Sentenza del 08/11/2022 n. 32775 - Corte di Cassazione
Contenzioso tributario - Spese di lite fiscale - Gravi ed eccezionali ragioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa tributarie su "sopravvenienze ereditarie": se i crediti giudizialmente riconosciuti dopo la morte del de cuius vadano assoggettati all'aliquota vigente all'apertura della successione o all'aliquota più favorevole introdotta dalla L. 342/2000 (applicabile in via temporale solo a certe successioni). Questioni connesse: natura e effetto dell'atto di autotutela (annullamento parziale vs nuovo avviso), ammissibilità di più azioni sul medesimo avviso, legittimità del diniego di definizione agevolata (condono) e ripartizione/spese di lite con richiamo alla possibilità di compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni".
La decisione
Riuniti i due giudizi. Sul punto principale (RG 3747/14) la Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia: ha cassato la sentenza impugnata e, nel merito, respinto il ricorso originario dei coeredi, ritenendo che i crediti giudizialmente riconosciuti, pur risultanti dopo la morte, concorrono all'attivo ereditario ab origine e devono essere disciplinati in base alla normativa applicabile alla successione aperta. Il diniego di definizione agevolata è stato confermato (legittimo). Sul secondo giudizio (RG 20779/14) i ricorsi delle coeredi e l'incidentale dell'Amministrazione sono stati respinti. Sulle spese: la Corte ha disposto compensazione parziale (un terzo) nei giudizi di legittimità, ha condannato le coeredi alla refusione per i due terzi restanti delle spese sostenute dall'Agenzia in Cassazione e ha compensato le spese del merito; ha inoltre disposto l'eventuale versamento dell'ulteriore contributo unificato secondo DPR 115/2002.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (art. 12, art. 28, art. 29, art. 31)
I crediti giudizialmente contestati alla data di apertura della successione, una volta riconosciuti con provvedimento giudiziale o transazione, concorrono a formare l'attivo ereditario 'ab origine'. L'art. 28 individua il dies a quo per la dichiarazione integrativa nelle 'sopravvenienze ereditarie', e l'art. 31 disciplina il termine semestrale con decorrenze diverse secondo l'evento rilevante.
Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 69, comma 15)
Introduce aliquote più favorevoli limitandone l'applicazione alle successioni per le quali il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente al 31/12/2000. Tuttavia, se il credito ha titolo nella successione aperta prima di tale data e concorre all'attivo ab origine ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 346/1990, la disposizione più favorevole non si applica.
Legge 8 agosto 2001, n. 383 (art. 13)
Cronologia normativa rilevante: soppressione temporanea dell'imposta di successione dal 25/10/2001 e contesto cronologico per la determinazione dell'aliquota applicabile.
D.L. n. 262/2006 (art. 2, comma 48)
Reintroduzione dell'imposta di successione con efficacia dal 3/10/2006; utile per ricostruire il regime applicabile nel tempo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 2, art. 19, art. 46)
Norme processuali tributarie richiamate sulle questioni di ammissibilità, nullità e modalità di impugnazione; la Corte ha dichiarato inammissibili alcune doglianze per difetto di specificazione e cumulazione impropria di censure.
Codice di procedura civile (art. 360 c.p.c.)
Fondamento dei motivi di cassazione (vizi di motivazione, omesso esame, violazione di legge). La Corte ha richiamato il divieto di cumulare censure eterogenee (nn. 3,4,5) senza distinzione puntuale.
Corte Costituzionale, sentenza 19 aprile 2018, n. 77
Dichiarata incostituzionalità della limitazione dell'art. 92 c.p.c. che impediva di compensare le spese anche in caso di soccombenza totale quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni; effetto retroattivo e impatto sull'apprezzamento delle compensazioni nelle cause successive.
Codice di procedura civile (art. 92)
Permette compensazione delle spese quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni; il giudice di merito deve motivare espressamente tali ragioni e la Corte di Cassazione può sindacare la presenza e la sufficienza della motivazione (ma non rimisurare la gravità se fondata su elementi adeguatamente esposti).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13)
Regole sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale integrazione del contributo unificato secondo la norma.
Massime di principio
- I crediti giudizialmente riconosciuti dopo la morte che hanno titolo nel patrimonio del de cuius concorrono all'attivo ereditario 'ab origine' e, se la successione si è aperta prima del regime più favorevole, non usufruiscono retroattivamente delle aliquote successive più favorevoli.
- L'applicazione della L. 342/2000 (aliquote ridotte) dipende dall'intervento intertemporale: rileva la data di apertura della successione e il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione.
- Un atto di autotutela che si limita ad un annullamento parziale (riduzione della pretesa) non costituisce un nuovo atto impositivo e non estingue automaticamente la controversia pendente; non elimina l'interesse dell'amministrazione a far valere la pretesa residua.
- La definizione agevolata (condono) si calcola sull'importo 'lordo' richiesto con l'atto impugnato (escluse solo sanzioni amministrative collegate al tributo), non sulle somme ridotte dalla decisione di merito.
- La compensazione delle spese di lite per "gravi ed eccezionali ragioni" richiede motivazione esplicita e puntuale da parte del giudice di merito; la Cassazione può censurare l'assenza o l'apparenza della motivazione, ma non rivalutare arbitrariamente la misura della gravità ove adeguatamente motivata.
- In sede di ricorso per cassazione evitare di cumulare motivi diversi (vizi di diritto e vizi di motivazione/omesso esame) senza separata delimitazione: ciò rende i motivi inammissibili.
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