Sentenza del 08/11/2022 n. 32839 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento e contestava la regolarità della notifica della cartella esattoriale (sosteneva di non averla mai ricevuta, rilevava la mancata invio di una raccomandata informativa dopo la consegna a familiare convivente, la mancanza di allegazione della cartella prodromica all'intimazione, l'assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e l'inammissibilità della produzione in appello di documenti relativi alla notifica), nonché la presunta necessità di soggetti abilitati per la notifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto legittima la produzione in appello della prova di avvenuta notifica (avviso di ricevimento della raccomandata) e la regolarità della notifica della cartella tramite raccomandata A/R a cura del concessionario. Il ricorso è stato considerato infondato in tutti i motivi: la giurisprudenza ha ritenuto valida la notifica tramite raccomandata A/R da parte dell'agente della riscossione, non necessaria l'inoltro di una seconda raccomandata informativa, non obbligatoria l'allegazione integrale della cartella all'intimazione quando questa rinvia agli estremi dell'atto prodromico, ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi di D.Lgs. 546/1992 art. 58 comma 2, e non sussisteva vizio per mancata indicazione del responsabile nei termini invocati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e ad ulteriori oneri indicati in sentenza.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
La Corte interpreta la norma nel senso che la notificazione della cartella può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento e che l'avviso di ricevimento, quale atto pubblico del servizio postale, prova la regolare consegna; non è richiesta una relata aggiuntiva.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Consente la produzione in appello di prove documentali anche se preesistenti al giudizio di primo grado e anche se la parte era contumace in primo grado; la Corte ne ammette l'applicazione nel caso concreto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19
Richiamata la disciplina sugli atti impugnabili (ruolo e cartella tra questi) per delimitare quali vizi potevano essere sollevati tempestivamente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo; il termine per impugnare decorre dalla notifica della cartella.
Richiama l'obbligo dell'Amministrazione di assicurare la conoscenza degli atti, ma la Corte ritiene che, se la notifica della cartella è risultata regolare, non può assimilarsi a nullità la mancata conoscenza di atti interni alla formazione del ruolo.
Richiamata nella contestazione ma la Corte ritiene che l'assenza di indicazione del responsabile del procedimento non comporta nullità dell'intimazione nei termini invocati, salvo specifiche disposizioni temporali successive per le cartelle emesse dopo certe date.
Richiamata nella censura ma valutata unitamente agli altri principi: non impone l'allegazione indiscriminata della cartella all'intimazione quando questa rinvia correttamente all'atto prodromico.
La previsione della raccomandata informativa in caso di mancata consegna personale è stata contestata, ma la Corte ritiene che non operi per integrare un obbligo non previsto quando la consegna è stata effettuata tramite servizio postale con raccomandata A/R.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39
Richiamati in relazione alla disciplina tecnica delle notifiche postali; la Corte sottolinea che l'ufficiale postale verifica la legittimazione del ricevente e che l'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria.
Viene richiamata la presunzione di conoscenza per le comunicazioni che giungono nel luogo di destinazione; la presunzione opera salvo prova della impossibilità senza colpa del destinatario a prendere cognizione.
Richiamata rispetto al principio di trasparenza e correttezza procedimentale; la Corte distingue i casi in cui la violazione del contraddittorio determina nullità e quelli in cui non è applicabile un obbligo generalizzato.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale effettuata dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento è valida e prova la conoscenza dell'atto, anche se il plico è ritirato da un familiare convivente, salvo prova specifica e concreta dell'impossibilità di prendere cognizione.
- Non è sempre necessario allegare integralmente la cartella prodromica all'intimazione quando quest'ultima indica esattamente gli estremi dell'atto da cui deriva la pretesa; il contribuente può dedurre solo i vizi propri dell'intimazione se non ha tempestivamente contestato la cartella.
- La produzione in appello di documenti probatori preesistenti al primo grado è ammessa nel processo tributario ai sensi di D.Lgs. 546/1992 art. 58 comma 2, anche se la parte era contumace in primo grado.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento non produce automaticamente nullità dell'intimazione per tutte le cartelle: la sanzione si applica nei casi e nei periodi legislativamente previsti.
- Il principio del contraddittorio endoprocedimentale non è di applicazione generalizzata a tutti i tributi; la sua violazione determina invalidità dell'atto solo quando la legge la prevede o è indispensabile per garantire il diritto di difesa in concreto.
- In caso di contestazione della notifica il ricorrente deve fornire elementi concreti e specifici per superare la presunzione di conoscenza derivante dall'avviso di ricevimento; le contestazioni generiche e non circostanziate sono insufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 303 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32775 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32776 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32777 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32778 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 8 nov 2022Sentenza del 08/11/2022 n. 32779 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →