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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16296/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un estratto di ruolo riferito a più cartelle di pagamento per vari tributi, che egli assumeva non essergli mai state ritualmente notificate. In primo grado e in appello il giudizio verteva sulla contestazione della pretesa tributaria riportata nell'estratto di ruolo; il giudice di appello ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando che l'agente della riscossione aveva provato la notifica delle cartelle. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione del divieto di ius novorum e motivazione apparente, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che i motivi non ampliavano il thema decidendum; (2) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla base delle sole relate, senza originale o copia conforme delle cartelle; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, poiché la decisione si sarebbe fondata su documenti prodotti in esecuzione di un'ordinanza di esibizione asseritamente illegittima. La Corte ha però ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa che rende non impugnabile l'estratto di ruolo, salvo specifiche eccezioni non dedotte nel caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico per partecipare a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali ipotesi, sicché il ricorso originario è stato qualificato come inammissibile sopravvenuto. La Corte ha quindi ritenuto superfluo esaminare nel merito i tre motivi, ha condannato il ricorrente alle spese e, in ragione della manifesta infondatezza/definizione accelerata, gli ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, esonerandolo però dal raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla legge sopravvenuta: partecipazione a gare, blocco di pagamenti pubblici o perdita di benefici nei rapporti con la P.A.
  • La sopravvenienza normativa restrittiva sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e determina l'inammissibilità del ricorso originario proposto fuori dalle ipotesi eccezionali previste.
  • La mera deduzione dell'omessa o invalida notificazione della cartella, conosciuta tramite estratto di ruolo, non basta più a fondare la tutela immediata, essendo oggi necessaria la verifica del concreto e attuale interesse ad agire secondo il nuovo assetto normativo.
  • Nel giudizio tributario, quando difetta un atto impugnabile in senso proprio e si pretende un accertamento negativo del debito a ruolo, l'azione è improponibile per incompatibilità con la struttura impugnatoria del processo.
  • L'inammissibilità del ricorso originario, ove rilevabile d'ufficio per effetto di ius superveniens, rende superfluo l'esame dei motivi di cassazione volti a contestare questioni di merito o processuali già assorbite.
  • La manifesta infondatezza del ricorso definito in sede accelerata può giustificare la condanna del ricorrente sia alle spese sia alla somma equitativa ex art. 96 c.p.c., oltre alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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