Sentenza del 08/11/2022 n. 32779 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella esattoriale per tributi erariali (annualità non specificata). La ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) illegittimità/nullità del ruolo e della cartella per presunta duplicazione di ruolo; 2) mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e mancata valutazione dell'opzione per la rateizzazione indicata dalla contribuente; 3) decadenza dall'agevolazione per mancato pagamento di rate (decadenza dalla rateizzazione) con conseguente decorrenza del termine di decadenza per la notifica della cartella; 4) inesistenza del presupposto impositivo relativo all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni immobili (valore d'uso e crollo dei valori di mercato) e quindi impossibilità di applicare l'imposta; 5) illegittima applicazione di sanzioni per presunta oggettiva incertezza normativa e scarsa chiarezza delle istruzioni/modello dichiarativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. In sintesi: 1) la presunta duplicazione dei ruoli è venuta meno per lo sgravio in autotutela del primo atto, con efficacia ex tunc; 2) non sussisteva un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento relativo all'imposta in oggetto (imposte sui redditi non "armonizzate"), e la doglianza sulla rateizzazione era inammissibile per difetto di specificità e insufficiente prova documentale; 3) il termine di decadenza per la notifica della cartella è stato correttamente calcolato dai giudici di merito tenendo conto del pagamento (o del mancato pagamento) dell'ultima rata, con decorrenza dal momento in cui il debitore avrebbe dovuto pagare; 4) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione opera con l'opzione e il pagamento (anche parziale) e il presupposto si realizza con la perizia giurata scelta dal contribuente; 5) la censura sulle sanzioni per oggettiva incertezza normativa è stata rigettata per genericità e per l'assenza di prova di una incertezza inevitabile rispetto al contenuto normativo o alle istruzioni amministrative.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 67
Citato in relazione ai principi del contenzioso tributario e alla impostazione dell'accertamento; non ha prodotto un obbligo generalizzato di contraddittorio nel caso concreto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 163
Richiamato con riferimento alla disciplina delle imposte sui redditi rilevanti per il caso; la Corte ha confermato che per le imposte in esame non opera un vincolo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale salvo espressa previsione normativa.
L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, n. 5 (Statuto del contribuente)
Riferimento alla tutela del contribuente e al contraddittorio; la Corte ha precisato i limiti dell'obbligo di contraddittorio amministrativo in ambito di imposte non armonizzate.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, art. 1
Richiamato nell'ambito delle norme sul procedimento amministrativo e contraddittorio, ma ritenuto non applicabile come obbligo generale nel caso di specie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 10, lett. a)
"Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, nonchè del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 19 e 20"
La Corte ha interpretato il dies a quo della decadenza come il momento in cui il debitore avrebbe dovuto effettuare l'ultimo pagamento (mancato pagamento), non la data di presentazione dell'istanza; applicazione corretta del termine di decadenza per la notifica della cartella.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (rivalutazione beni immobili) - imposta sostitutiva
La Corte ha ritenuto che l'imposta sostitutiva si perfeziona con l'opzione e il pagamento (anche parziale) e che il presupposto impositivo è costituito dall'importo risultante dalla perizia giurata scelta dal contribuente, non dalla futura e incerta plusvalenza.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Richiamato in relazione alla parametrizzazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto non provata l'esistenza di una obiettiva incertezza normativa che escludesse l'applicazione delle sanzioni.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8
Norma del processo tributario richiamata in tema di valutazione delle sanzioni e del potere del giudice; non ha comportato annullamento delle sanzioni nel caso concreto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Citato con riferimento al contributo unificato dovuto; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento da parte della ricorrente.
Massime di principio
- La duplicazione di un ruolo/cartella può essere eliminata se l'atto antecedente è stato sgravato in autotutela con efficacia ex tunc: lo sgravio retroagisce e fa venire meno la pluralità di pretese.
- L'obbligo di contraddittorio amministrativo endoprocedimentale non è generalizzato per tutte le imposte sui redditi: sussiste per i tributi "armonizzati" quando la norma lo prevede espressamente; per le altre imposte occorre verificare una specifica previsione normativa.
- La decadenza per la notifica della cartella va calcolata avendo riguardo al dies a quo corrispondente al mancato adempimento dell'ultima rata (momento in cui emerge l'intenzione di non pagare), non alla mera presentazione dell'istanza o ad altri eventi formali.
- Per l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di beni immobili, il presupposto impositivo si realizza con l'opzione e la perizia giurata: il contribuente realizza e paga un'imposta che si sostituisce alla futura tassazione della plusvalenza.
- Per ottenere l'esenzione dalle sanzioni per "obiettiva incertezza" normativa è necessario dimostrare concretamente che la norma era inevitabilmente incerta secondo i criteri consolidati (es. contraddittorietà delle circolari, mancanza di prassi, orientamenti giurisprudenziali contrastanti etc.); deduzioni generiche non sono sufficienti.
- In cassazione le doglianze su documenti o su presunti errori di fatto richiedono specificità: il ricorrente deve indicare esattamente gli atti/documenti prodotti in sede di merito e trascriverne o riassumerne il contenuto nel ricorso, altrimenti la censura è inammissibile.
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