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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00248/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società di capitali per l’anno d’imposta 2012, con riprese a IRES, IRAP e IVA. La società era stata dichiarata fallita medio tempore e gli atti tributari erano stati preceduti da contraddittorio con il curatore fallimentare, che aveva consegnato documentazione contabile parziale, inclusi due bilanci relativi ai periodi ante e post liquidazione. In primo e secondo grado gli ex rappresentanti legali ed ex liquidatori avevano impugnato l’atto, sostenendo, tra l’altro, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale nei loro confronti e l’illegittimità dell’accertamento perché non avrebbe rispettato la distinzione imposta dall’art. 182 t.u.i.r. tra periodo anteriore e successivo alla liquidazione. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti e respinto quello incidentale dell’Agenzia, ritenendo violato il contraddittorio e fondato il rilievo sull’art. 182 t.u.i.r. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sul contraddittorio, sostenendo che il contraddittorio con il curatore fosse sufficiente e che l’avviso non fosse basato solo su studi di settore ma su accertamento induttivo da omessa dichiarazione; 2) violazione dell’art. 182 t.u.i.r., sostenendo che la norma non impone all’Ufficio di emettere due avvisi distinti e che, in caso di omessa dichiarazione, la ricostruzione induttiva può essere effettuata sulla documentazione disponibile, senza che la mancata corretta tenuta documentale del contribuente ricada sull’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, essendo stato instaurato il contraddittorio con il curatore fallimentare, non poteva dirsi violato il diritto di difesa per mancata interlocuzione con gli ex liquidatori/fallito, poiché sul piano endoprocedimentale il soggetto legittimato a interloquire è il curatore. Ha inoltre escluso che l’art. 182 t.u.i.r. imponga all’Amministrazione finanziaria di predisporre due distinti avvisi di accertamento per il periodo ante e post liquidazione, osservando che in caso di omessa dichiarazione l’Ufficio può determinare induttivamente il reddito e le imposte sulla base dei dati disponibili e che l’onere di predisporre la contabilità e la documentazione necessaria grava sul contribuente. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    in caso di omessa dichiarazione l’Ufficio determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie raccolti, potendo utilizzare presunzioni prive dei requisiti dell’art. 38, comma 3, e prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze dichiarative e contabili del contribuente.

  • art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base dell’accertamento in caso di omessa dichiarazione IVA, in parallelo alla disciplina delle imposte dirette.

  • art. 25 d.P.R. n. 446 del 1997

    richiamato tra le norme violate nel primo motivo, in relazione all’accertamento IRAP.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione ai poteri di accertamento induttivo dell’Amministrazione.

  • art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993

    richiamato nel primo motivo come norma utilizzata per l’accertamento fondato su dati e presunzioni.

  • art. 182 t.u.i.r.

    disciplina la determinazione del reddito d’impresa in caso di liquidazione, distinguendo il periodo anteriore all’inizio della liquidazione e quello compreso tra inizio e chiusura della liquidazione; non impone però all’Ufficio di formare due avvisi distinti quando procede a un accertamento induttivo per omessa dichiarazione.

  • art. 43 l. fall.

    è richiamato per la legittimazione processuale condizionata del fallito a impugnare l’atto impositivo solo in caso di inerzia del curatore.

  • art. 42 l. fall.

    è richiamato per lo spossessamento del fallito e la perdita dell’amministrazione dei beni, che spetta al curatore.

  • art. 31 l. fall.

    attribuisce al curatore l’amministrazione della massa e lo individua come soggetto che interloquisce con il Fisco in sede endoprocedimentale.

  • art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997

    richiamato con riferimento agli effetti dell’esposizione debitoria tributaria sulla valutazione della personalità e dell’affidabilità fiscale del contribuente.

  • art. 143, comma 2, CCII

    richiamato in via comparativa per evidenziare la tutela del debitore nella liquidazione giudiziale rispetto a questioni che possano incidere su eventuali imputazioni penali.

  • art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000

    citato nel racconto dei fatti come soglia penale superata, rilevante per la segnalazione all’autorità giudiziaria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicata come norma processuale di riferimento dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • artt. 19 e 21 d.lgs. 546/92

    richiamati per affermare la possibilità di impugnazione dell’atto impositivo da parte del fallito dalla data di conoscenza dell’atto.

Massime di principio

  • Quando l’atto impositivo è preceduto da un contraddittorio correttamente instaurato con il curatore fallimentare, non può essere dichiarata la nullità per mancata interlocuzione con il fallito o con gli ex rappresentanti della società, poiché sul piano endoprocedimentale il soggetto legittimato a rappresentare la massa è il curatore.
  • La legittimazione processuale del contribuente dichiarato fallito a impugnare l’atto impositivo, se condizionata all’inerzia del curatore, è questione distinta e non sovrapponibile alla disciplina del contraddittorio endoprocedimentale.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo e utilizzare i dati e le notizie disponibili, anche con presunzioni supersemplici, senza essere vincolata alla contabilità del contribuente.
  • L’art. 182 t.u.i.r. disciplina la determinazione del reddito nei periodi ante e post liquidazione, ma non impone all’Ufficio, in sede di accertamento induttivo per omessa dichiarazione, di emettere necessariamente due distinti avvisi di accertamento.
  • L’onere di predisporre la documentazione contabile necessaria alla corretta determinazione del reddito in liquidazione grava sul contribuente; la sua omissione non può essere trasferita sull’Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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