Cassazione Civile, Ordinanza n. 17369/2024 del 24/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008 con cui l'Ufficio aveva contestato alla società maggiori ricavi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, sulla base dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando l'antieconomicità della gestione e applicando una percentuale di ricarico del 12%. La CTP aveva solo parzialmente accolto il ricorso riducendo i ricavi accertati; la CTR aveva respinto l'appello della contribuente, ritenendo che la gestione fosse strutturalmente antieconomica per più anni e che la contribuente non avesse fornito idonee spiegazioni per superare la presunzione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e delle presunzioni semplici, sostenendo che la CTR avesse recepito senza vaglio critico la ricostruzione contabile dell'Ufficio e che non fosse stata provata l'inattendibilità della contabilità, fondata solo sull'asserita antieconomicità; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale per non avere la CTR considerato dati che avrebbero escluso l'antieconomicità (utile lordo sempre positivo, indicatori di redditività/ROE favorevoli); 3) violazione delle norme sull'accertamento e dell'art. 2697 c.c. per la ritenuta correttezza della percentuale di ricarico del 12%, che la ricorrente assumeva non applicabile e non adeguatamente giustificata, oltre alla mancata considerazione di ulteriori dati di bilancio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'Amministrazione può procedere ad accertamento induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando questa sia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità del comportamento, desumibile anche da un solo elemento presuntivo grave e preciso; nel caso concreto la CTR aveva indicato una gestione antieconomica protratta per più anni e la contribuente non aveva offerto valide giustificazioni idonee a superare la presunzione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché, pur formulati come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa, non consentita in sede di legittimità; inoltre, alcune censure difettavano di specificità e non era stato correttamente articolato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento induttivo del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare se emergono elementi di inattendibilità sostanziale, come l'antieconomicità della gestione.
artt. 54 e 55, d.P.R. n. 633/1972
richiamati in relazione al potere di rettifica e accertamento dell'IVA secondo criteri induttivi e presuntivi.
le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se sono gravi, precise e concordanti; nel caso basta anche un unico elemento presuntivo purché con tali requisiti.
l'onere di superare la presunzione di antieconomicità grava sul contribuente, una volta che l'Ufficio abbia allegato elementi presuntivi idonei.
i motivi nuovi in appello sono inammissibili nel processo tributario.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
in cassazione non è consentito rivalutare il merito e il materiale probatorio; il vizio ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non l'insufficiente o errata motivazione né l'omessa valutazione di singoli elementi istruttori.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta, con precisione sufficiente a consentire il controllo di legittimità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della specifica deduzione del vizio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
la soccombenza comporta, ove dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo del reddito anche con contabilità formalmente regolare quando questa risulti sostanzialmente inattendibile per una gestione antieconomica protratta e non adeguatamente giustificata.
- L'antieconomicità dell'impresa può costituire presunzione semplice idonea a fondare l'accertamento, purché supportata da elementi gravi e precisi; una volta allegata tale presunzione, incombe sul contribuente l'onere di fornire una spiegazione plausibile e documentata delle scelte gestionali contestate.
- In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del merito probatorio: censure formulate come violazione di legge o omesso esame di fatto sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una rivalutazione dei dati contabili e delle prove.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti; non basta lamentare l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o una motivazione ritenuta insufficiente.
- Nel processo tributario i motivi nuovi proposti per la prima volta in appello sono inammissibili.
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