Sentenza del 08/11/2022 n. 32777 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso del Comune di Lavagna e rinviato la causa alla CTR della Liguria. Il motivo unico di revocazione era un presunto errore di fatto: Porto di Lavagna sostiene di essersi regolarmente costituita nel procedimento di legittimità ma per un errore di cancelleria il suo atto era stato inserito in un fascicolo diverso, con la conseguenza che la Corte avrebbe ritenuto la sua posizione come contumace e non avrebbe valutato la regolarità della sua costituzione; inoltre lamentava di non aver ricevuto la comunicazione della data fissata per la camera di consiglio e invocava la rimessione in termini per involontaria contumacia.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine semestrale di cui all'art. 391 bis c.p.c. decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza (8.07.2019). Ha escluso che la situazione descritta giustifichi una diversa decorrenza del termine o la rimessione in termini: il ricorrente era a conoscenza della pendenza del processo (avendo depositato controricorso) e non ha provato la nullità della notificazione né l'ignoranza del processo derivante da tale nullità. Condanna della ricorrente al rimborso delle spese in favore del Comune (Euro 4.500,00 compensi e Euro 200,00 esborsi, oltre accessori) e ad eventuale versamento di ulteriore contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
il ricorso per revocazione deve essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
La Corte ha applicato il termine semestrale quale dies a quo la data di pubblicazione dell'ordinanza (8.07.2019) e ha ritenuto il ricorso tardivo. La pubblicazione, non la comunicazione della data della camera di consiglio, fa decorrere il termine.
rimessione in termini / disciplina dell'impugnazione tardiva
La disciplina della rimessione in termini e dell'impugnazione tardiva si applica anche alla revocazione: l'ammissione di un'impugnazione tardiva richiede prova dell'ignoranza del processo e, oggettivamente, della nullità della notificazione; la rimessione non è disponibile in assenza di tali presupposti.
art. 395 c.p.c. (nn. 4 e 5 e rinvii ai motivi di revocazione)
L'ambito della revocazione è di natura eccezionale e i motivi devono rientrare nelle ipotesi previste; la Corte sottolinea che la revocazione è limitata e disciplinata rigorosamente.
Costituzione / Corte Costituzionale, sent. n. 297/2008 e n. 3/2015
La Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente legittimo il criterio della pubblicazione quale dato conoscibile e sufficiente per la decorrenza del termine: la 'scienza legale' della sentenza è collegata all'adempimento del cancelliere (data in calce e inserimento nell'elenco cronologico). Tale orientamento è richiamato per confermare che la decorrenza non è necessariamente collegata alla comunicazione al singolo difensore.
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Cass. Sez. U. 23 aprile 2020, n. 8091; Cass. n. 19622/2021; altre pronunce citate)
La giurisprudenza di legittimità conferma che il termine semestrale si applica ai provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore della norma di conversione e che la mancata comunicazione della data di trattazione non giustifica di per sé una diversa decorrenza del termine, specie se la parte era comunque a conoscenza del procedimento (ad es. per aver depositato atti).
Massime di principio
- Il termine per proporre revocazione contro provvedimenti della Corte di Cassazione decorre dalla pubblicazione dell'atto (art. 391 bis c.p.c.) e non dalla comunicazione al singolo difensore, salvo che il legislatore preveda diversamente.
- La rimessione in termini o l'ammissione di un'impugnazione tardiva richiedono di dimostrare l'ignoranza effettiva del processo dovuta a nullità della notificazione; l'onere probatorio grava sul ricorrente, salvo che si provi l'inesistenza della notifica.
- La semplice mancata ricezione del decreto che fissa la camera di consiglio non equivale automaticamente a contumacia involontaria né giustifica una diversa decorrenza del termine di impugnazione se la parte era già a conoscenza della pendenza del giudizio (es. per aver depositato controricorso).
- Un errore di cancelleria che comporti inserimento dell'atto in un fascicolo diverso non garantisce automaticamente la revocazione: occorre provare che la nullità della notificazione ha effettivamente impedito la conoscenza del processo nei termini e che non vi è stata comunque possibilità di informarsi dell'esito.
- Se si viene a conoscenza della pubblicazione prima della scadenza del termine anche con pochi giorni di anticipo, resta l'obbligo di proporre tempestivamente il rimedio: il brevissimo tempo residuo non esonera dall'osservanza del termine decadenziale.
- Per situazioni analoghe è essenziale conservare e produrre documentazione che provi la nullità della notifica o l'assenza assoluta di conoscenza del processo (es. ricevute, certificazioni di cancelleria) e, se possibile, attivarsi immediatamente per impugnare entro il termine di legge o per chiedere rimedi alternativi tempestivamente.
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