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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31229/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a IVA e IRES per l'anno d'imposta 2008 emessa nei confronti di una società a seguito di controllo automatizzato/formale ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, con recupero di un credito IVA disconosciuto dall'Ufficio. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima la cartella e l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione delle norme sul controllo automatizzato, sostenendo che la procedura fosse correttamente utilizzata. Nel corso del giudizio la società ha chiesto la sospensione per avere presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018; ottenuto un diniego dall'Ufficio, ha impugnato tale diniego deducendo che la controversia era definibile perché la cartella costituiva il primo e unico atto impositivo notificato e che aveva adempiuto agli oneri previsti per la definizione. La Corte ha quindi esaminato prioritariamente il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, applicando il principio già affermato dalle Sezioni Unite secondo cui è definibile anche la controversia relativa a cartella emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 quando essa costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, ed è dunque impugnabile anche nel merito. Ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente e non contestato l'adempimento degli obblighi per la definizione agevolata. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio relativo al ricorso principale dell'Agenzia delle entrate contro la cartella di pagamento. Le spese del giudizio principale sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, mentre quelle relative al ricorso contro il diniego sono state compensate. È stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto della declaratoria di estinzione.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    La procedura automatizzata è richiamata come base della cartella; quando la cartella è il primo e unico atto con cui la pretesa è comunicata, la lite può rientrare nella definizione agevolata.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme al controllo automatizzato, quale norma procedurale relativa alla liquidazione delle imposte.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato nel ricorso dell'Agenzia per violazione di legge.

  • art. 6 D.L. n. 119 del 2018

    La Corte afferma che la controversia è definibile se la cartella ex art. 36-bis è primo e unico atto di pretesa fiscale e il contribuente ha adempiuto agli oneri richiesti.

  • legge n. 136 del 2018

    Norma di conversione del D.L. n. 119 del 2018, richiamata quale fonte della disciplina della definizione agevolata.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi inerenti al merito della pretesa quando è il primo e unico atto notificato.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di definizione agevolata delle liti tributarie, è definibile anche la controversia avente ad oggetto una cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, purché la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è portata a conoscenza del contribuente.
  • La cartella che rappresenta il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri ma anche nel merito della pretesa, con conseguente idoneità a rientrare nella disciplina della definizione agevolata.
  • Se il contribuente dimostra, o comunque non è contestato, di avere adempiuto agli oneri previsti dalla normativa sulla definizione agevolata, il diniego amministrativo fondato su una diversa qualificazione della lite può essere cassato.
  • L'accoglimento del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio principale sulla cartella, rendendo superfluo l'esame del ricorso introduttivo dell'Amministrazione finanziaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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