Cassazione Civile, Ordinanza n. 09695/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate da una cassa di previdenza privatizzata sulla pensione di un ex iscritto, a titolo di contributo di solidarietà introdotto con delibere/regolamento della Cassa. Il giudice di merito aveva ritenuto illegittimo tale prelievo e aveva condannato la Cassa alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, limitatamente alla prescrizione decennale. In cassazione la Cassa ha dedotto: (1) violazione delle norme che disciplinano autonomia regolamentare e sostenibilità delle casse privatizzate, sostenendo la legittimità del contributo di solidarietà; (2) in subordine, violazione dell’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, sostenendo che, in ogni caso, avrebbe dovuto applicarsi il contributo ex lege dell’1% per il biennio 2012-2013; (3) in subordine ancora, errata applicazione della prescrizione, assumendo che dovesse operare quella quinquennale; (4) infine, errata decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo tutti i motivi non conformi a un orientamento di legittimità consolidato. Ha ribadito che le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre con atti regolamentari un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata al legislatore ex art. 23 Cost.; ha inoltre escluso l’applicabilità automatica del contributo dell’1% previsto dall’art. 24, comma 24, d.l. 201/2011, in mancanza di allegazione e prova dei presupposti normativi richiesti (inerzia della Cassa o parere negativo dei Ministeri vigilanti, oltre agli altri presupposti di legge); ha confermato la prescrizione decennale per la ripetizione delle trattenute illegittime, non essendo la fattispecie assimilabile ai ratei pensionistici riliquidati soggetti a prescrizione quinquennale; ha infine confermato la decorrenza degli interessi dalla data dei singoli prelievi. Non essendovi difese dell’intimato, non ha liquidato spese in suo favore, ma ha condannato la ricorrente al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle Ammende e ha dato atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
i motivi sono stati formalmente prospettati come violazione o falsa applicazione di legge, ma il ricorso è stato poi dichiarato inammissibile per contrasto con giurisprudenza consolidata ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando le censure non si confrontano con un orientamento di legittimità consolidato e condiviso dalla Corte.
artt. 1 e 2 d.lgs. n. 509/1994
richiamati dalla ricorrente per fondare l’autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuti non idonei a legittimare l’introduzione del contributo di solidarietà su pensioni già determinate.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
richiamato a sostegno dell’autonomia degli enti privatizzati, ma non tale da consentire un prelievo patrimoniale non previsto dalla legge.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
citato per il principio del pro rata e per i limiti ai poteri delle casse, ma non sufficiente a giustificare il contributo contestato.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
richiamato come interpretazione autentica, ma non idoneo a mutare l’inquadramento del contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
prevede misure per l’equilibrio finanziario delle Casse, incluso un contributo di solidarietà dell’1% per il 2012-2013 solo in presenza dei presupposti normativi espressamente indicati; la Corte esclude una sua applicazione automatica per invalidità di delibere/regolamenti interni.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, che richiede copertura legislativa e non può essere introdotta da atti regolamentari dell’ente.
art. 2 Cost.
richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ne ricavi una base per legittimare il prelievo regolamentare.
art. 3 Cost.
richiamato in relazione alla presunta disparità e alla prescrizione; la Corte esclude questioni di costituzionalità una volta esclusa l’applicabilità del regime quinquennale.
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina previdenziale, ma non ritenuto decisivo per il prelievo contestato.
richiamato dalla ricorrente, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.
delibere Cassa n. 4/2008, n. 3/2013, n. 10/2017
atti regolamentari con cui era stato imposto il contributo di solidarietà; ritenuti illegittimi nella parte in cui introducono un prelievo non consentito dalla normativa primaria.
art. 22 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale approvato con D.M. 14.07.2004
base regolamentare invocata per il contributo, ma non sufficiente a legittimarlo.
art. 19, comma 3, L. n. 21/1986
richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma ritenuto non dirimente rispetto alla disciplina applicabile alla ripetizione delle trattenute.
la prescrizione quinquennale dei ratei periodici richiede credito liquido ed esigibile già posto a disposizione dell’assicurato; non si applica alla ripetizione di trattenute illegittime che incidono sull’ammontare della pensione già determinata.
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1947
norma riferita ai ratei arretrati e alle differenze da riliquidazione della pensione; non si applica alla domanda di restituzione di somme trattenute illegittimamente a titolo di contributo di solidarietà.
art. 16, comma 6, L. n. 412/1991
richiamato sul decorso degli interessi, ma la Corte conferma che gli interessi maturano dalla data dei singoli prelievi.
gli interessi legali seguono la regola generale del risarcimento/adempimento del credito dal momento dell’inadempimento o della mancata restituzione.
la restituzione dell’indebito comporta il riconoscimento degli interessi dalla data del pagamento indebito/prelievo illegittimo.
la decisione è stata resa nel procedimento di definizione accelerata; la Corte richiama la disciplina della proposta e della richiesta di decisione.
norma processuale richiamata nel ragionamento preliminare sulla composizione del collegio e sulla proposta di definizione accelerata.
richiamato per evidenziare l’onere di proporre uno specifico motivo di appello contro una statuizione del primo giudice.
si applica la prescrizione ordinaria decennale alla domanda di riliquidazione/restituzione delle somme trattenute illegittimamente.
applicato per la condanna al pagamento della somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta non accettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con delibere o regolamenti un contributo di solidarietà su pensioni già determinate: un prelievo del genere integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata alla legge ai sensi dell’art. 23 Cost.
- L’applicazione del contributo di solidarietà ex art. 24, comma 24, d.l. 201/2011 non opera automaticamente per il solo fatto dell’illegittimità di atti regolamentari interni: occorre la rigorosa dimostrazione dei presupposti normativi previsti dalla disposizione.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici si applica solo quando il credito sia già liquido ed esigibile secondo il sistema di calcolo del trattamento; se si controverte della ripetizione di trattenute illegittime che alterano l’ammontare della pensione, vale la prescrizione ordinaria decennale.
- Gli interessi sulle somme indebitamente trattenute da una prestazione previdenziale decorrono dalla data dei singoli prelievi, poiché il credito previdenziale è unitario e gli accessori costituiscono parte integrante dell’originaria prestazione.
- Quando il ricorso per cassazione si confronta con un orientamento di legittimità consolidato senza addurre argomenti nuovi idonei a superarlo, può essere dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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