Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA 2008, per l’anno d’imposta 2007, con recupero di maggiore IVA, sanzioni e interessi per complessivi euro 42.652,05. L’Ufficio aveva disconosciuto un credito IVA di euro 29.133,00, utilizzato in compensazione, ritenendo illegittimo il riporto di tale credito poiché derivante, in parte, dal 2005 e, in parte, dal 2006, mentre la dichiarazione IVA relativa al 2006 era stata presentata tardivamente e quindi considerata omessa. La contribuente aveva contestato la cartella sostenendo che il credito risultava comunque desumibile dalla comunicazione annuale IVA, dai registri e dalle liquidazioni periodiche. In primo grado la cartella era stata annullata solo per la parte riferita al credito 2005; in appello l’Ufficio aveva dedotto, tra l’altro, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione, la mancanza di allegazione e prova sul credito 2005, il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado e, nel merito, l’inesistenza del diritto al riporto del credito in assenza della dichiarazione annuale 2006 e il conseguente onere probatorio della contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi e, quanto al quarto, ne ha dichiarato la parziale inammissibilità e la parziale infondatezza, integrando però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. La Corte ha confermato il principio secondo cui, in materia IVA, l’assenza della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione/riporto del credito, purché il credito sia provato nella sua esistenza sostanziale e sia esercitato entro il termine biennale previsto dalla disciplina applicabile. Nel caso concreto, ha ritenuto non censurabile la valutazione di merito della CTR circa la sussistenza del credito e ha escluso che l’Ufficio potesse disconoscerlo fondandosi solo su un rilievo formale legato all’omessa/tardiva dichiarazione annuale 2006.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma che consente il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e il conseguente recupero a ruolo di somme ritenute dovute
invocato dall’Agenzia per dedurre extrapetizione e omessa pronuncia; la Corte chiarisce che il mancato esame di una questione puramente processuale non integra omissione di pronuncia in senso tecnico
richiamato dalla ricorrente per censurare la conferma della decisione di primo grado in assenza di allegazione/prova del fatto costitutivo del credito
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice tributario
richiamato con riferimento ai requisiti dell’appello nel processo tributario
richiamato dalla ricorrente in tema di contenuto del ricorso introduttivo
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per il dovere di motivazione della sentenza tributaria
richiamato in tema di disciplina dell’appello e della motivazione nel processo tributario
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 23 Cost.
richiamato dalla ricorrente senza svolgere nel testo una specifica ratio decisoria autonoma
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente senza svolgere nel testo una specifica ratio decisoria autonoma
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulla ripetizione e sul credito IVA disconosciuto
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina sostanziale invocata a sostegno del recupero
richiamato per il riparto dell’onere della prova sull’esistenza del credito IVA
richiamato quale norma sulla detrazione/rimborso dell’eccedenza IVA
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
richiamato quale base del controllo automatizzato e dell’iscrizione a ruolo
richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme IVA applicabili
art. 2, comma 7, d.P.R. n. 322/1998
richiamato in tema di dichiarazione integrativa e rettifiche
interpretato nel senso che le detrazioni IVA sono esercitabili entro il termine stabilito dall’art. 19, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei principi dello Statuto del contribuente
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 471/1997
richiamato per la sanzionabilità dell’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA
art. 19, comma 1, secondo periodo, d.P.R. n. 633/1972
indicato come termine per l’esercizio del diritto di detrazione, entro la cornice biennale
art. 28, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
richiamato nel senso che la decadenza opera solo se il credito non è indicato nella prima dichiarazione utile
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
usato per integrare la motivazione della sentenza impugnata senza cassarla, perché il dispositivo era conforme a diritto
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale sul rito camerale
norma processuale sul procedimento in camera di consiglio
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la mancata pronuncia su una questione esclusivamente processuale non integra di per sé vizio di omessa pronuncia, potendo rilevare semmai come diversa violazione processuale se la decisione implicita è errata e specificamente censurata.
- In materia di IVA, l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione del credito, se il contribuente dimostra la sussistenza dei requisiti sostanziali e agisce entro il termine biennale previsto dalla disciplina applicabile.
- Quando il credito IVA non risulta dalla dichiarazione annuale per omissione o tardività, il contribuente deve provare l’effettiva esistenza del credito con idonea documentazione contabile; se la documentazione consente comunque il riscontro sostanziale del credito, il diritto non può essere negato per il solo difetto formale.
- Il disconoscimento del credito IVA non può risolversi in una sanzione impropria fondata esclusivamente sulla violazione formale dell’obbligo dichiarativo, ove il credito sia in concreto esistente e verificabile attraverso altri elementi contabili e dichiarativi.
- Nel processo tributario, la novità della questione sollevata per la prima volta in cassazione rende inammissibile la censura fondata su un diverso assetto fattuale o probatorio non prospettato nei gradi di merito.
- La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire la ratio decidendi; è invece sufficiente quando, anche in forma sintetica, renda comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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