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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00310/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una ricercatrice che, dopo aver prestato attività con contratti a tempo determinato presso un ente di ricerca poi confluito nel C.N.R., è stata assunta a tempo indeterminato a seguito di procedura di stabilizzazione. La lavoratrice ha chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata senza soluzione di continuità dal 1° dicembre 2003, con conseguente corretta attribuzione del livello stipendiale e pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione dell'ente, rilevando che il personale a termine e quello a tempo indeterminato svolgeva attività comparabile, secondo il CCNL, e che mancavano ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento. Il C.N.R. ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto provata l'identità delle mansioni e invertito l'onere della prova, trascurando che spettava alla dipendente dimostrare i presupposti della pretesa; 2) violazione degli artt. 2947, 2948 e 2935 c.c., deducendo che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione quinquennale delle differenze retributive, eccezione riproposta in appello, e che comunque tali somme per il periodo anteriore al quinquennio sarebbero state prescritte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o comunque infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva invertito l'onere della prova, ma aveva svolto un accertamento di fatto sulla comparabilità delle mansioni e sulla mancanza di ragioni oggettive di deroga; in materia di non discriminazione del lavoratore a termine, infatti, incombe sul datore di lavoro la prova dell'esatto adempimento dell'obbligo di parità di trattamento oppure della sussistenza di fatti impeditivi che giustifichino un trattamento differenziato. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il giudice di merito aveva espressamente esaminato l'eccezione di prescrizione e che correttamente aveva applicato il principio per cui l'anzianità di servizio è un mero fatto giuridico sempre accertabile, mentre la prescrizione quinquennale può colpire solo le pretese economiche che su quell'anzianità si fondano; l'ulteriore contestazione del ricorrente tendeva a rimettere in discussione un apprezzamento di merito non censurabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla distribuzione dell'onere della prova è infondata se il giudice di merito non ha deciso per difetto di prova applicando la regola actore non probante reus absolvitur, ma ha accertato in fatto la sussistenza della comparabilità e l'assenza di ragioni oggettive di deroga. In tema di parità di trattamento del lavoratore a termine, l'onere di provare l'esistenza di ragioni oggettive che giustifichino il trattamento differenziato grava sul datore di lavoro.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non è ravvisabile quando il giudice di merito valorizza le prove ritualmente acquisite e compie un accertamento di fatto sulla comparabilità delle mansioni.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare un mero apprezzamento delle risultanze istruttorie o un accertamento di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Le doglianze che investono la valutazione del fatto storico o la motivazione, se il fatto è stato comunque esaminato, non sono deducibili come violazione di legge; dopo la riforma, il controllo è ristretto ai limiti individuati dalle Sezioni Unite.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della prescrizione, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale può incidere sulle sole pretese economiche maturate in relazione all'anzianità di servizio, non sul mero accertamento dell'anzianità stessa.

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione e i suoi effetti restano questioni di merito, non prospettabili in cassazione come semplice rivalutazione dei fatti quando il principio di diritto applicato è corretto.

  • clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato

    Impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori comparabili a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive di deroga.

  • art. 6 d.lgs. n. 368/2001

    «Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine»

    La norma sancisce l'equiparazione delle condizioni di impiego del lavoratore a termine a quelle dei comparabili a tempo indeterminato, salvo incompatibilità obiettiva con la natura del contratto.

  • art. 25 d.lgs. n. 81/2015

    È richiamato quale disciplina successiva che conferma il principio di non discriminazione e parità di trattamento tra lavoratori a termine e comparabili a tempo indeterminato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non viene applicato alle amministrazioni che sono istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo mediante prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di lavoro a tempo determinato, la parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili costituisce la regola; la deroga è ammessa solo in presenza di ragioni oggettive che il datore di lavoro deve allegare e provare.
  • Quando il giudice di merito accerta in fatto la comparabilità delle mansioni e l'assenza di giustificazioni oggettive per il diverso trattamento, la censura relativa all'art. 2697 c.c. è inammissibile se in realtà mira a rivalutare il merito e le prove.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie o per ottenere una nuova valutazione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito.
  • L'anzianità di servizio è un fatto giuridico sempre accertabile in giudizio; la prescrizione quinquennale può operare solo sulle conseguenti pretese economiche, non sull'accertamento dell'anzianità in sé.
  • In cassazione non è deducibile come violazione di legge una contestazione che richieda un nuovo esame del calcolo della prescrizione quando il principio di diritto applicato dal giudice di merito sia corretto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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