alcuni lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente. Secondo l’ente, poiché mancava il documento di valutazione dei rischi, il contratto intermittente era nullo e i rapporti dovevano essere considerati sin dall’origine come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato; di conseguenza, i contributi andavano calcolati come per tale tipo di rapporto. La società datrice di lavoro aveva invece ottenuto in primo e in secondo grado l’accoglimento dell’opposizione, e la Corte d’appello aveva escluso che dalla nullità del contratto intermittente potesse discendere la conversione in rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato, non essendovi una previsione normativa espressa in tal senso. Con il ricorso per cassazione l’INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione delle norme sul lavoro intermittente e delle norme codicistiche sulla nullità parziale e sulla eterointegrazione del contratto, sostenendo che la mancanza della valutazione dei rischi rende nulla la clausola di intermittence e impone la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, analogamente a quanto avviene nel lavoro a termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ricostruito la disciplina del lavoro intermittente evidenziando che la mancanza del documento di valutazione dei rischi non determina, per il contratto intermittente a tempo indeterminato, una nullità parziale della clausola contrattuale tale da comportare la conversione del rapporto in contratto subordinato a tempo indeterminato. La conversione è prevista solo dal legislatore, in ipotesi specifiche, per il contratto intermittente a tempo determinato; per il caso esaminato, invece, l’inadempimento datoriale produce l’effetto caducatorio non retroattivo di cui all’art. 2126 c.c. Inoltre, non è possibile distinguere tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale attribuendo al secondo un effetto di conversione non previsto per il primo. Il ricorso è stato quindi rigettato e la sentenza d’appello è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 28, comma 3-bis, d.lgs. n. 81/2008
Richiamato come norma violata per sostenere che l’assenza della valutazione dei rischi incide sulla validità del contratto intermittente.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 81/2008
Richiamato nel quadro delle norme sul lavoro intermittente e sulla valutazione dei rischi.
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 368/2001
Invocato dall’ente ricorrente in via comparativa con la disciplina del lavoro a termine.
art. 34, comma 1 e comma 3, lett. c), d.lgs. n. 276/2003
Norme che disciplinano il lavoro intermittente ratione temporis applicabile.
Richiamato a sostegno dell’eterointegrazione del regolamento negoziale con norme imperative.
Richiamato per sostenere che la nullità parziale della clausola dovrebbe travolgere solo la clausola illecita e portare alla sostituzione legale del regolamento contrattuale.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 81/2015
Indicato dalla Corte come esempio di previsione espressa di nullità della clausola del termine e conversione in lavoro subordinato a tempo indeterminato nel lavoro intermittente a tempo determinato.
Applicato dalla Corte per affermare che, esclusa la conversione, l’inadempimento datoriale produce un effetto caducatorio non retroattivo, con salvezza degli effetti del rapporto di fatto nei limiti consentiti.
art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989
Richiamato in via comparativa dalla Corte come esempio di disciplina espressa del rapporto previdenziale.
art. 5, comma 5, d.l. n. 726/1994, conv. in l. n. 863/1984
Richiamato in comparazione con la disciplina del minimale contributivo nei rapporti part-time.
Massime di principio
- Nel contratto di lavoro intermittente, la mancanza del documento di valutazione dei rischi non comporta automaticamente la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato, se il legislatore non prevede espressamente tale effetto.
- La conversione del contratto per nullità parziale opera solo quando la nullità investe una clausola del regolamento negoziale e la legge consente l’eterointegrazione del contratto ai sensi dell’art. 1419, comma 2, c.c.; se manca una clausola colpita da nullità parziale, non può essere costruita una conversione in via analogica.
- La disciplina del rapporto previdenziale non può essere sganciata da quella del rapporto di lavoro quando l’effetto di conversione non è previsto dalla legge: non è consentito attribuire al solo profilo contributivo una trasformazione del rapporto che manca sul piano civilistico-lavoristico.
- La giurisprudenza che ammette la conversione del contratto a termine per nullità parziale della clausola appositiva del termine non è automaticamente estensibile ad altre tipologie contrattuali, se la diversa struttura del tipo legale e la disciplina speciale escludono un effetto analogo.
- In assenza di una previsione normativa di conversione, l’invalidità o illegittimità del contratto di lavoro può produrre effetti caducatori non retroattivi ex art. 2126 c.c., ma non la trasformazione del rapporto nel diverso tipo contrattuale invocato dall’ente previdenziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00304/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00310/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00319/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00336/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00375/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00381/2024 del 05/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →