Cassazione Civile, Ordinanza n. 35635/2021 del 19/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di ottenere il versamento dei contributi alla Gestione separata per l'anno 2009 da parte di un avvocato iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo non dimostrato dall'Istituto l'esercizio abituale dell'attività professionale e, in via di rafforzamento, valorizzando il fatto che il reddito prodotto nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, dell'art. 53 d.P.R. 917/1986, degli artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980, dell'art. 21, comma 10, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, sostenendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'avvocato che eserciti abitualmente la professione non dipende dal superamento della soglia di 5.000 euro, soglia rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura attaccava soltanto l'argomento relativo alla soglia reddituale e non il rilievo decisivo della sentenza impugnata, fondato sulla mancata allegazione e prova dell'abitualità dell'attività professionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che il motivo non fosse specificamente riferibile al decisum, perché non censurava il passaggio centrale della sentenza d'appello, cioè l'accertata carenza di allegazione e prova, da parte dell'Istituto, dell'esercizio abituale della professione. In conseguenza, l'INPS è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'iscrizione alla Gestione separata è collegata, per il professionista iscritto ad albo non coperto da cassa di categoria, all'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione dalla cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato dall'INPS come interpretazione autentica della disciplina sulla Gestione separata; la Corte non ne trae un diverso esito rispetto al principio dell'abitualità dell'attività professionale.
Richiamato tra le norme invocate dall'INPS in tema di redditi da lavoro autonomo; nel caso concreto non è ritenuto decisivo ai fini dell'obbligo contributivo.
artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980
Richiamati dall'INPS in relazione al regime previdenziale forense; non superano il rilievo dell'accertamento sull'abitualità dell'attività svolta.
art. 21, comma 10, L. 247/2012
Richiamato dall'INPS tra le norme sulla professione forense e il relativo quadro previdenziale; non incide sulla ratio della decisione.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
La soglia di euro 5.000 è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività libero-professionale abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto dall'INPS per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui le censure prive di specifica attinenza al decisum determinano l'inammissibilità del ricorso.
Norma richiamata per la trattazione camerale non partecipata e la comunicazione della proposta del relatore.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che generi redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di 5.000 euro rileva per la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e non può essere utilizzata come criterio decisivo quando l'attività sia svolta con i caratteri dell'abitualità.
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve colpire le rationes decidendi effettivamente poste a base della decisione impugnata; la censura che investa solo argomenti non decisivi è inammissibile per difetto di specifica attinenza al decisum.
- Quando la sentenza di merito fonda la decisione anche sulla mancata allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, il ricorrente deve censurare anche tale autonoma ratio, altrimenti il ricorso non è scrutinabile nel merito.
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