Sentenza del 08/11/2022 n. 32778 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società Forio Mare ha proposto istanza di revocazione avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il suo ricorso per cassazione. La revocazione deduceva un doppio errore di fatto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4: (i) la Corte avrebbe erroneamente ritenuto assente la sottoscrizione dell'addetto alla ricezione sulla copia dell'atto (nonostante, secondo la ricorrente, la sottoscrizione fosse indicata a pagina 2 del ricorso); (ii) la Corte avrebbe attribuito la presenza della sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, mentre la cartella riporterebbe solo il nome del responsabile dell'emissione e della notificazione e non quello del responsabile dell'iscrizione a ruolo, la cui firma sarebbe invece necessaria ai sensi della L. n. 31/2008 per le cartelle consegnate al concessionario dal 1.6.2008.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di revocazione. Ha ritenuto che i fatti dedotti dalla ricorrente siano stati oggetto di confronto e valutazione nella decisione impugnata e che le presunte 'sviste' rappresentino valutazioni su fatti controversi, non errori di percezione incontestabili rilevabili esclusivamente dagli atti. Inoltre la ricorrente non ha assolto l'onere di autosufficienza: non ha trascritto né allegato la cartella o il documento che avrebbe provato la presenza delle sottoscrizioni dedotte, né ha dimostrato che tali atti fossero stati depositati nel precedente grado. Per questi motivi la revocazione è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune (liquidate in Euro 3.500,00 oltre oneri e accessori e spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00) e in favore dell'Agenzia Riscossione (Euro 3.500,00 per compensi). È stata altresì rilevata l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
La norma disciplina l'errore di fatto che può giustificare la revocazione: si richiede un errore di percezione o mera svista che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo, tale fatto deve essere incontestabilmente escluso o accertato dagli atti e non essere stato oggetto di controversia sul quale il giudice si sia già pronunciato.
Richiamata per le sentenze della Corte di cassazione: stabilisce i presupposti e i limiti dell'istanza di revocazione di decisioni della Corte, richiedendo l'errore di fatto riconducibile all'art. 395 c.p.c., n. 4.
Norma richiamata in relazione all'obbligo di sottoscrizione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo per le cartelle consegnate al concessionario dal 1.6.2008; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto che l'accertamento della presenza o meno della firma fosse già stato oggetto di decisione e che la ricorrente non abbia provato documentalmente la carenza.
Norma richiamata in tema di contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Cost., art. 3 e art. 24
Le censure secondo cui l'interpretazione dell'art. 395 c.p.c. violerebbe gli artt. 3 e 24 Cost. sono state rigettate dalla Corte che ha ritenuto compatibile la regola della certezza giuridica e dell'improcedibilità della revisione una volta esauriti i gradi di giudizio, salvo i casi eccezionali previsti dal codice.
Massime di principio
- In cassazione e in sede di revocazione è essenziale il principio di autosufficienza: i motivi devono essere corredati dalla trascrizione o dall'allegazione degli atti decisivi (es. cartelle, documenti firmati) affinché il giudice possa verificarli; l'assenza di tali allegazioni comporta inammissibilità o rigetto.
- L'errore di fatto revocabile ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, è solo quello di 'percezione' evidente e incontestabile alla luce degli atti; non sono ammissibili rilievi che implichino una diversa valutazione o interpretazione delle risultanze processuali già discusse.
- Il ricorrente che afferma che un documento era presente negli atti deve provare che quel documento sia stato depositato o trasmesso nei termini processuali: l'onere probatorio grava sul ricorrente stesso.
- Non è possibile utilizzare l'istituto della revocazione per riproporre motivi già esaminati e respinti in sede di legittimità: la revocazione non è un terzo grado di merito per riformare valutazioni su fatti controversi.
- In tema di notificazioni/formalità, la mera apposizione di un timbro senza la sottoscrizione dell'addetto alla ricezione può essere considerata insufficiente per la legittimità della notificazione; chi contesta la validità della notificazione deve indicare e provare concretamente la carenza formale e il suo effetto pregiudizievole sulla propria posizione giuridica.
- Quando si impugnano vizi formali relativi a nomi o firme di responsabili (es. responsabile dell'iscrizione a ruolo), occorre collegare specificamente tali vizi alla nullità o all'illegittimità dell'atto e documentare la loro effettiva incidenza sulla posizione processuale o sostanziale del contribuente.
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