Cassazione Civile, Ordinanza n. 16296/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un estratto di ruolo riferito a più cartelle di pagamento per vari tributi, che egli assumeva non essergli mai state ritualmente notificate. In primo grado e in appello il giudizio verteva sulla contestazione della pretesa tributaria riportata nell'estratto di ruolo; il giudice di appello ha dichiarato inammissibile l'appello, rilevando che l'agente della riscossione aveva provato la notifica delle cartelle. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione del divieto di ius novorum e motivazione apparente, per avere la CTR dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che i motivi non ampliavano il thema decidendum; (2) violazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 2697 c.c., per avere ritenuto provata la notifica delle cartelle sulla base delle sole relate, senza originale o copia conforme delle cartelle; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, poiché la decisione si sarebbe fondata su documenti prodotti in esecuzione di un'ordinanza di esibizione asseritamente illegittima. La Corte ha però ritenuto decisiva la sopravvenienza normativa che rende non impugnabile l'estratto di ruolo, salvo specifiche eccezioni non dedotte nel caso concreto.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile ai giudizi pendenti lo ius superveniens introdotto dall'art. 3-bis del d.l. 146/2021, che ha inserito nell'art. 12 d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, salvo che il debitore dimostri un pregiudizio specifico per partecipare a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la P.A. Nel caso concreto non ricorreva alcuna di tali ipotesi, sicché il ricorso originario è stato qualificato come inammissibile sopravvenuto. La Corte ha quindi ritenuto superfluo esaminare nel merito i tre motivi, ha condannato il ricorrente alle spese e, in ragione della manifesta infondatezza/definizione accelerata, gli ha applicato anche la condanna ex art. 96 c.p.c. e la sanzione in favore della Cassa delle Ammende, esonerandolo però dal raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come parametro della dedotta motivazione apparente della sentenza di appello.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente per censurare l'asserito divieto di ius novorum; nel ragionamento della Corte è evocato nel contesto dell'evoluzione delle tutele nell'esecuzione tributaria.
artt. 25 e 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamati per sostenere che la notifica delle cartelle non sarebbe stata provata mediante le sole relate.
Richiamato per censurare la ritenuta prova della notifica e il riparto dell'onere probatorio.
art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per contestare la legittimità dell'ordinanza di esibizione posta a base della decisione di merito.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in L. 17 dicembre 2021, n. 215
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"
Ha introdotto una regola restrittiva di inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, ammettendo la tutela diretta solo in presenza di specifici pregiudizi tassativi.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la disposizione modificata dal comma 4-bis che disciplina l'impugnabilità del ruolo e della cartella in casi limitati.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel confronto tra tutela immediata e tutela differita nel processo tributario.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
È uno dei casi tassativi in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a una procedura di appalto.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato come ipotesi di blocco dei pagamenti da parte della P.A. che consente la tutela immediata.
Evocato nel ricostruire l'ampliamento delle opposizioni esperibili avverso l'esecuzione tributaria successiva alla cartella o all'intimazione.
Richiamato per escludere, nel sistema precedente, l'opposizione agli atti esecutivi in relazione alla regolarità del ruolo e della notificazione della cartella.
La manifesta infondatezza del ricorso e la decisione conforme alla proposta hanno giustificato la condanna equitativa del soccombente in favore della controparte.
È stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende quale conseguenza della definizione accelerata di un ricorso manifestamente infondato.
La Corte richiama la procedura di definizione accelerata e la possibilità di condanna sanzionatoria quando il giudizio si definisce in conformità alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte precisa che il raddoppio del contributo unificato non opera nella specifica ipotesi di inammissibilità sopravvenuta per ius superveniens.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il contribuente dimostri uno dei pregiudizi tassativi previsti dalla legge sopravvenuta: partecipazione a gare, blocco di pagamenti pubblici o perdita di benefici nei rapporti con la P.A.
- La sopravvenienza normativa restrittiva sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti e determina l'inammissibilità del ricorso originario proposto fuori dalle ipotesi eccezionali previste.
- La mera deduzione dell'omessa o invalida notificazione della cartella, conosciuta tramite estratto di ruolo, non basta più a fondare la tutela immediata, essendo oggi necessaria la verifica del concreto e attuale interesse ad agire secondo il nuovo assetto normativo.
- Nel giudizio tributario, quando difetta un atto impugnabile in senso proprio e si pretende un accertamento negativo del debito a ruolo, l'azione è improponibile per incompatibilità con la struttura impugnatoria del processo.
- L'inammissibilità del ricorso originario, ove rilevabile d'ufficio per effetto di ius superveniens, rende superfluo l'esame dei motivi di cassazione volti a contestare questioni di merito o processuali già assorbite.
- La manifesta infondatezza del ricorso definito in sede accelerata può giustificare la condanna del ricorrente sia alle spese sia alla somma equitativa ex art. 96 c.p.c., oltre alla sanzione in favore della Cassa delle Ammende nei casi previsti.
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